Sottovoce · Sezione III
1515.11: Olio di lino e sue frazioni: olio greggio
Designazione ufficiale Olio greggio
- 3,2%UE
- 40%Turchia
- —USA
- 2%Regno Unito
- 153,7 Mln USDCommercio mondiale nel 2024
La sottovoce 1515.11 appartiene alla voce 1515 (altri grassi e oli vegetali o di origine microbica), nel capitolo 15.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1515.11 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 3,2%.
La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 1515.11 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 40%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la linea della sottovoce 1515.11 è soggetta a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La sottovoce 1515.11 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale del Regno Unito, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 2%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 153,7 Mln USD (−9% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova il Belgio (68,5 Mln USD), davanti all’Indonesia.
Il maggiore acquirente è l’India, con importazioni per 28 Mln USD.
Con 815,7K USD, l’Italia occupa il 18º posto su 82 esportatori.
L’Italia ha importato per 3,8 Mln USD; il suo primo fornitore è il Belgio.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 1515 11 00 Olio greggio 3,2%—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1515.11 Ham yağ :
- 1515.11.00.10.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40%
- 1515.11.00.90.00 Diğerleri 40%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1515.11.00.00 Crude oil 6.3¢/kgkg
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1515 11 00 00 Crude oil 2%
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 46K USD46K USD+695,2K USD+3 Mln USD+> 8,5 Mln USD
Esportazioni: 82
- Belgio: 68,5 Mln USD
- Indonesia: 27,9 Mln USD
- Bielorussia: 8,5 Mln USD
- Germania: 8,1 Mln USD
- Russia: 8 Mln USD
- Paesi Bassi: 5,1 Mln USD
- Canada: 3,5 Mln USD
- Ucraina: 3 Mln USD
- Turchia: 2,3 Mln USD
- Stati Uniti: 2 Mln USD
- Tanzania: 2 Mln USD
- Kazakistan: 1,9 Mln USD
- Portogallo: 1,7 Mln USD
- Cechia: 1,2 Mln USD
- Austria: 1,2 Mln USD
- Polonia: 1,1 Mln USD
- Nuova Zelanda: 1,1 Mln USD
- Italia: 815,7K USD
- Sudafrica: 695,2K USD
- Francia: 682,1K USD
- Regno Unito: 511,5K USD
- Cina: 497,3K USD
- India: 474,2K USD
- Svezia: 377,2K USD
- Australia: 292,5K USD
- Ungheria: 291,2K USD
- Spagna: 289,9K USD
- Irlanda: 283,3K USD
- Kenya: 245,2K USD
- Belize: 151,4K USD
- Romania: 126,5K USD
- Danimarca: 102,3K USD
- Lituania: 102K USD
- Slovacchia: 81,9K USD
- Croazia: 78,3K USD
- Uzbekistan: 56,4K USD
- Giappone: 46K USD
- Lettonia: 43,5K USD
- Thailandia: 33,4K USD
- Slovenia: 32,6K USD
- Estonia: 32,4K USD
- Bulgaria: 29,3K USD
- Messico: 28,1K USD
- Tunisia: 26,8K USD
- Serbia: 23,7K USD
- Kirghizistan: 16,6K USD
- Grecia: 13,8K USD
- Marocco: 12,6K USD
- Brasile: 11,2K USD
- Emirati Arabi Uniti: 8,1K USD
- Svizzera: 6,4K USD
- Egitto: 6K USD
- Pakistan: 6K USD
- Arabia Saudita: 5,7K USD
- Finlandia: 4,6K USD
- Costa Rica: 4,4K USD
- Singapore: 3,9K USD
- Bahrein: 2,9K USD
- Lussemburgo: 2,4K USD
- Afghanistan: 2K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 31,7K USD31,7K USD+270K USD+1,6 Mln USD+> 13,4 Mln USD
Importazioni: 145
- India: 28 Mln USD
- Norvegia: 20,2 Mln USD
- Germania: 14,3 Mln USD
- Giappone: 14 Mln USD
- Paesi Bassi: 13,4 Mln USD
- Cile: 10,1 Mln USD
- Cina: 7,2 Mln USD
- Francia: 7,1 Mln USD
- Arabia Saudita: 5,2 Mln USD
- Spagna: 3,8 Mln USD
- Italia: 3,8 Mln USD
- Regno Unito: 2,9 Mln USD
- Stati Uniti: 2,2 Mln USD
- Belgio: 2,1 Mln USD
- Canada: 1,6 Mln USD
- Sudafrica: 1,6 Mln USD
- Polonia: 1,3 Mln USD
- Austria: 1,2 Mln USD
- Svizzera: 1,2 Mln USD
- Australia: 966,7K USD
- Portogallo: 955,7K USD
- Irlanda: 852,1K USD
- Malaysia: 743,5K USD
- Svezia: 546,1K USD
- Thailandia: 536,3K USD
- Israele: 530,3K USD
- Brasile: 493,4K USD
- Colombia: 391,8K USD
- Cechia: 385,1K USD
- Ungheria: 371,5K USD
- Mozambico: 368,4K USD
- Danimarca: 353,7K USD
- Islanda: 325K USD
- Slovenia: 308K USD
- Taiwan: 299,5K USD
- Singapore: 270K USD
- Grecia: 225,8K USD
- Marocco: 213,5K USD
- Indonesia: 197,9K USD
- RAS di Hong Kong: 173,7K USD
- Kazakistan: 154,5K USD
- Barbados: 152K USD
- Romania: 146K USD
- Seychelles: 131,1K USD
- Corea del Sud: 130,3K USD
- Egitto: 125K USD
- Lussemburgo: 122,7K USD
- Nuova Zelanda: 122,4K USD
- Croazia: 116,9K USD
- Slovacchia: 113,3K USD
- Algeria: 101,8K USD
- Qatar: 99,7K USD
- Zambia: 88,6K USD
- Ucraina: 81,6K USD
- Lettonia: 77,7K USD
- Iran: 71,6K USD
- Bulgaria: 70,6K USD
- Costa Rica: 66,3K USD
- Lituania: 57,7K USD
- Turchia: 55,5K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 68,5 Mln USD | 44,6% | |
| 2 | 27,9 Mln USD | 18,2% | |
| 3 | 8,5 Mln USD | 5,5% | |
| 4 | 8,1 Mln USD | 5,3% | |
| 5 | 8 Mln USD | 5,2% | |
| 6 | 5,1 Mln USD | 3,3% | |
| 7 | 3,5 Mln USD | 2,3% | |
| 8 | 3 Mln USD | 1,9% | |
| 9 | 2,3 Mln USD | 1,5% | |
| 10 | 2 Mln USD | 1,3% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mln USD | 18,2% | |
| 2 | 20,2 Mln USD | 13,1% | |
| 3 | 14,3 Mln USD | 9,3% | |
| 4 | 14 Mln USD | 9,1% | |
| 5 | 13,4 Mln USD | 8,7% | |
| 6 | 10,1 Mln USD | 6,6% | |
| 7 | 7,2 Mln USD | 4,7% | |
| 8 | 7,1 Mln USD | 4,6% | |
| 9 | 5,2 Mln USD | 3,4% | |
| 10 | 3,8 Mln USD | 2,5% |
Note legali
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «olio di lino e sue frazioni: olio greggio»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 1515.11 del Sistema armonizzato (voce 1515), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «olio di lino e sue frazioni: olio greggio» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1515.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 3,2%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «olio di lino e sue frazioni: olio greggio» nel Regno Unito?
Nella tariffa doganale del Regno Unito, le importazioni del codice 1515.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «olio di lino e sue frazioni: olio greggio»?
Il Belgio, con 68,5 Mln USD nel 2024 (il 44,6% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 815,7K USD (lo 0,5% del totale mondiale) e si colloca al 18º posto su 82 paesi esportatori.