Capitolo · Sezione V
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
- 0%–8%UE
- 5%–60%Turchia
- 0%–7%USA
- 0%–8%Regno Unito
- 3 Bln USDCommercio mondiale nel 2024
16 voci compongono il capitolo 27, che appartiene alla sezione V, prodotti minerali.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, il capitolo 27 comprende 111 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% all’8%. 31 di esse sono esenti da dazio.
Il capitolo 27 si articola in 199 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 5% al 60%.
La tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti suddivide il capitolo 27 in 76 linee tariffarie; il dazio generale va dallo 0% al 7% (media dello 0,7%). 41 di esse sono esenti da dazio. 30 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci del capitolo 27 ha raggiunto 3 Bln USD, con un calo dell’8,3% rispetto al 2023.
Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con l’11,6% del totale, davanti alla Russia.
Il primo importatore è la Cina (489,6 Mld USD).
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Voci 16
- 2701Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
- 2702Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
- 2703Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
- 2704Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
- 2705Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
- 2706Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
- 2707Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
- 2708Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
- 2709Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
- 2710Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
- 2711Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
- 2712Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
- 2713Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
- 2714Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
- 2715Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
- 2716Energia elettrica
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 398,8 Mln USD398,8 Mln USD+6,2 Mld USD+43,6 Mld USD+> 112,3 Mld USD
Esportazioni: 218
- Stati Uniti: 350,7 Mld USD
- Russia: 234,4 Mld USD
- Arabia Saudita: 221,6 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 176,7 Mld USD
- Canada: 147,4 Mld USD
- Australia: 119 Mld USD
- Norvegia: 112,3 Mld USD
- Iraq: 108,5 Mld USD
- Malaysia: 96,4 Mld USD
- Paesi Bassi: 85,6 Mld USD
- Qatar: 78,1 Mld USD
- India: 63,4 Mld USD
- Indonesia: 60,7 Mld USD
- Singapore: 58,9 Mld USD
- Brasile: 58,5 Mld USD
- Kuwait: 57,2 Mld USD
- Corea del Sud: 54,9 Mld USD
- Nigeria: 54,6 Mld USD
- Oman: 51,9 Mld USD
- Belgio: 48,3 Mld USD
- Cina: 46 Mld USD
- Algeria: 43,6 Mld USD
- Kazakistan: 41,1 Mld USD
- Regno Unito: 38 Mld USD
- Angola: 35,2 Mld USD
- Germania: 32,4 Mld USD
- Messico: 32 Mld USD
- Libia: 29,2 Mld USD
- Francia: 29,1 Mld USD
- Colombia: 23,6 Mld USD
- Azerbaigian: 23,5 Mld USD
- Italia: 21,1 Mld USD
- Spagna: 18,9 Mld USD
- Guyana: 17,5 Mld USD
- Ecuador: 16,2 Mld USD
- Grecia: 15,8 Mld USD
- Turchia: 15,8 Mld USD
- Svezia: 14,3 Mld USD
- Turkmenistan: 12,4 Mld USD
- Giappone: 11 Mld USD
- Venezuela: 10,8 Mld USD
- Sudafrica: 10,5 Mld USD
- Taiwan: 9,7 Mld USD
- Thailandia: 9,4 Mld USD
- Polonia: 9 Mld USD
- Mongolia: 8,7 Mld USD
- Egitto: 8,7 Mld USD
- Brunei: 8,6 Mld USD
- Argentina: 8,5 Mld USD
- Mozambico: 7,6 Mld USD
- Finlandia: 6,5 Mld USD
- Austria: 6,5 Mld USD
- Papua Nuova Guinea: 6,3 Mld USD
- Danimarca: 6,2 Mld USD
- Trinidad e Tobago: 6 Mld USD
- Svizzera: 5,9 Mld USD
- Congo-Brazzaville: 5,9 Mld USD
- Bulgaria: 5,9 Mld USD
- Lituania: 5,5 Mld USD
- Gabon: 5,4 Mld USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,4 Mld USD1,4 Mld USD+6,2 Mld USD+31,7 Mld USD+> 102,6 Mld USD
Importazioni: 224
- Cina: 489,6 Mld USD
- Stati Uniti: 247,3 Mld USD
- India: 220,3 Mld USD
- Giappone: 166,5 Mld USD
- Corea del Sud: 160,6 Mld USD
- Paesi Bassi: 126,5 Mld USD
- Germania: 102,6 Mld USD
- Singapore: 92,5 Mld USD
- Francia: 84,2 Mld USD
- Regno Unito: 81,4 Mld USD
- Italia: 80,3 Mld USD
- Belgio: 65,3 Mld USD
- Spagna: 60,8 Mld USD
- Taiwan: 56,7 Mld USD
- Malaysia: 50,1 Mld USD
- Thailandia: 49,5 Mld USD
- Indonesia: 39,9 Mld USD
- Messico: 39,3 Mld USD
- Australia: 37,9 Mld USD
- Brasile: 36,2 Mld USD
- Canada: 36 Mld USD
- Turchia: 35,7 Mld USD
- Polonia: 31,7 Mld USD
- Grecia: 22,8 Mld USD
- Sudafrica: 19,8 Mld USD
- Filippine: 19,7 Mld USD
- Svezia: 19,4 Mld USD
- Pakistan: 18,2 Mld USD
- Panama: 17,4 Mld USD
- Egitto: 16,6 Mld USD
- Vietnam: 16,5 Mld USD
- RAS di Hong Kong: 15,9 Mld USD
- Cile: 15 Mld USD
- Ungheria: 14,4 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 14,1 Mld USD
- Nigeria: 13,6 Mld USD
- Austria: 13,3 Mld USD
- Cechia: 12,5 Mld USD
- Svizzera: 12,5 Mld USD
- Portogallo: 11,9 Mld USD
- Romania: 11,1 Mld USD
- Marocco: 11 Mld USD
- Arabia Saudita: 10,7 Mld USD
- Finlandia: 10,7 Mld USD
- Ucraina: 10,1 Mld USD
- Perù: 9 Mld USD
- Gibilterra: 8,9 Mld USD
- Bangladesh: 8,8 Mld USD
- Slovacchia: 8,8 Mld USD
- Danimarca: 8,7 Mld USD
- Irlanda: 8,5 Mld USD
- Lituania: 8 Mld USD
- Croazia: 7,4 Mld USD
- Bulgaria: 7,2 Mld USD
- Norvegia: 6,9 Mld USD
- Ecuador: 6,2 Mld USD
- Nuova Zelanda: 6,1 Mld USD
- Colombia: 5,8 Mld USD
- Myanmar (Birmania): 5,5 Mld USD
- Repubblica Dominicana: 5,5 Mld USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 350,7 Mld USD | 11,6% | |
| 2 | 234,4 Mld USD | 7,8% | |
| 3 | 221,6 Mld USD | 7,3% | |
| 4 | 176,7 Mld USD | 5,9% | |
| 5 | 147,4 Mld USD | 4,9% | |
| 6 | 119 Mld USD | 3,9% | |
| 7 | 112,3 Mld USD | 3,7% | |
| 8 | 108,5 Mld USD | 3,6% | |
| 9 | 96,4 Mld USD | 3,2% | |
| 10 | 85,6 Mld USD | 2,8% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 489,6 Mld USD | 16,2% | |
| 2 | 247,3 Mld USD | 8,2% | |
| 3 | 220,3 Mld USD | 7,3% | |
| 4 | 166,5 Mld USD | 5,5% | |
| 5 | 160,6 Mld USD | 5,3% | |
| 6 | 126,5 Mld USD | 4,2% | |
| 7 | 102,6 Mld USD | 3,4% | |
| 8 | 92,5 Mld USD | 3,1% | |
| 9 | 84,2 Mld USD | 2,8% | |
| 10 | 81,4 Mld USD | 2,7% |
Note di capitolo
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.
2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.
Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:
a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);
b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio: prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 270111, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 270112, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 270710, 270720, 270730 e 270740, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.
4. Ai fini della sottovoce 271012, «oli leggeri e preparazioni» sono quelli di cui il 90 % o più del volume (comprese le perdite) distillano a 210 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).
5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro…»?
Queste merci rientrano nel capitolo 27 del Sistema armonizzato, nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «combustibili minerali, oli minerali e prodotti…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 27 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% all’8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «combustibili minerali, oli minerali e prodotti…» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 27 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 7% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «combustibili minerali, oli minerali e prodotti…»?
Gli Stati Uniti, con 350,7 Mld USD nel 2024 (l’11,6% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 21,1 Mld USD (lo 0,7% del totale mondiale) e si colloca al 32º posto su 218 paesi esportatori.