Sottovoce · Sezione V
2707.50: Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)
- 3%UE
- 30%Turchia
- EsenteUSA
- EsenteRegno Unito
- 10,5 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
2707.50 è una sottovoce a sei cifre della voce 2707, oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon…, capitolo 27.
La sottovoce 2707.50 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 3%.
La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 2707.50 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 30%.
La sottovoce 2707.50 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, dove il dazio generale è pari a zero.
La sottovoce 2707.50 si articola in 2 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 10,5 Mld USD, con un aumento del 21% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è l’India, con il 19,4% del totale, davanti alla Turchia.
Il primo importatore sono i Paesi Bassi (2,1 Mld USD).
L’Italia si colloca al 7º posto tra 87 paesi esportatori, con 550,5 Mln USD; il suo primo cliente è l’Ecuador.
L’Italia ha importato per 53,7 Mln USD; il suo primo fornitore è la Spagna.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 2707 50 00 Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) 3%—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707.50 ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:
- 2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta) 30%
- 2707.50.00.00.12 Piroliz benzini (Pygas) (Reformaj işlemine tabi tutulacak olanlar) 30%
- 2707.50.00.00.19 Diğerleri 30%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707.50.00.00 Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 percent or more by volume (including losses) distills at 250˚C by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method) Esentekg, liters
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707 50 00 00 Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 °c by the iso 3405 method (equivalent to the astm d 86 method) Esente
- 2707 50 00 80 For use as power or heating fuels Esente
- 2707 50 00 89 For other purposes Esente
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 22,3 Mln USD22,3 Mln USD+88,7 Mln USD+432,7 Mln USD+> 741,1 Mln USD
Esportazioni: 87
- India: 2 Mld USD
- Turchia: 898,7 Mln USD
- Germania: 741,1 Mln USD
- Svezia: 687,5 Mln USD
- Paesi Bassi: 615,2 Mln USD
- Corea del Sud: 613,7 Mln USD
- Italia: 550,5 Mln USD
- Spagna: 530,3 Mln USD
- Belgio: 432,7 Mln USD
- Giappone: 383,2 Mln USD
- Regno Unito: 321,9 Mln USD
- Thailandia: 241,6 Mln USD
- Francia: 200,9 Mln USD
- Stati Uniti: 174,2 Mln USD
- Portogallo: 161,2 Mln USD
- Finlandia: 160,5 Mln USD
- Slovacchia: 130,6 Mln USD
- Malaysia: 110,3 Mln USD
- Singapore: 101,4 Mln USD
- Libia: 97,9 Mln USD
- Norvegia: 88,7 Mln USD
- Arabia Saudita: 87,4 Mln USD
- Austria: 84,5 Mln USD
- Taiwan: 70,2 Mln USD
- Brasile: 67,9 Mln USD
- Canada: 64,8 Mln USD
- Vietnam: 62,3 Mln USD
- Indonesia: 60,1 Mln USD
- Ungheria: 57,8 Mln USD
- Danimarca: 53,8 Mln USD
- Irlanda: 48,6 Mln USD
- Israele: 47,6 Mln USD
- Oman: 47,1 Mln USD
- Uzbekistan: 39,1 Mln USD
- Azerbaigian: 32,9 Mln USD
- Cipro: 32,4 Mln USD
- Argentina: 29,4 Mln USD
- Cina: 28,9 Mln USD
- Brunei: 28,2 Mln USD
- Kuwait: 28 Mln USD
- Lituania: 26 Mln USD
- Russia: 22,3 Mln USD
- Polonia: 21,7 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 20,9 Mln USD
- Malta: 19,4 Mln USD
- Georgia: 18,7 Mln USD
- Filippine: 18 Mln USD
- Messico: 17,7 Mln USD
- Estonia: 15,5 Mln USD
- Kazakistan: 13,9 Mln USD
- Egitto: 12,1 Mln USD
- Cechia: 8,4 Mln USD
- Qatar: 5,9 Mln USD
- Lettonia: 5,6 Mln USD
- Bielorussia: 3,5 Mln USD
- Croazia: 2,8 Mln USD
- Australia: 1,9 Mln USD
- Colombia: 1,1 Mln USD
- Sudafrica: 626,6K USD
- Slovenia: 154,5K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,4 Mln USD1,4 Mln USD+19,1 Mln USD+108,1 Mln USD+> 496,8 Mln USD
Importazioni: 154
- Paesi Bassi: 2,1 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 1,5 Mld USD
- Belgio: 1,4 Mld USD
- Ecuador: 932,5 Mln USD
- Malaysia: 496,8 Mln USD
- Stati Uniti: 454,6 Mln USD
- Singapore: 440,8 Mln USD
- Germania: 399,6 Mln USD
- Corea del Sud: 346,5 Mln USD
- India: 323,6 Mln USD
- Spagna: 236,2 Mln USD
- Regno Unito: 151,9 Mln USD
- Cipro: 120,7 Mln USD
- Oman: 112,1 Mln USD
- Gibilterra: 111,4 Mln USD
- Grecia: 108,1 Mln USD
- Indonesia: 93,2 Mln USD
- Cina: 82,1 Mln USD
- Vietnam: 74,4 Mln USD
- Brasile: 59,9 Mln USD
- Malta: 58,3 Mln USD
- Lituania: 56,7 Mln USD
- Canada: 56,2 Mln USD
- Italia: 53,7 Mln USD
- Taiwan: 52,7 Mln USD
- Francia: 43,1 Mln USD
- Estonia: 41,4 Mln USD
- Messico: 37,6 Mln USD
- Ungheria: 36,8 Mln USD
- Lettonia: 35,5 Mln USD
- Thailandia: 32,8 Mln USD
- Arabia Saudita: 32,6 Mln USD
- Norvegia: 29,2 Mln USD
- Egitto: 27,1 Mln USD
- Austria: 26,6 Mln USD
- Australia: 22,4 Mln USD
- Polonia: 22 Mln USD
- Uzbekistan: 21,9 Mln USD
- Giappone: 19,1 Mln USD
- Turchia: 18,8 Mln USD
- Svezia: 17,2 Mln USD
- Svizzera: 16,9 Mln USD
- Filippine: 13,6 Mln USD
- Kenya: 13,4 Mln USD
- Tunisia: 10,3 Mln USD
- Russia: 9,1 Mln USD
- Sudafrica: 9 Mln USD
- Bahamas: 8,3 Mln USD
- Cechia: 7,6 Mln USD
- Slovenia: 7,4 Mln USD
- Pakistan: 7,1 Mln USD
- Camerun: 6,8 Mln USD
- Kuwait: 6,2 Mln USD
- Perù: 6,1 Mln USD
- Croazia: 5,9 Mln USD
- Paraguay: 5,2 Mln USD
- Romania: 4,8 Mln USD
- Kazakistan: 4,7 Mln USD
- Colombia: 4,6 Mln USD
- Senegal: 4,6 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mld USD | 19,4% | |
| 2 | 898,7 Mln USD | 8,6% | |
| 3 | 741,1 Mln USD | 7,1% | |
| 4 | 687,5 Mln USD | 6,6% | |
| 5 | 615,2 Mln USD | 5,9% | |
| 6 | 613,7 Mln USD | 5,9% | |
| 7 | 550,5 Mln USD | 5,3% | |
| 8 | 530,3 Mln USD | 5,1% | |
| 9 | 432,7 Mln USD | 4,1% | |
| 10 | 383,2 Mln USD | 3,7% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 Mld USD | 19,8% | |
| 2 | 1,5 Mld USD | 14,1% | |
| 3 | 1,4 Mld USD | 13,7% | |
| 4 | 932,5 Mln USD | 8,9% | |
| 5 | 496,8 Mln USD | 4,7% | |
| 6 | 454,6 Mln USD | 4,3% | |
| 7 | 440,8 Mln USD | 4,2% | |
| 8 | 399,6 Mln USD | 3,8% | |
| 9 | 346,5 Mln USD | 3,3% | |
| 10 | 323,6 Mln USD | 3,1% |
Note legali
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più…»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 2707.50 del Sistema armonizzato (voce 2707), nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2707.50 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 3%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il…» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 2707.50 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il…»?
L’India, con 2 Mld USD nel 2024 (il 19,4% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 550,5 Mln USD (il 5,3% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 87 paesi esportatori.