Sottovoce · Sezione V
2707.99: Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei: altri, altri
Designazione ufficiale altri
- 0%–1,7%UE
- 30%Turchia
- EsenteUSA
- EsenteRegno Unito
- 16,2 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
La sottovoce 2707.99 appartiene alla voce 2707 (oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon…), nel capitolo 27.
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 2707.99 in 7 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% all’1,7% (media dello 0,9%). 3 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2707.99 comprende 13 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 30%.
La sottovoce 2707.99 si articola in 7 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale è pari a zero. 4 di esse sono esenti da dazio. 3 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la sottovoce 2707.99 in 9 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 16,2 Mld USD (+5,8% su base annua).
In testa alle esportazioni si trovano i Paesi Bassi (2,6 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.
Il maggiore acquirente sono i Paesi Bassi, con importazioni per 3,5 Mld USD.
Con 232,8 Mln USD, l’Italia occupa il 19º posto su 98 esportatori; il suo primo cliente è Gibilterra.
L’Italia ha importato per 294,2 Mln USD; il suo primo fornitore è l’Austria.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 2707 99 altri:
- Oli greggi:
- 2707 99 11 Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C 1,7%—
- 2707 99 19 altri Esente—
- 2707 99 20 Teste solforate; antracene Esente—
- 2707 99 50 Prodotti basici 1,7%—
- 2707 99 80 Fenoli 1,2%—
- altri:
- 2707 99 91 destinati alla fabbricazione di prodotti della voce
2803Esente— - 2707 99 99 altri 1,7%—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707.99 Diğerleri :
- 2707.99.11.00.00 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar 30%
- 2707.99.19.00.00 Diğerleri 30%
- 2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 30%
- 2707.99.50.00.11 Piridin 30%
- 2707.99.50.00.12 Akridin 30%
- 2707.99.50.00.13 Anilin 30%
- 2707.99.50.00.19 Diğerleri: 30%
- 2707.99.80.00.11 Krezoller 30%
- 2707.99.80.00.12 Ksilenoller 30%
- 2707.99.80.00.13 Kinoller 30%
- 2707.99.80.00.19 Diğerleri 30%
- 2707.99.91.00.00 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar 30%
- 2707.99.99.00.00 Diğerleri 30%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707.99 Other:
- 2707.99.10.00 Light oil Esenteliters
- 2707.99.20.00 Picolines Esentekg
- 2707.99.40.00 Carbazole having a purity of 65 percent or more by weight 0.9¢/kg + 3%kg
- 2707.99.51.00 Containing more than 50 percent by weight of hydroxybenzene 2.9¢/kg + 12.5%kg
- 2707.99.55.00 Metacresol, orthocresol, paracresol and metaparacresol, all the foregoing having a purity of 75 percent or more by weight 0.9¢/kg + 3%kg
- 2707.99.59.00 Other Esentekg
- 2707.99.90 Other Esente
- 2707.99.90.10 Carbon black feedstocks bbl
- 2707.99.90.90 Other kg
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2707 99 00 00 Other
- 2707 99 11 00 Crude light oils of which 90% or more by volume distils at temperatures of up to 200 °c Esente
- 2707 99 19 00 Other Esente
- 2707 99 20 00 Sulphuretted toppings; anthracene Esente
- 2707 99 20 10 Anthracene oil (cas rn 90640-80-5) Esente
- 2707 99 20 90 Other Esente
- 2707 99 50 00 Basic products Esente
- 2707 99 80 00 Phenols Esente
- 2707 99 91 00 For the manufacture of the products of heading 2803 Esente
- 2707 99 99 00 Other Esente
- 2707 99 99 10 Heavy and medium oils, whose aromatic content exceeds their non-aromatic content, for use as refinery feedstock to undergo one of the specific processes described in additional note 5 to chapter 27 Esente
- 2707 99 99 90 Other Esente
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 25,7 Mln USD25,7 Mln USD+149,3 Mln USD+681,1 Mln USD+> 1,2 Mld USD
Esportazioni: 98
- Paesi Bassi: 2,6 Mld USD
- Stati Uniti: 1,5 Mld USD
- Regno Unito: 1,2 Mld USD
- Germania: 1,1 Mld USD
- Francia: 874,2 Mln USD
- Belgio: 844,4 Mln USD
- Svezia: 783,3 Mln USD
- Spagna: 754,3 Mln USD
- India: 681,1 Mln USD
- Arabia Saudita: 603,5 Mln USD
- Finlandia: 529,3 Mln USD
- Polonia: 469 Mln USD
- Danimarca: 425,8 Mln USD
- Corea del Sud: 377,9 Mln USD
- Russia: 328,7 Mln USD
- Estonia: 304,2 Mln USD
- Lituania: 236,8 Mln USD
- Austria: 236,4 Mln USD
- Italia: 232,8 Mln USD
- Iraq: 219,3 Mln USD
- Bulgaria: 184 Mln USD
- Thailandia: 155 Mln USD
- Malaysia: 149,3 Mln USD
- Ungheria: 131,2 Mln USD
- Irlanda: 124,7 Mln USD
- Indonesia: 98,1 Mln USD
- Giappone: 95,4 Mln USD
- Turchia: 87 Mln USD
- Singapore: 72,7 Mln USD
- Messico: 72,7 Mln USD
- Azerbaigian: 70,9 Mln USD
- Malta: 48,6 Mln USD
- Cechia: 46,9 Mln USD
- Norvegia: 46 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 45,5 Mln USD
- Venezuela: 42,6 Mln USD
- Slovacchia: 40,4 Mln USD
- Costa d’Avorio: 36,2 Mln USD
- Israele: 35,7 Mln USD
- Sudafrica: 34,8 Mln USD
- Qatar: 32,5 Mln USD
- Gabon: 31,6 Mln USD
- Brasile: 30,1 Mln USD
- Grecia: 27,6 Mln USD
- Svizzera: 25,7 Mln USD
- Canada: 21,9 Mln USD
- Perù: 21,4 Mln USD
- Romania: 20,6 Mln USD
- Algeria: 18,6 Mln USD
- Kuwait: 18,1 Mln USD
- Cina: 17,2 Mln USD
- Colombia: 17,1 Mln USD
- Vietnam: 15,3 Mln USD
- Taiwan: 10,9 Mln USD
- Iran: 8,4 Mln USD
- Australia: 7,6 Mln USD
- Bahamas: 4,1 Mln USD
- Kazakistan: 3,8 Mln USD
- Argentina: 3,8 Mln USD
- Marocco: 2,4 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,3 Mln USD1,3 Mln USD+47,9 Mln USD+282,9 Mln USD+> 992,2 Mln USD
Importazioni: 153
- Paesi Bassi: 3,5 Mld USD
- Belgio: 1,7 Mld USD
- Singapore: 1,3 Mld USD
- Regno Unito: 1,2 Mld USD
- Spagna: 992,2 Mln USD
- India: 879,8 Mln USD
- Gibilterra: 561,1 Mln USD
- Germania: 535,5 Mln USD
- Svezia: 431 Mln USD
- Marocco: 411,1 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 345,4 Mln USD
- Danimarca: 344,8 Mln USD
- Italia: 294,2 Mln USD
- Malta: 284,3 Mln USD
- Cipro: 282,9 Mln USD
- Malaysia: 208,3 Mln USD
- Turchia: 204,7 Mln USD
- Thailandia: 186 Mln USD
- Brasile: 180,4 Mln USD
- Stati Uniti: 170,6 Mln USD
- Arabia Saudita: 159,4 Mln USD
- Corea del Sud: 153,8 Mln USD
- Egitto: 142,8 Mln USD
- Francia: 136 Mln USD
- Norvegia: 130,8 Mln USD
- Panama: 106,3 Mln USD
- Giappone: 95,7 Mln USD
- Cina: 92,9 Mln USD
- Bulgaria: 73,8 Mln USD
- Portogallo: 71,6 Mln USD
- Sudafrica: 68,5 Mln USD
- Togo: 61,5 Mln USD
- Polonia: 60,5 Mln USD
- Ungheria: 59,5 Mln USD
- Romania: 58,8 Mln USD
- Caraibi Olandesi: 48,5 Mln USD
- Finlandia: 47,9 Mln USD
- Estonia: 47,4 Mln USD
- Serbia: 44,6 Mln USD
- Slovacchia: 42,7 Mln USD
- Bahrein: 42,5 Mln USD
- Vietnam: 41,4 Mln USD
- Qatar: 40,4 Mln USD
- Indonesia: 34,6 Mln USD
- Croazia: 34,2 Mln USD
- Irlanda: 30,3 Mln USD
- Canada: 26,5 Mln USD
- Messico: 25,8 Mln USD
- Pakistan: 24 Mln USD
- Taiwan: 22,9 Mln USD
- Argentina: 22,1 Mln USD
- Cechia: 21,1 Mln USD
- Mozambico: 15,9 Mln USD
- Senegal: 15,3 Mln USD
- Capo Verde: 15,1 Mln USD
- Grecia: 11,5 Mln USD
- Lituania: 11,1 Mln USD
- Macedonia del Nord: 9,9 Mln USD
- Liberia: 7,5 Mln USD
- Guinea: 6,4 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 Mld USD | 16% | |
| 2 | 1,5 Mld USD | 9,1% | |
| 3 | 1,2 Mld USD | 7,5% | |
| 4 | 1,1 Mld USD | 6,7% | |
| 5 | 874,2 Mln USD | 5,4% | |
| 6 | 844,4 Mln USD | 5,2% | |
| 7 | 783,3 Mln USD | 4,8% | |
| 8 | 754,3 Mln USD | 4,6% | |
| 9 | 681,1 Mln USD | 4,2% | |
| 10 | 603,5 Mln USD | 3,7% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 Mld USD | 21,5% | |
| 2 | 1,7 Mld USD | 10,5% | |
| 3 | 1,3 Mld USD | 7,9% | |
| 4 | 1,2 Mld USD | 7,6% | |
| 5 | 992,2 Mln USD | 6,1% | |
| 6 | 879,8 Mln USD | 5,4% | |
| 7 | 561,1 Mln USD | 3,5% | |
| 8 | 535,5 Mln USD | 3,3% | |
| 9 | 431 Mln USD | 2,7% | |
| 10 | 411,1 Mln USD | 2,5% |
Note legali
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 2707.99 del Sistema armonizzato (voce 2707), nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «oli ed altri prodotti provenienti dalla…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2707.99 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% all’1,7% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «oli ed altri prodotti provenienti dalla…» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 2707.99 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «oli ed altri prodotti provenienti dalla…»?
I Paesi Bassi, con 2,6 Mld USD nel 2024 (il 16% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 232,8 Mln USD (l’1,4% del totale mondiale) e si colloca al 19º posto su 98 paesi esportatori.