Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2707.99

2707 99 50

2707 99 50: Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione: altri, altri, prodotti basici

Altri prodotti da catrame di carbone

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:
  2. altri:
  3. 2707 99 altri:
  4. 2707 99 50 Prodotti basici

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 1,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y921 Merce esente da proibizione
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 5

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1836/17 28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 22 ottobre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—1,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Isole Cook, Kenya, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili · HS 2707.99

ultimi 12 mesi3 Mld €-25,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,43 € al kg
Aliquota preferenziale28%
gen 2024: 278,1 Mln €feb 2024: 279,8 Mln €mar 2024: 221,2 Mln €apr 2024: 231,3 Mln €mag 2024: 343,1 Mln €giu 2024: 257,3 Mln €lug 2024: 325,9 Mln €ago 2024: 327,9 Mln €set 2024: 232 Mln €ott 2024: 307,6 Mln €nov 2024: 344 Mln €dic 2024: 319 Mln €gen 2025: 408,1 Mln €feb 2025: 255,3 Mln €mar 2025: 212,4 Mln €apr 2025: 371,2 Mln €mag 2025: 364,5 Mln €giu 2025: 349,7 Mln €lug 2025: 358,4 Mln €ago 2025: 562,8 Mln €set 2025: 265,7 Mln €ott 2025: 234,2 Mln €nov 2025: 231 Mln €dic 2025: 286,9 Mln €gen 2026: 200,2 Mln €feb 2026: 233,5 Mln €mar 2026: 193,5 Mln €apr 2026: 203,7 Mln €mag 2026: 493,6 Mln €giu 2026: 277,7 Mln €lug 2026: 192,8 Mln €ago 2026: 214 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 671,1 Mln € 22,2% -62,7%
Iraq 300,4 Mln € 9,9% -9,2%
Venezuela 227,6 Mln € 7,5% —
Arabia Saudita 200,5 Mln € 6,6% -44%
Stati Uniti 190,7 Mln € 6,3% -43,7%
Messico 190,5 Mln € 6,3% -6,6%
Svizzera 132,4 Mln € 4,4% +10,8%
Brasile 130,8 Mln € 4,3% +140,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2707.99 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione: altri, altri

Linee tariffarie (UE): 2707.99

Note legali

Note di sottovoci
Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 27 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2707 · Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

Per quanto riguarda la determinazione del tenore di costituenti aromatici, vedi le note esplicative della nota 2 del presente capitolo.

2707 99 50 · Prodotti basici

Il prodotti basici, ai sensi di questa sottovoce, sono prodotti aromatici e/o esterociclici azotati a funzione basica.

Appartengono in particolare a questa sottovoce le basi piridiche, chinoliniche, acridiniche e aniliche (comprese le loro miscele). Sono formate principalmente da piridina, chinolina, acridina e loro omologhi.

Fra i prodotti basici appartenenti a questa sottovoce si possono citare:

1. la piridina avente una purezza inferiore a 95 % in peso. La piridina avente purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2933 31 00;

2. la metilpiridina (picolina), la 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e la 2-vinilpiridina, aventi una purezza inferiore a 90 % in peso (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 90 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2933 39;

3. la chinolina il cui grado di purezza è inferiore a 95 % (determinato mediante gascromatografia). Questa percentuale è riferita al peso del prodotto anidro. Quando il valore è uguale o superiore a 95 %, questo prodotto rientra nella sottovoce 2933 49 90;

4. l'acridina il cui grado di purezza è inferiore a 95 % (determinato mediante grascromatografia). Questa percentuale è riferita al peso del prodotto anidro. Quando il valore è uguale o superiore a 95 %, questo prodotto rientra nella sottovoce 2933 99 80.

Sono esclusi dalla presente sottovoce i sali di tutti i prodotti basici sopracitati (voci 2933 o 3824).

Considerazioni generali del capitolo

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Considerazioni generali

Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dalla American Society for Testing and Materials.

Nota 2

1. Per la determinazione del tasso dei costituenti aromatici, si debbono applicare i seguenti metodi:

  • prodotti il cui punto finale di distillazione è inferiore o uguale a 315 gradi Celsius: metodo EN 15553;
  • prodotti il cui punto finale di distillazione è superiore a 315 gradi Celsius: vedi allegato A alle note esplicative di questo capitolo.

2. L’espressione «oli analoghi» include, tra l’altro, le seguenti miscele di idrocarburi:

  • combustibili diesel sintetici paraffinici, in particolare gli «oli vegetali idrotrattati» (HVO) e i «combustibili gas to liquid»;
  • prodotti da fonti rinnovabili risultanti dai seguenti processi: conversione da biomassa a combustibili liquidi «combustibili biomass to liquid» o conversione da biogas a combustibili liquidi «combustibili biogas to liquid»;
  • prodotti ottenuti dal trattamento congiunto, in raffineria, di materie prime rinnovabili con derivati del petrolio.

Per quanto riguarda la produzione di «oli analoghi» si applicano le seguenti definizioni:

  • «idrotrattamento»: la trasformazione termochimica di trigliceridi con idrogeno per la produzione di alcani; esso si riferisce alla trasformazione in combustibile. Le fonti di trigliceridi sono, in genere, grassi e oli, rifiuti idonei, parti grasse residue e grassi derivanti da alghe;
  • «gas to liquid»,«biomass to liquid» e «biogas to liquid»: la conversione di gas in combustibili liquidi mediante il procedimento Fischer-Tropsch o procedimenti analoghi. Nel caso dei «combustibili biomass to liquid» vi è un passaggio preliminare per convertire la biomassa in gas».

Nota complementare 5

1. Con riserva di applicazione delle disposizioni della nota complementare 5 n), si precisa che l'esenzione prevista si applica a tutti i prodotti sottoposti ad un trattamento definito.

Di conseguenza, se per esempio prodotto petrolifero fosse posto in lavorazione per subire una alchilazione o una polimerizzazione, beneficerebbe dell'esenzione anche la parte non effettivamente trasformata (alchilata o polimerizzata).

2. Qualora fosse richiesta una preparazione preliminare al «trattamento definito» (vedi l'ultimo comma della nota complementare 5) per poter beneficiare dell'esenzione sono indispensabili due condizioni:

a) il prodotto importato deve poter essere effettivamente destinabile ad un trattamento definito (per esempio: una carica atta al cracking);

b) la preparazione preliminare deve essere tecnicamente necessaria per poter effettuare il «trattamento definito».

In particolare, va considerata «preparazione preliminare» indispensabile ad alcuni prodotti destinati a subire un «trattamento definito»:

a) il degassaggio;

b) l'essiccamento;

c) l'eliminazione di taluni prodotti leggeri o pesanti che possano disturbare il trattamento;

d) l'eliminazione la trasformazione dei mercaptani (addolcimento o «sweetening»), di altri composti solforati o di altre sostanze nocive al trattamento;

e) la neutralizzazione;

f) la decantazione;

g) la dissalazione.

I prodotti ottenuti eventualmente durante una preparazione preliminare e non sottoposti a un trattamento definito sono soggetti ai dazi doganali applicabili ai prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie e il valore dei prodotti importati e in base al peso netto dei prodotti ottenuti.

Nota complementare 5 a)

Per distillazione sottovuoto si intende la distillazione eseguita ad una pressione non superiore a 400 millibars, misurata alla testa della colonna.

Nota complementare 5 b)

Per ridistillazione mediante un procedimento di frazionamento molto spinto, si intende il complesso di processi di distillazione (diversi dalla distillazione atmosferica o topping) eseguiti in impianti industriali a ciclo continuo o discontinuo, nei quali sono posti in lavorazione distillati delle sottovoci 2710 12 11 a 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 a 2711 19 00, 2711 21 00 e 2711 29 00 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore a 99 %) per ottenere:

1. idrocarburi isolati aventi un elevato grado di purezza (90 % o più per le olefine e 95 % o più per gli altri idrocarburi), considerando le miscele di isomeri di uno stesso composto organico come idrocarburi isolati.

È da notare che sono ammessi unicamente i trattamenti per i quali si ottengono almeno tre prodotti diversi; questa restrizione non si applica quando il trattamento comporta una separazione di isomeri. A tale proposito, per quanto riguarda gli xileni, l'etilbenzene è considerato un isomero;

2. prodotti delle sottovoci 2707 10 00 a 2707 30 00, 2707 50 00 e 2710 12 11 a 2710 19 48:

a) per i quali non è ammessa la sovrapposizione del punto finale di ebollizione di una frazione con il punto iniziale di ebollizione della frazione seguente, i cui intervalli di temperatura tra i punti di distillazione in volume 5 % e 90 %, comprese le perdite, sono uguali o inferiori a 60 gradi Celsius, secondo il metodo EN ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);

b) per i quali si ammette una sovrapposizione del punto finale di ebollizione di una frazione e del punto iniziale di ebollizione della frazione seguente, i cui intervalli di temperatura tra i punti di distillazione in volume 5 % e 90 %, comprese le perdite, sono uguali o inferiori a 30 gradi Celsius secondo il metodo EN ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).

Nota complementare 5 c)

Per cracking si intende il complesso di trattamenti industriali che hanno per scopo la rottura delle molecole di prodotti petroliferi e la modificazione della loro struttura chimica mediante il calore, con o senza pressione, con o senza l'aiuto di un catalizzatore e mediante i quali si ottengono, in particolare, miscele di idrocarburi più leggeri, liquidi o gassosi, in condizioni normali di temperatura e di pressione.

I principali tipi di cracking industriali sono i seguenti:

1. cracking termico;

2. cracking catalitico;

3. steamcracking (per ottenere idrocarburi gassosi);

4. idrocracking (trattamento di cracking con idrogenazione);

5. deidrocraking (cracking per deidrogenazione);

6. cracking dealchilante (dealchilazione mediante cracking);

7. coking;

8. visbreaking.

Nota complementare 5 d)

Per reforming si intendono quei trattamenti termici o anche catalitici cui sono sottoposti gli oli leggeri o medi per aumentare il loro tenore di idrocarburi aromatici. Il reforming catalitico è, per esempio, impiegato per trasformare oli leggeri di prima distillazione in oli leggeri con un indice di ottano più elevato (con un tenore elevato di idrocarburi aromatici) oppure per trasformare un miscela di idrocarburi contenenti benzene, toluene, xileni, etilbenzene, ecc.

I principali trattamenti di reforming catalitico sono quelli che vedono l'impiego del platino come catalizzatore.

Nota complementare 5 e)

Per estrazione mediante solventi selettivi si intendono i processi di separazione di gruppi di prodotti con una diversa struttura molecolare, mediante solventi specifici che esercitano un'azione selettiva (furfurolo, fenolo, etere dicloroetilico, anidride solforosa, nitrobenzene, urea e taluni suoi derivati, acetone, propano, metiletilchetone, metilisobutilchetoni, glicole, N-metilemorfolina ecc.).

Nota complementare 5 g)

Per polimerizzazione si intendono quei processi industriali mediante i quali, con o senza l'aiuto del calore, con o senza impiego di catalizzatore, gli idrocarburi insaturi sono riuniti tra loro fino a formare uno o più dei loro polimeri o copolimeri.

Nota complementare 5 h)

Per alchilazione si intende qualsiasi reazione termica o catalitica in cui gli idrocarburi insaturi sono fissati ad altri idrocarburi, in particolare a isoparaffine o a prodotti aromatici.

Nota complementare 5 ij)

Per isomerizzazione si intende la trasformazione della struttura dei prodotti petroliferi, senza modifica della loro formula grezza.

Nota complementare 5 l)

Tra i processi di decerazione ai sensi di questa nota complementare, si possono citare per esempio:

1. la decerazione mediante raffreddamento (con o senza solventi);

2. il trattamento microbiologico;

3. la decerazione mediante urea;

4. il trattamento mediante setacci molecolari.

Nota complementare 5 n)

Per distillazione atmosferica si intende la distillazione effettuata ad una pressione dell'ordine di 1 013 millibar, misurata sulla testa della colonna.

Nota complementare 6

1. Per «trasformazione chimica» si intende qualsiasi operazione che ha per scopo la trasformazione molecolare di uno o più componenti del prodotto petrolifero posto in lavorazione.

Non è considerata «trasformazione chimica», per esempio, la semplice miscelazione di un prodotto petrolifero con un altro prodotto, petrolifero o non. Per questa ragione, per esempio, l'aggiunta di acqua ragia in una pittura o di un olio lubrificante in un inchiostro da stampa non può essere considerata come rispondente alla definizione di «trasformazione chimica». Lo stesso vale per qualunque impiego di prodotti petroliferi come solventi, carburanti o combustibili.

2. Esempi di «trasformazioni chimiche»

a) reazione degli alogeni o dei composti alogenati:

i) impiego del propilene contenuto in una frazione petrolifera gassosa per ottenere derivati organici (per esempio: per ottenere ossido di propilene);

ii) trattamento di frazioni petrolifere (benzina, cherosene, gasolio) e di paraffina, cere di petrolio o residui paraffinosi, con cloro o composti clorati, per ottenere cloroparaffine;

b) impiego di basi (soda, potassa, ammoniaca, ecc.) per ottenere acidi naftenici;

c) impiego di acido solforico e di anidride solforica per:

i) produrre sulfonati;

ii) estrarre o produrre isobutilene;

iii) solfonare i gasoli o gli oli lubrificanti.

L'olio aggiunto dopo la solfonazione non beneficia dell'esenzione;

d) solfoclorurazione;

e) idratazione, in particolare per produrre alcoli mediante trasformazione di idrocarburi insaturi contenuti in una frazione gassosa del distillato di petrolio;

f) trattamento all'anidride maleica, in particolare: trattamento del butadiene contenuto in miscela in una frazione petrolifera gassosa a quattro atomi di carbonio per produrre acido tetraidroftalico;

g) trattamento con fenolo, per esempio, impiego di olefine da petrolio e fenoli, in presenza di un catalizzatore, per ottenere alchilfenoli;

h) ossidazione:

i) ossidazione di oli pesanti per ottenere bitumi insufflati della sottovoce 2713 20 00;

ii) ossidazione di tutti i derivati del petrolio per ottenere prodotti chimici elaborati quali: acidi, aldeidi, chetoni, alcoli, ecc. come, per esempio l'ossidazione sotto pressione a caldo di frazioni leggere per ottenere gli acidi: acetico, formico, propionico e succinico;

ij) deidrogenazione, in particolare di:

i) idrocarburi naftenici per ottenere idrocarburi aromatici (ad. esempio: benzoli);

ii) idrocarburi paraffinici per ottenere olefine liquide impiegate, per esempio, nella fabbricazione degli alchilbenzoli biodegradabili;

k) oxosintesi;

l) incorporazione irreversibile di oli pesanti in alti polimeri (lattice di gomma naturale o sintetico, gomma butile, polistirene, ecc.);

m) fabbricazione dei prodotti di cui alla voce 2803;

n) nitratazione per ottenere nitroderivati;

o) trattamento biologico di talune frazioni del distillato di petrolio contenenti n-paraffine per ottenere proteine e altri prodotti organici complessi.

ALLEGATO A — METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI COSTITUENTI AROMATICI NEI PRODOTTI IL CUI PUNTO FINALE DI DISTILLAZIONE È SUPERIORE AI 315 GRADI CELSIUS

1. Campo di applicazione

Il presente metodo di prova riguarda la determinazione del tenore di costituenti aromatici e non aromatici negli oli minerali.

2. Definizioni

2.1. Costituenti aromatici: la porzione del campione disciolto nel solvente e assorbito su gel di silice. I costituenti aromatici possono contenere: idrocarburi aromatici, naftenici aromatici condensati, olefine aromatiche, asfalteni, composti aromatici contenenti zolfo, azoto, ossigeno e composti aromatici polari.

2.2. Costituenti non aromatici: la porzione del campione che non è assorbita su gel di silice ed è eluita dal solvente (ad esempio idrocarburi non aromatici).

3. Principio del metodo

Il campione, preventivamente disciolto in n-pentano, è percolato attraverso una colonna cromatografica speciale, riempita di gel di silice. I costituenti non aromatici, eluiti con il solvente, sono quindi raccolti e quantificati mediante pesata dopo l’evaporazione del solvente.

I campioni che non si solubilizzano in n-pentano sono disciolti con cicloesano.

4. Attrezzatura e reagenti

Colonna cromatografica: è costituita da un tubo di vetro le cui dimensioni e forma sono riportate nella figura riprodotta di seguito. L’apertura superiore deve poter essere chiusa mediante un giunto di vetro la cui superficie piana smerigliata è collegata alla parte superiore della colonna per mezzo di due flange metalliche ricoperte di gomma. La tenuta deve essere perfettamente stagna per consentire l’immissione di azoto o aria sotto pressione.

Gel di silice: granulometria uguale o superiore a 200 mesh. Prima dell’impiego deve essere attivato in un forno a 170 °C per 7 ore e quindi lasciato raffreddare in un essiccatore. Dopo l’attivazione, il gel di silice deve essere utilizzato entro pochi giorni.

Solvente I n-pentano: grado di purezza 95 % minimo, esente da composti aromatici.

Solvente II cicloesano: grado di purezza 98 % minimo, esente da composti aromatici.

5. Procedimento 1 (colonna cromatografica 1)

Preparazione della soluzione campione: sciogliere circa 3,6 g (pesati esattamente) del campione in 10 ml di n-pentano (I). Se il campione è insolubile in n-pentano, scioglierlo in cicloesano. In questo caso la determinazione è effettuata con cicloesano (II) anziché n-pentano (I).

Riempire la colonna cromatografica (colonna cromatografica 1) con gel di silice preventivamente attivato, fino a circa 10 cm dalla sfera superiore di vetro, comprimendo con cura il contenuto della colonna per mezzo di un vibratore, per evitare la presenza di canali. Porre quindi un tampone di lana di vetro nella parte superiore della colonna di gel di silice.

Bagnare preventivamente il gel di silice con 180 ml di solvente (I) o (II); applicare dall’alto aria o azoto sotto pressione fino a che il livello superiore del liquido raggiunge il battente del gel di silice.

Riportare con cautela l’interno della colonna a pressione atmosferica e introdurre circa 3,6 grammi (pesati esattamente, con precisione alla seconda cifra decimale) di campione disciolto in 10 ml di solvente (I) o (II); lavare quindi il beaker con altri 10 ml di solvente (I) o (II) che saranno poi introdotti nella colonna.

Applicare progressivamente la pressione in modo che il liquido scorra goccia a goccia dal tubo capillare inferiore della colonna ad una velocità di circa 1 ml/min e raccogliere il liquido in un recipiente da 500 ml.

Quando il livello del liquido che contiene la sostanza da separare raggiunge il battente del gel di silice, togliere nuovamente con cautela la pressione ed aggiungere 230 ml di solvente (I) o (II); a questo punto applicare nuovamente la pressione e far scendere il livello del liquido fino al battente del gel di silice, raccogliendo l’eluato nello stesso recipiente impiegato in precedenza.

Prima che il livello del liquido che contiene la sostanza da separare raggiunga il battente del gel di silice, controllare l’eluato mediante FT-IR per verificare la presenza di aromatici. Se l’eluato contiene soltanto idrocarburi alifatici, aggiungere nuovamente 50 ml di solvente (I) o (II) dopo aver depressurizzato. Ripetere questo passaggio, se necessario.

Ridurre a piccolo volume la frazione raccolta tramite evaporazione utilizzando una stufa sottovuoto a 35 °C circa o un evaporatore rotante sottovuoto o un apparecchio analogo; travasare quindi senza perdite in un beaker di vetro già tarato, impiegando altro solvente (I) o (II).

Far evaporare il contenuto del beaker in una stufa sotto vuoto a 35 °C fino a peso costante (W). L’intervallo tra le due ultime pesate non deve essere superiore a 0,01 g. La differenza di tempo tra due pesate deve essere di almeno 30 minuti.

La percentuale in peso dei costituenti non aromatici (A) è data dalla formula seguente:

A= W/W1*100

dove W1 rappresenta il peso del campione sottoposto ad analisi.

La differenza rispetto a 100 rappresenta la percentuale di costituenti aromatici assorbiti dal gel di silice.

6. Precisione del metodo

Ripetibilità: 5 %.

Riproducibilità: 10 %.

7. Procedimento 2 (colonna cromatografica 2)

Preparazione della soluzione campione: sciogliere circa 0,9 g (pesati esattamente) del campione in 2,5 ml di n-pentano (I). Se il campione è insolubile in n-pentano, scioglierlo in cicloesano. In questo caso la determinazione è effettuata con cicloesano (II) anziché n-pentano (I).

Riempire la colonna cromatografica (colonna cromatografica 2) con gel di silice preventivamente attivato, fino a circa 2,5 centimetri dalla sfera superiore di vetro, comprimendo con cura il contenuto della colonna per mezzo di un vibratore, per evitare la presenza di canali. Porre quindi un tampone di lana di vetro nella parte superiore della colonna di gel di silice.

Bagnare preventivamente il gel di silice con 45 ml di solvente (I) o (II); applicare dall’alto aria o azoto sotto pressione fino a che il livello superiore del liquido raggiunga il battente del gel di silice.

Riportare con cautela l’interno della colonna a pressione atmosferica e introdurre circa 0,9 grammi (pesati esattamente, fino alla seconda cifra decimale) di campione disciolto in 2,5 ml di solvente (I) o (II); lavare quindi il beaker con altri 2,5 ml di solvente (I) o (II) che saranno poi introdotti nella colonna.

Applicare progressivamente la pressione in modo che il liquido scorra goccia a goccia dal tubo capillare inferiore della colonna ad una velocità di circa 1 ml/min e raccogliere il liquido in un recipiente da 250 ml.

Quando il livello del liquido che contiene la sostanza da separare raggiunge il battente del gel di silice, togliere nuovamente con cautela la pressione ed aggiungere 57,5 ml di solvente (I) o (II); a questo punto applicare nuovamente la pressione e far scendere il livello del liquido fino al battente del gel di silice, raccogliendo l’eluato nello stesso recipiente impiegato in precedenza.

Prima che il livello del liquido che contiene la sostanza da separare raggiunga il battente del gel di silice, controllare l’eluato mediante FT-IR per verificare la presenza di aromatici. Se l’eluato contiene soltanto idrocarburi alifatici, aggiungere nuovamente 12,5 ml di solvente (I) o (II) dopo aver depressurizzato. Ripetere questo passaggio, se necessario.

Ridurre a piccolo volume la frazione raccolta tramite evaporazione utilizzando una stufa sottovuoto a 35 °C circa o un evaporatore rotante sottovuoto o un apparecchio analogo; travasare quindi senza perdite in un beaker di vetro già tarato, impiegando altro solvente (I) o (II).

Far evaporare il contenuto del beaker in una stufa sotto vuoto a 35 °C fino a peso costante (W). La differenza tra le due ultime pesate non deve essere superiore a 0,01 g. L’intervallo di tempo tra due pesate deve essere di almeno 30 minuti.

La percentuale in peso dei costituenti non aromatici (A) è data dalla formula seguente:

A= W/W1*100

dove W1 rappresenta il peso del campione sottoposto ad analisi.

La differenza rispetto a 100 rappresenta la percentuale di costituenti aromatici assorbiti dal gel di silice.

8. Precisione del metodo

Ripetibilità: 5 %.

Riproducibilità: 10 %.

Colonna cromatografica 1

Colonna cromatografica 2

ALLEGATO B — METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE DELLA NAFTALINA

Far fondere, mescolando, 100 grammi di naftalina in una capsula di porcellana della capacità di circa 100 centimetri cubi. Introdurre circa 40 centimetri cubi della massa fusa nella bottiglia di Shukoff, precedentemente riscaldata, in modo da riepirla per 3/4. Introdurre quindi un termometro con scala indicante i decimi di grado attraverso un tappo di sughero in modo tale che il bulbo del termometro venga a trovarsi in mezzo al liquido. Quando la temperatura è scesa in prossimità del punto di solidificazione della naftalina (circa 83 gradi Celsius), si provoca la cristallizzazione, agitando continuamente la massa. Non appena si formano i primi cristalli, la colonna di mercurio generalmente si arresta per poi ricominciare a scendere. Si osserva la temperatura alla quale si è arrestato il mercurio ed è rimasto immobile per un certo tempo e si considera questa temperatura come il punto di solidificazione della naftalina, dopo correzione per tener conto della parte della colonna di mercurio che si trova all'esterno.

Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio

Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio dove n è il numero di gradazioni della colonna di mercurio che si trova all'esterno, t la temperatura osservata e t′ la temperatura media della colonna di mercurio che si trova all'esterno. La temperatura t′, può essere determinata in modo approssimativo con l'aiuto di un termometro ausiliario il cui bulbo di mercurio si trovi a metà altezza della parte della colonna situata all'esterno. L'impiego di un termometro a colonna capillare assicura una maggiore precisione.

La bottiglia di Shukoff qui raffigurata è un recipiente di vetro a doppie pareti fra le quali è stato fatto il vuoto:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Prodotti basici 1,7% —
2025 invariato 1,7% —
2024 invariato 1,7% —
2023 invariato 1,7% —
2022 invariato 1,7% —
2021 invariato 1,7% —
2020 invariato 1,7% —
2019 Basic products 1,7% —

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 2707 99 50 è una delle 7 linee della sottovoce 2707.99, oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione: altri, altri.

Il dazio per i paesi terzi è pari all’1,7%; le quantità si dichiarano in —.

Le merci originarie di 151 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’1,7%; per 151 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2707.99 per 3 Mld € (−26% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,43 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 22%, davanti all’Iraq.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% all’1,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’1% al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 4% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2707.99 per 9,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2707 99 50?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’1,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2707 99 50?

151 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 151 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2707.99, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (1,2 Mld USD), davanti all’Arabia Saudita.

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