Voce · Capitolo 27
2712: Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
La voce 2712 si divide in 3 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 27 (combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione).
Confronto dei dazi
Sottovoci 3
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 213,1K USD213,1K USD+9,1 Mln USD+102 Mln USD+> 278,2 Mln USD
Esportazioni: 142
- Cina: 1 Mld USD
- Stati Uniti: 401,5 Mln USD
- Germania: 345,8 Mln USD
- Paesi Bassi: 278,2 Mln USD
- Malaysia: 246,8 Mln USD
- Egitto: 194,9 Mln USD
- Sudafrica: 177,1 Mln USD
- Spagna: 171,7 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 122,3 Mln USD
- India: 119,6 Mln USD
- Canada: 115,4 Mln USD
- Regno Unito: 114,3 Mln USD
- Italia: 102 Mln USD
- Thailandia: 86,5 Mln USD
- Polonia: 84,7 Mln USD
- Ungheria: 67,8 Mln USD
- Giappone: 55,8 Mln USD
- Francia: 55,1 Mln USD
- Uzbekistan: 47,9 Mln USD
- Iran: 46,9 Mln USD
- Qatar: 41,5 Mln USD
- Corea del Sud: 37,9 Mln USD
- Turchia: 37,3 Mln USD
- Grecia: 33,1 Mln USD
- Taiwan: 32,2 Mln USD
- Belgio: 28,8 Mln USD
- Singapore: 27,8 Mln USD
- Indonesia: 22,6 Mln USD
- Tanzania: 21,9 Mln USD
- Colombia: 10,2 Mln USD
- Turkmenistan: 9,6 Mln USD
- Brasile: 9,4 Mln USD
- Arabia Saudita: 9,1 Mln USD
- Lituania: 8,3 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 6,1 Mln USD
- Svizzera: 5,4 Mln USD
- Cechia: 5,1 Mln USD
- Slovenia: 4,5 Mln USD
- Svezia: 4,1 Mln USD
- Danimarca: 3,8 Mln USD
- Norvegia: 3,8 Mln USD
- Austria: 3 Mln USD
- Irlanda: 3 Mln USD
- Senegal: 2,9 Mln USD
- Russia: 2,8 Mln USD
- Bulgaria: 2,8 Mln USD
- Serbia: 2,5 Mln USD
- Kenya: 2,3 Mln USD
- Messico: 2,1 Mln USD
- Vietnam: 1,9 Mln USD
- Bolivia: 1,7 Mln USD
- Australia: 1,4 Mln USD
- Portogallo: 1,3 Mln USD
- Croazia: 868,7K USD
- Romania: 776K USD
- Guatemala: 610,2K USD
- El Salvador: 455,2K USD
- Filippine: 419,9K USD
- Estonia: 412,3K USD
- Costa Rica: 406,4K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,6 Mln USD1,6 Mln USD+10,4 Mln USD+61,5 Mln USD+> 171,9 Mln USD
Importazioni: 205
- Germania: 374 Mln USD
- Stati Uniti: 333,7 Mln USD
- Canada: 309,6 Mln USD
- Messico: 290,7 Mln USD
- Paesi Bassi: 272,1 Mln USD
- Polonia: 238,6 Mln USD
- India: 171,9 Mln USD
- Cina: 158,5 Mln USD
- Italia: 140,4 Mln USD
- Vietnam: 119,8 Mln USD
- Francia: 112,7 Mln USD
- Brasile: 104,9 Mln USD
- Spagna: 99,4 Mln USD
- Giappone: 80,5 Mln USD
- Cechia: 73,8 Mln USD
- Turchia: 72,4 Mln USD
- Regno Unito: 71,7 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 68,3 Mln USD
- Nigeria: 67,9 Mln USD
- Belgio: 65,8 Mln USD
- Sudafrica: 61,5 Mln USD
- Thailandia: 57,8 Mln USD
- Corea del Sud: 37,7 Mln USD
- Malaysia: 37,2 Mln USD
- Guatemala: 35,7 Mln USD
- Taiwan: 30,7 Mln USD
- Australia: 29,5 Mln USD
- Indonesia: 27,5 Mln USD
- Kenya: 26,2 Mln USD
- Myanmar (Birmania): 25,9 Mln USD
- Colombia: 24,7 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 24,4 Mln USD
- Portogallo: 23,9 Mln USD
- Costa d’Avorio: 21,7 Mln USD
- Austria: 21,3 Mln USD
- Romania: 20,7 Mln USD
- Perù: 20,2 Mln USD
- Ungheria: 16,2 Mln USD
- Pakistan: 16,2 Mln USD
- Tanzania: 16,1 Mln USD
- Ucraina: 15,8 Mln USD
- Cile: 15,7 Mln USD
- Argentina: 14,7 Mln USD
- Danimarca: 14,5 Mln USD
- Egitto: 13,8 Mln USD
- Arabia Saudita: 13,7 Mln USD
- Ecuador: 13,3 Mln USD
- Irlanda: 13,2 Mln USD
- Marocco: 11 Mln USD
- Uganda: 10,9 Mln USD
- Slovenia: 10,4 Mln USD
- Filippine: 10,1 Mln USD
- Singapore: 10,1 Mln USD
- Croazia: 9,9 Mln USD
- Gibuti: 9,8 Mln USD
- Bangladesh: 9,6 Mln USD
- Svezia: 9,4 Mln USD
- Venezuela: 9,2 Mln USD
- Svizzera: 9 Mln USD
- Norvegia: 9 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mld USD | 24,1% | |
| 2 | 401,5 Mln USD | 9,4% | |
| 3 | 345,8 Mln USD | 8,1% | |
| 4 | 278,2 Mln USD | 6,5% | |
| 5 | 246,8 Mln USD | 5,8% | |
| 6 | 194,9 Mln USD | 4,6% | |
| 7 | 177,1 Mln USD | 4,2% | |
| 8 | 171,7 Mln USD | 4% | |
| 9 | 122,3 Mln USD | 2,9% | |
| 10 | 119,6 Mln USD | 2,8% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 Mln USD | 8,8% | |
| 2 | 333,7 Mln USD | 7,8% | |
| 3 | 309,6 Mln USD | 7,3% | |
| 4 | 290,7 Mln USD | 6,8% | |
| 5 | 272,1 Mln USD | 6,4% | |
| 6 | 238,6 Mln USD | 5,6% | |
| 7 | 171,9 Mln USD | 4% | |
| 8 | 158,5 Mln USD | 3,7% | |
| 9 | 140,4 Mln USD | 3,3% | |
| 10 | 119,8 Mln USD | 2,8% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la voce 2712 comprende 11 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 2,2%. 2 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2712 si articola in 17 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 2,2%. 2 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti suddivide la voce 2712 in 4 linee tariffarie; il dazio generale è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la voce 2712 comprende 13 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2712 sono state pari a 4,3 Mld USD (+0,9% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova la Cina (1 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.
Il maggiore acquirente è la Germania, con importazioni per 374 Mln USD.
Con 102 Mln USD, l’Italia occupa il 13º posto su 142 esportatori.
L’Italia ha importato per 140,4 Mln USD.
Note legali
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina…»?
Queste merci rientrano nella voce 2712 del Sistema armonizzato (capitolo 27), nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «vaselina; paraffina, cera di petrolio…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2712 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 2,2% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «vaselina; paraffina, cera di petrolio…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2712 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 2,2% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «vaselina; paraffina, cera di petrolio…»?
La Cina, con 1 Mld USD nel 2024 (il 24,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 102 Mln USD (il 2,4% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 142 paesi esportatori.