Sottovoce · Sezione V
2710.12: Oli leggeri e preparazioni
- 4,7%UE
- 25%Turchia
- 7%USA
- 4%Regno Unito
2710.12 è una sottovoce a sei cifre della voce 2710, oli di petrolio o di minerali bituminosi, capitolo 27.
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 2710.12 in 11 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari al 4,7%.
Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2710.12 comprende 17 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 25%.
La sottovoce 2710.12 si articola in 5 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale è pari al 7%. 4 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la sottovoce 2710.12 in 21 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari al 4%.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 2710 12 Oli leggeri e preparazioni:
- 2710 12 11 destinati a subire un trattamento definito 4,7%—
- 2710 12 15 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce
271012114,7%— - destinati ad altri usi:
- Benzine speciali:
- 2710 12 21 Acqua ragia minerale 4,7%—
- 2710 12 25 altre 4,7%—
- altri:
- Benzine per motori:
- 2710 12 31 Benzine avio 4,7%—
- altre, aventi tenore di piombo:
- inferiore o uguale a 0,013 g per l:
- 2710 12 41 aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95 4,7%m3
- 2710 12 45 aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98 4,7%m3
- 2710 12 49 aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98 4,7%m3
- 2710 12 50 superiore a 0,013 g per l 4,7%m3
- 2710 12 70 Carboturbi tipo benzina 4,7%—
- 2710 12 90 altri oli leggeri 4,7%—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2710.12 Hafif yağlar ve müstahzarları :
- 2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25%
- 2710.12.15.00.11 Yakıt Nafta 25%
- 2710.12.15.00.19 Diğerleri 25%
- 2710.12.21.00.00 White spirit 25%
- 2710.12.25.00.00 Diğerleri 25%
- 2710.12.31.00.00 Uçak benzini 25%
- 2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 25%m³ (1)
- 2710.12.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 25%m³ (1)
- 2710.12.45.00.13 Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 25%m³ (1)
- 2710.12.45.00.18 Diğerleri 25%m³ (1)
- 2710.12.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 25%m³ (1)
- 2710.12.49.00.12 Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 25%m³ (1)
- 2710.12.49.00.18 Diğerleri 25%m³ (1)
- 2710.12.50.00.00 İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler 25%m³ (1)
- 2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 25%
- 2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler) 25%
- 2710.12.90.00.19 Diğerleri 25%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2710.12 Light oils and preparations:
- 2710.12.15 Motor fuel 52.5¢/bbl
- 2710.12.15.10 Leaded bbl
- 2710.12.15.14 Reformulated bbl
- 2710.12.15.19 Other bbl
- 2710.12.15.20 Jet fuel, naphtha-type bbl
- 2710.12.15.50 Other bbl
- 2710.12.18 Motor fuel blending stock 52.5¢/bbl
- 2710.12.18.05 Reformulated blendstock for oxygenate blending (RBOB) bbl
- 2710.12.18.90 Other bbl
- 2710.12.25.00 Naphthas (except motor fuel or motor fuel blending stock) 10.5¢/bblbbl
- 2710.12.45 Mixtures of hydrocarbons not elsewhere specified or included, which contain by weight not over 50 percent of any single hydrocarbon compound 10.5¢/bbl
- 2710.12.45.45 Insulating or transformer oils bbl
- 2710.12.45.60 Renewable fuels blends containing not less than 51 percent by volume of biofuel, as described in statistical note 1 to this chapter bbl
- 2710.12.45.95 Other bbl
- 2710.12.90.00 Other 7%kg, liters
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2710 12 00 00 Light oils and preparations
- 2710 12 11 00 For undergoing a specific process
- 2710 12 15 00 For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2710 12 11
- 2710 12 21 00 White spirit 4%
- 2710 12 21 20 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%
- 2710 12 21 99 Other 4%
- 2710 12 25 00 Other 4%
- 2710 12 25 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%
- 2710 12 25 20 Mixture of c6 aliphatic hydrocarbons (cas rn 92112-69-1), containing by weight 60% or more but not more than 80% of n-hexane (cas rn 110-54-3), with:<br>-a specific gravity of 0.666 or more but not more than 0.686,<br>-a total of carbonyl compounds of less than 1 ppm,<br>-a total of acetylenic compounds of less than 2 ppm<br> 4%
- 2710 12 25 90 Other 4%
- 2710 12 31 00 Aviation spirit 4%
- 2710 12 31 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%
- 2710 12 31 90 Other 4%
- 2710 12 41 00 With an octane number (ron) of less than 95 4%m³
- 2710 12 41 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%m³
- 2710 12 41 90 Other 4%m³
- 2710 12 45 00 With an octane number (ron) of 95 or more but less than 98 4%m³
- 2710 12 45 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%m³
- 2710 12 45 90 Other 4%m³
- 2710 12 49 00 With an octane number (ron) of 98 or more 4%m³
- 2710 12 49 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%m³
- 2710 12 49 90 Other 4%m³
- 2710 12 50 00 Exceeding 0.013 g per litre 4%m³
- 2710 12 50 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%m³
- 2710 12 50 90 Other 4%m³
- 2710 12 70 00 Spirit type jet fuel 4%
- 2710 12 70 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%
- 2710 12 70 90 Other 4%
- 2710 12 90 00 Other light oils 4%
- 2710 12 90 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4%
- 2710 12 90 90 Other 4%
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 270111, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 270112, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 270710, 270720, 270730 e 270740, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.
4. Ai fini della sottovoce 271012, «oli leggeri e preparazioni» sono quelli di cui il 90 % o più del volume (comprese le perdite) distillano a 210 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).
5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «oli leggeri e preparazioni»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 2710.12 del Sistema armonizzato (voce 2710), nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «oli leggeri e preparazioni» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2710.12 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 4,7%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «oli leggeri e preparazioni» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 2710.12 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 7%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.