Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0502

0502.10

0502.10: Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

La sottovoce 0502.10 appartiene alla voce 0502 (setole di maiale o di cinghiale), nel capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0502 10 00 Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi9,5 Mln €-11,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione9,93 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 126K €feb 2024: 807K €mar 2024: 866K €apr 2024: 1,1 Mln €mag 2024: 766K €giu 2024: 1,4 Mln €lug 2024: 1 Mln €ago 2024: 458K €set 2024: 627K €ott 2024: 1,5 Mln €nov 2024: 731K €dic 2024: 500K €gen 2025: 869K €feb 2025: 1,2 Mln €mar 2025: 1 Mln €apr 2025: 917K €mag 2025: 678K €giu 2025: 1 Mln €lug 2025: 989K €ago 2025: 648K €set 2025: 735K €ott 2025: 429K €nov 2025: 801K €dic 2025: 530K €gen 2026: 1,1 Mln €feb 2026: 783K €mar 2026: 918K €apr 2026: 831K €mag 2026: 351K €giu 2026: 1,2 Mln €lug 2026: 874K €ago 2026: 902K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 9 Mln € 94,7% -14,7%
India 500K € 5,3% +252,3%
Giappone 828 € 0% —
Stati Uniti 533 € 0% +56,3%
Regno Unito 50 € 0% -50,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0502.10 · 33,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 36,8K USD36,8K USD+569,6K USD+5,4 Mln USD+> 24 Mln USD

Esportazioni: 25
  1. Cina: 24 Mln USD
  2. Paesi Bassi: 5,4 Mln USD
  3. Germania: 2 Mln USD
  4. India: 878,7K USD
  5. Stati Uniti: 569,6K USD
  6. Austria: 142,8K USD
  7. Italia: 113,3K USD
  8. Francia: 81,4K USD
  9. Indonesia: 37K USD
  10. Turchia: 36,8K USD
  11. Regno Unito: 28K USD
  12. Spagna: 23,8K USD
  13. Ungheria: 19,8K USD
  14. Polonia: 9K USD
  15. Cechia: 6,2K USD
  16. Corea del Sud: 4,5K USD
  17. Belgio: 3,7K USD
  18. Danimarca: 1K USD
  19. Sudafrica: 400 USD
  20. Congo - Kinshasa: 100 USD
  21. Brasile: 0 USD
  22. Finlandia: 0 USD
  23. RAS di Hong Kong: 0 USD
  24. Lussemburgo: 0 USD
  25. Taiwan: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 24 Mln USD 71,8%
2 Paesi Bassi 5,4 Mln USD 16,2%
3 Germania 2 Mln USD 6,1%
4 India 878,7K USD 2,6%
5 Stati Uniti 569,6K USD 1,7%
6 Austria 142,8K USD 0,4%
7 Italia 113,3K USD 0,3%
8 Francia 81,4K USD 0,2%
9 Indonesia 37K USD 0,1%
10 Turchia 36,8K USD 0,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Portogallo 6,3 Mln USD 18,9%
2 Germania 4 Mln USD 12,1%
3 Italia 2,8 Mln USD 8,3%
4 Turchia 2,5 Mln USD 7,5%
5 Stati Uniti 2,1 Mln USD 6,3%
6 Brasile 1,5 Mln USD 4,4%
7 Spagna 1,2 Mln USD 3,7%
8 Vietnam 1,2 Mln USD 3,6%
9 Francia 1,2 Mln USD 3,5%
10 Polonia 1 Mln USD 3,1%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0502.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0502.10 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0502.10 nell’UE hanno raggiunto 9,5 Mln € (−11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 95%, davanti all’India.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 33,5 Mln USD (−7,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (24 Mln USD), davanti ai Paesi Bassi.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0502.10 del Sistema armonizzato (voce 0502), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «setole di maiale o di cinghiale e cascami di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0502.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «setole di maiale o di cinghiale e cascami di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0502.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «setole di maiale o di cinghiale e cascami di…»?

La Cina, con 24 Mln USD nel 2024 (il 71,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 113,3K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 25 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0502.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0502.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (95%), l’India (5%) e il Giappone (0%), su importazioni totali per 9,5 Mln €.