Sottovoce · Capitolo 15 · Voce 1506

1506.00

1506.00: Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

La sottovoce 1506.00 appartiene alla voce 1506 (altri grassi e oli animali e loro frazioni), nel capitolo 15.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi43,1 Mln €+79,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,32 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 1,5 Mln €feb 2024: 1,6 Mln €mar 2024: 962K €apr 2024: 971K €mag 2024: 1,2 Mln €giu 2024: 999K €lug 2024: 1,9 Mln €ago 2024: 588K €set 2024: 3 Mln €ott 2024: 2,2 Mln €nov 2024: 1,5 Mln €dic 2024: 833K €gen 2025: 2,3 Mln €feb 2025: 2,9 Mln €mar 2025: 2,9 Mln €apr 2025: 2 Mln €mag 2025: 1,7 Mln €giu 2025: 1,8 Mln €lug 2025: 1,5 Mln €ago 2025: 1,5 Mln €set 2025: 2,3 Mln €ott 2025: 2,2 Mln €nov 2025: 1,6 Mln €dic 2025: 1,3 Mln €gen 2026: 3,3 Mln €feb 2026: 2,3 Mln €mar 2026: 19,6 Mln €apr 2026: 1,8 Mln €mag 2026: 3,5 Mln €giu 2026: 1,1 Mln €lug 2026: 2,4 Mln €ago 2026: 1,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Uruguay 18 Mln € 41,7% +75.036,9%
Stati Uniti 6,9 Mln € 16% +23,6%
Regno Unito 4,9 Mln € 11,4% +9,1%
Svizzera 4 Mln € 9,3% +63,8%
Serbia 3,8 Mln € 8,9% -8%
Nuova Zelanda 2,2 Mln € 5,1% -48,1%
Norvegia 2 Mln € 4,6% +110,3%
Canada 321K € 0,7% -24,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1506.00 · 495 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 261,4K USD261,4K USD+3,2 Mln USD+23,6 Mln USD+> 46 Mln USD

Esportazioni: 76
  1. Paesi Bassi: 108,5 Mln USD
  2. Nuova Zelanda: 68,7 Mln USD
  3. Belgio: 46 Mln USD
  4. Francia: 42,7 Mln USD
  5. Germania: 38,7 Mln USD
  6. Spagna: 24,2 Mln USD
  7. Corea del Sud: 23,6 Mln USD
  8. Stati Uniti: 22 Mln USD
  9. Brasile: 18,5 Mln USD
  10. Italia: 16,2 Mln USD
  11. Polonia: 14,5 Mln USD
  12. Slovacchia: 12,9 Mln USD
  13. Giappone: 11,2 Mln USD
  14. Austria: 10,2 Mln USD
  15. Cina: 4,4 Mln USD
  16. Australia: 3,4 Mln USD
  17. Croazia: 3,3 Mln USD
  18. Serbia: 3,2 Mln USD
  19. Svizzera: 2,9 Mln USD
  20. Danimarca: 2,6 Mln USD
  21. Norvegia: 2,3 Mln USD
  22. Irlanda: 2,3 Mln USD
  23. Regno Unito: 2,2 Mln USD
  24. Lituania: 1,9 Mln USD
  25. Ungheria: 1,9 Mln USD
  26. Portogallo: 1,2 Mln USD
  27. Slovenia: 727,7K USD
  28. Uruguay: 547,8K USD
  29. Canada: 545K USD
  30. Bulgaria: 516,2K USD
  31. Romania: 384,5K USD
  32. Estonia: 350,9K USD
  33. Cechia: 310,5K USD
  34. Thailandia: 290,8K USD
  35. Turchia: 261,4K USD
  36. Islanda: 179,8K USD
  37. Svezia: 171,2K USD
  38. Grecia: 135,4K USD
  39. Kazakistan: 131,7K USD
  40. Taiwan: 126,9K USD
  41. Argentina: 121,4K USD
  42. Sudafrica: 106,7K USD
  43. RAS di Hong Kong: 98,9K USD
  44. Lussemburgo: 66,2K USD
  45. India: 62,2K USD
  46. Egitto: 60,1K USD
  47. Malaysia: 45,9K USD
  48. Cipro: 44,6K USD
  49. Singapore: 42K USD
  50. Vietnam: 38,2K USD
  51. Kenya: 33,9K USD
  52. Costa d’Avorio: 32,4K USD
  53. Mongolia: 24,8K USD
  54. Finlandia: 18,8K USD
  55. Russia: 14K USD
  56. Arabia Saudita: 6,3K USD
  57. Lettonia: 5,9K USD
  58. Pakistan: 4,2K USD
  59. Cile: 4K USD
  60. Nigeria: 1,4K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Paesi Bassi 108,5 Mln USD 21,9%
2 Nuova Zelanda 68,7 Mln USD 13,9%
3 Belgio 46 Mln USD 9,3%
4 Francia 42,7 Mln USD 8,6%
5 Germania 38,7 Mln USD 7,8%
6 Spagna 24,2 Mln USD 4,9%
7 Corea del Sud 23,6 Mln USD 4,8%
8 Stati Uniti 22 Mln USD 4,4%
9 Brasile 18,5 Mln USD 3,7%
10 Italia 16,2 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Paesi Bassi 107,8 Mln USD 21,8%
2 Stati Uniti 106,8 Mln USD 21,6%
3 Svezia 39,1 Mln USD 7,9%
4 Spagna 30,5 Mln USD 6,2%
5 Cina 22,9 Mln USD 4,6%
6 Italia 18,7 Mln USD 3,8%
7 Belgio 17,8 Mln USD 3,6%
8 Singapore 17,4 Mln USD 3,5%
9 Germania 15,6 Mln USD 3,2%
10 Cechia 13,4 Mln USD 2,7%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • 600012069 HMRC 13 febbraio 2025 – 12 febbraio 2028 · 1506 00 00 00

    The product is black soldier fly larvae oil, is rich in lauric acid, this high-fat oil is used in the livestock industry, cosmetics, and pharmaceutical products. The product is packaged in a 50-litre drum. Process: The black soldier fly larvae is dried and fed into a mechanical oil expeller, which…

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1506.00 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 1506.00 si articola in 4 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1506.00 nell’UE hanno raggiunto 43,1 Mln € (+79% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Uruguay ne ha fornito il 42%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 495 Mln USD (−9,1% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano i Paesi Bassi (108,5 Mln USD), davanti alla Nuova Zelanda.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri grassi e oli animali e loro frazioni»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1506.00 del Sistema armonizzato (voce 1506), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri grassi e oli animali e loro frazioni» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1506.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri grassi e oli animali e loro frazioni» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1506.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri grassi e oli animali e loro frazioni»?

I Paesi Bassi, con 108,5 Mln USD nel 2024 (il 21,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 16,2 Mln USD (il 3,3% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 76 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1506.00?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1506.00?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Uruguay (42%), gli Stati Uniti (16%) e il Regno Unito (11%), su importazioni totali per 43,1 Mln €.