Sottovoce · Capitolo 87 · Voce 8709

8709.11

8709.11: Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento: carrelli, elettrici

Designazione ufficiale elettrici

La sottovoce 8709.11 appartiene alla voce 8709 (autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati…), nel capitolo 87.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2% – 4% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8709 11 elettrici:
  2. 8709 11 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2%p/st
  3. 8709 11 90 altri 4%p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2% – 4%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi33,7 Mln €+1,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione7,62 € al kg
Aliquota preferenziale16%16% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 2,4 Mln €feb 2024: 1,9 Mln €mar 2024: 1 Mln €apr 2024: 1,4 Mln €mag 2024: 2,1 Mln €giu 2024: 865K €lug 2024: 1,4 Mln €ago 2024: 1,8 Mln €set 2024: 1,7 Mln €ott 2024: 2,8 Mln €nov 2024: 2,8 Mln €dic 2024: 1,6 Mln €gen 2025: 1,5 Mln €feb 2025: 1,4 Mln €mar 2025: 7,1 Mln €apr 2025: 3,1 Mln €mag 2025: 2,5 Mln €giu 2025: 2,5 Mln €lug 2025: 4,1 Mln €ago 2025: 2,3 Mln €set 2025: 2,7 Mln €ott 2025: 1,3 Mln €nov 2025: 3 Mln €dic 2025: 2,7 Mln €gen 2026: 3,1 Mln €feb 2026: 1,5 Mln €mar 2026: 3,1 Mln €apr 2026: 2 Mln €mag 2026: 2 Mln €giu 2026: 3,1 Mln €lug 2026: 4,1 Mln €ago 2026: 5,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 20,8 Mln € 61,7% +4,7%
Regno Unito 4,1 Mln € 12,3% +61,8%
Stati Uniti 3,1 Mln € 9,2% -28,1%
Turchia 847K € 2,5% -59,9%
Svizzera 761K € 2,3% -28,2%
Canada 709K € 2,1% -25,3%
Messico 685K € 2% +249,1%
Oman 491K € 1,5% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8709.11 · 610 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 285K USD285K USD+1 Mln USD+19 Mln USD+> 92 Mln USD

Esportazioni: 76
  1. Cina: 161 Mln USD
  2. Francia: 95 Mln USD
  3. Germania: 92 Mln USD
  4. Stati Uniti: 69 Mln USD
  5. Canada: 39 Mln USD
  6. Italia: 33 Mln USD
  7. Giappone: 30 Mln USD
  8. Paesi Bassi: 19 Mln USD
  9. Svezia: 15 Mln USD
  10. Spagna: 14 Mln USD
  11. Regno Unito: 7 Mln USD
  12. Irlanda: 4 Mln USD
  13. Messico: 4 Mln USD
  14. Danimarca: 3 Mln USD
  15. Corea del Sud: 3 Mln USD
  16. Belgio: 2 Mln USD
  17. Polonia: 2 Mln USD
  18. Indonesia: 2 Mln USD
  19. Turchia: 1 Mln USD
  20. India: 1 Mln USD
  21. Australia: 1 Mln USD
  22. Austria: 935K USD
  23. Svizzera: 907K USD
  24. Lussemburgo: 899K USD
  25. Malaysia: 873K USD
  26. Norvegia: 861K USD
  27. Bulgaria: 806K USD
  28. RAS di Hong Kong: 790K USD
  29. Taiwan: 674K USD
  30. Finlandia: 588K USD
  31. Qatar: 547K USD
  32. Cechia: 421K USD
  33. Brasile: 390K USD
  34. Serbia: 386K USD
  35. Portogallo: 312K USD
  36. Arabia Saudita: 305K USD
  37. Thailandia: 287K USD
  38. Vietnam: 285K USD
  39. Singapore: 245K USD
  40. Slovacchia: 235K USD
  41. Colombia: 218K USD
  42. Estonia: 211K USD
  43. Ungheria: 191K USD
  44. Russia: 182K USD
  45. Sudafrica: 181K USD
  46. Nuova Zelanda: 159K USD
  47. Emirati Arabi Uniti: 118K USD
  48. Slovenia: 96K USD
  49. Kazakistan: 80K USD
  50. Angola: 72K USD
  51. RAS di Macao: 56K USD
  52. Cuba: 51K USD
  53. Macedonia del Nord: 42K USD
  54. Repubblica Dominicana: 40K USD
  55. Guatemala: 39K USD
  56. Moldavia: 31K USD
  57. Romania: 29K USD
  58. Cipro: 28K USD
  59. Costa d’Avorio: 27K USD
  60. Niger: 26K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 161 Mln USD 26,4%
2 Francia 95 Mln USD 15,6%
3 Germania 92 Mln USD 15%
4 Stati Uniti 69 Mln USD 11,3%
5 Canada 39 Mln USD 6,4%
6 Italia 33 Mln USD 5,4%
7 Giappone 30 Mln USD 5%
8 Paesi Bassi 19 Mln USD 3%
9 Svezia 15 Mln USD 2,4%
10 Spagna 14 Mln USD 2,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 110 Mln USD 18%
2 Regno Unito 38 Mln USD 6,2%
3 Canada 27 Mln USD 4,4%
4 Messico 27 Mln USD 4,4%
5 Francia 22 Mln USD 3,7%
6 Spagna 21 Mln USD 3,5%
7 Germania 20 Mln USD 3,3%
8 Arabia Saudita 18 Mln USD 2,9%
9 Italia 17 Mln USD 2,8%
10 Emirati Arabi Uniti 17 Mln USD 2,7%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H275962 U.S. CBP 20 settembre 2016 · 8709.11.00

    Revocation of NY N274106; tariff classification of a battery powered transfer trolley

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Sanzioni · Si applica dal:

    Council Regulation (EU) 2026/506 of 23 April 2026 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

    CELEX 32026R0506 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. EU Sanzioni · Si applica dal:

    Council Regulation (EU) 2026/513 of 23 April 2026 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

    CELEX 32026R0513 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 8709.11 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 2% al 4%.

La sottovoce 8709.11 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 2% al 4%.

152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2% – 4%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8709.11 nell’UE hanno raggiunto 33,7 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 62%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 610 Mln USD (+4,9% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (161 Mln USD), davanti alla Francia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8709.11 del Sistema armonizzato (voce 8709), nella sezione XVII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «autocarrelli non muniti di un dispositivo di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8709.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 2% al 4% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «autocarrelli non muniti di un dispositivo di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8709.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 2% al 4% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «autocarrelli non muniti di un dispositivo di…»?

La Cina, con 161 Mln USD nel 2024 (il 26,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 33 Mln USD (il 5,4% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 76 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 8709.11?

152 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 2% – 4%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8709.11?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (62%), il Regno Unito (12%) e gli Stati Uniti (9%), su importazioni totali per 33,7 Mln €.