Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0206

0206.90

0206.90: Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina: altre, congelate

Designazione ufficiale altre, congelate

0206.90 è una sottovoce a sei cifre della voce 0206, frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina…, capitolo 02.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente – 6,4% dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0206 90 altre, congelate:
  2. 0206 90 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici Esente—
  3. altre:
  4. 0206 90 91 di cavalli, asini, muli e bardotti 6,4%—
  5. 0206 90 99 delle specie ovina o caprina Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente – 6,4%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

2,9%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,1%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi11,7 Mln €+13,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,45 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 614K €feb 2024: 754K €mar 2024: 1,3 Mln €apr 2024: 861K €mag 2024: 737K €giu 2024: 850K €lug 2024: 792K €ago 2024: 487K €set 2024: 281K €ott 2024: 797K €nov 2024: 524K €dic 2024: 668K €gen 2025: 810K €feb 2025: 1,1 Mln €mar 2025: 1,5 Mln €apr 2025: 1,2 Mln €mag 2025: 1,1 Mln €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 608K €ago 2025: 673K €set 2025: 495K €ott 2025: 818K €nov 2025: 843K €dic 2025: 940K €gen 2026: 605K €feb 2026: 1,5 Mln €mar 2026: 1,8 Mln €apr 2026: 1,1 Mln €mag 2026: 1,1 Mln €giu 2026: 1,4 Mln €lug 2026: 737K €ago 2026: 356K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Nuova Zelanda 7 Mln € 60,1% +4,4%
Regno Unito 2,4 Mln € 20,5% +54,8%
Australia 827K € 7,1% -20,5%
Norvegia 455K € 3,9% +101,2%
Argentina 416K € 3,6% -15,1%
Islanda 263K € 2,2% +8,1%
Uruguay 263K € 2,2% —
Cile 39K € 0,3% +113%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0206.90 · 233,6 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 112K USD112K USD+684,8K USD+4,2 Mln USD+> 10,1 Mln USD

Esportazioni: 75
  1. Australia: 105,8 Mln USD
  2. Nuova Zelanda: 59,1 Mln USD
  3. RAS di Hong Kong: 10,1 Mln USD
  4. Spagna: 9,3 Mln USD
  5. Cina: 6,5 Mln USD
  6. Irlanda: 6,2 Mln USD
  7. Stati Uniti: 5,2 Mln USD
  8. Regno Unito: 4,2 Mln USD
  9. Paesi Bassi: 4 Mln USD
  10. Uruguay: 3,4 Mln USD
  11. Belgio: 2,9 Mln USD
  12. Francia: 1,9 Mln USD
  13. Germania: 1,7 Mln USD
  14. Brasile: 1,4 Mln USD
  15. Grecia: 1,2 Mln USD
  16. Perù: 1 Mln USD
  17. Islanda: 837K USD
  18. Argentina: 814,8K USD
  19. Italia: 684,8K USD
  20. Malaysia: 615K USD
  21. Bulgaria: 603,4K USD
  22. India: 505,7K USD
  23. Polonia: 500,2K USD
  24. Portogallo: 494,9K USD
  25. Norvegia: 467,7K USD
  26. Sudafrica: 461,6K USD
  27. Danimarca: 427,8K USD
  28. Cipro: 332,4K USD
  29. Romania: 294K USD
  30. Canada: 251,1K USD
  31. Turchia: 241,6K USD
  32. Cile: 204,5K USD
  33. Libano: 202,8K USD
  34. Russia: 190,1K USD
  35. Paraguay: 150,9K USD
  36. Cechia: 113,3K USD
  37. Arabia Saudita: 112K USD
  38. Egitto: 95,4K USD
  39. Estonia: 89,1K USD
  40. Vietnam: 71,8K USD
  41. Niue: 71,1K USD
  42. Kuwait: 60K USD
  43. Croazia: 59K USD
  44. Macedonia del Nord: 57,3K USD
  45. Svezia: 55,1K USD
  46. Mongolia: 54,1K USD
  47. Tanzania: 40,4K USD
  48. Zambia: 35,9K USD
  49. Pakistan: 33,7K USD
  50. Etiopia: 28,1K USD
  51. Kenya: 23,9K USD
  52. Messico: 17,6K USD
  53. Oman: 15,3K USD
  54. Kazakistan: 14,9K USD
  55. Ungheria: 14,7K USD
  56. Moldavia: 13,9K USD
  57. Nicaragua: 10,1K USD
  58. Austria: 8,3K USD
  59. Slovenia: 7,2K USD
  60. Corea del Sud: 6,2K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 105,8 Mln USD 45,3%
2 Nuova Zelanda 59,1 Mln USD 25,3%
3 RAS di Hong Kong 10,1 Mln USD 4,3%
4 Spagna 9,3 Mln USD 4%
5 Cina 6,5 Mln USD 2,8%
6 Irlanda 6,2 Mln USD 2,7%
7 Stati Uniti 5,2 Mln USD 2,2%
8 Regno Unito 4,2 Mln USD 1,8%
9 Paesi Bassi 4 Mln USD 1,7%
10 Uruguay 3,4 Mln USD 1,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Arabia Saudita 39,2 Mln USD 16,8%
2 Regno Unito 22,9 Mln USD 9,8%
3 RAS di Hong Kong 21,2 Mln USD 9,1%
4 Stati Uniti 19,9 Mln USD 8,5%
5 Cina 14,2 Mln USD 6,1%
6 Emirati Arabi Uniti 7,8 Mln USD 3,3%
7 Taiwan 7,7 Mln USD 3,3%
8 Grecia 6,8 Mln USD 2,9%
9 Vietnam 6,3 Mln USD 2,7%
10 Paesi Bassi 5,7 Mln USD 2,4%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0206.90 comprende 3 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 6,4%. 2 di esse sono esenti da dazio.

La sottovoce 0206.90 si articola in 5 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 225%.

Le merci originarie di 144 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 6,4%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0206.90 per 11,7 Mln € (+14% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 3,45 € al kg; la Nuova Zelanda ne ha fornito il 60%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 233,6 Mln USD, con un aumento del 2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Australia, con il 45,3% del totale, davanti alla Nuova Zelanda.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «frattaglie commestibili di animali delle specie bovina»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0206.90 del Sistema armonizzato (voce 0206), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «frattaglie commestibili di animali delle specie…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0206.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 6,4% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «frattaglie commestibili di animali delle specie…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0206.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 225%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «frattaglie commestibili di animali delle specie…»?

L’Australia, con 105,8 Mln USD nel 2024 (il 45,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 684,8K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 19º posto su 75 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0206.90?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0206.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Nuova Zelanda (60%), il Regno Unito (21%) e l’Australia (7%), su importazioni totali per 11,7 Mln €.