Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0207

0207.25

0207.25: Di tacchine e di tacchini: interi, congelati

Designazione ufficiale interi, congelati

La sottovoce 0207.25 appartiene alla voce 0207 (carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili…), nel capitolo 02.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 34 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0207 25 interi, congelati:
  2. 0207 25 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %» 34 €/100 kg/net—
  3. 0207 25 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati 37,3 €/100 kg/net—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 9

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 170 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 170 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 186 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 186 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0761/20
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)——
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
MercosurContingente Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–CileContingente Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–PerùContingente Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda 8,5 EUR / 100 kg / 9,32 EUR / 100 kg
accordo UE–TurchiaContingente Turchia 170 EUR / t / 186 EUR / t
accordo UE–Vietnam Vietnam 4,25 EUR / 100 kg / 4,662 EUR / 100 kg

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi229K €+5231,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,12 € al kg
Aliquota preferenziale2%
giu 2024: 4K €mar 2025: 537 €apr 2025: 3K €lug 2025: 706 €ott 2025: 8 €dic 2025: 735 €gen 2026: 123K €feb 2026: 103K €giu 2026: 8 €lug 2026: 3K € 2026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 229K € 100% +5230,6%
Cina 18 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0207.25 · 87,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 121,2K USD121,2K USD+801,4K USD+5 Mln USD+> 12 Mln USD

Esportazioni: 52
  1. Stati Uniti: 39,5 Mln USD
  2. Francia: 12 Mln USD
  3. Polonia: 7,6 Mln USD
  4. Brasile: 5,9 Mln USD
  5. Germania: 5,6 Mln USD
  6. Canada: 5 Mln USD
  7. Italia: 1,2 Mln USD
  8. Cina: 1,1 Mln USD
  9. Paesi Bassi: 1,1 Mln USD
  10. Slovacchia: 1 Mln USD
  11. Turchia: 946,9K USD
  12. Romania: 917,3K USD
  13. Egitto: 801,4K USD
  14. Russia: 557,3K USD
  15. Spagna: 530,6K USD
  16. Singapore: 373,7K USD
  17. Austria: 276K USD
  18. Danimarca: 257,2K USD
  19. Ucraina: 253,7K USD
  20. Ungheria: 249K USD
  21. Argentina: 247,2K USD
  22. Nuova Zelanda: 244,2K USD
  23. Lettonia: 214,9K USD
  24. Portogallo: 199,2K USD
  25. Kazakistan: 126,8K USD
  26. Irlanda: 121,2K USD
  27. Belgio: 115,3K USD
  28. Emirati Arabi Uniti: 91,1K USD
  29. Australia: 81,6K USD
  30. Sudafrica: 79,2K USD
  31. Arabia Saudita: 78,6K USD
  32. RAS di Hong Kong: 69,4K USD
  33. Regno Unito: 54,3K USD
  34. Lituania: 42,4K USD
  35. Croazia: 36,9K USD
  36. Estonia: 20,1K USD
  37. Oman: 18,8K USD
  38. Slovenia: 17,6K USD
  39. Kenya: 14,4K USD
  40. India: 9,9K USD
  41. Grecia: 9,8K USD
  42. Bulgaria: 7,2K USD
  43. Finlandia: 6,4K USD
  44. Svezia: 4,1K USD
  45. Tanzania: 3,1K USD
  46. Tunisia: 1,5K USD
  47. Mozambico: 700 USD
  48. Norvegia: 600 USD
  49. Cechia: 500 USD
  50. Ecuador: 300 USD
  51. Uruguay: 100 USD
  52. Malta: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 39,5 Mln USD 45,3%
2 Francia 12 Mln USD 13,7%
3 Polonia 7,6 Mln USD 8,8%
4 Brasile 5,9 Mln USD 6,8%
5 Germania 5,6 Mln USD 6,5%
6 Canada 5 Mln USD 5,8%
7 Italia 1,2 Mln USD 1,4%
8 Cina 1,1 Mln USD 1,3%
9 Paesi Bassi 1,1 Mln USD 1,3%
10 Slovacchia 1 Mln USD 1,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Messico 20,2 Mln USD 23,1%
2 Finlandia 8,3 Mln USD 9,5%
3 Germania 5,6 Mln USD 6,4%
4 Stati Uniti 4,6 Mln USD 5,2%
5 Panama 3,4 Mln USD 3,9%
6 El Salvador 3 Mln USD 3,5%
7 Danimarca 3 Mln USD 3,4%
8 Guatemala 2,1 Mln USD 2,4%
9 Cile 2 Mln USD 2,3%
10 Grecia 1,8 Mln USD 2,1%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1727 of 10 July 2026 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards some provisions introduced by Implementing Regulation (EU) 2026/996

    CELEX 32026R1727 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Commission Implementing Regulation (EU) 2026/996 of 29 April 2026 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 regarding the creation, amendment and management of certain tariff quotas following the Interim Agreement on Trade between the European Union, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part

    CELEX 32026R0996 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  3. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Commission Implementing Regulation (EU) 2026/524 of 11 March 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2023/2834 as regards fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin and Implementing Regulation (EU) 2020/1988 as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the first come, first served principle, and repealing Regulation (EC) No 1484/95

    CELEX 32026R0524 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 2 linee della sottovoce 0207.25 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.

La sottovoce 0207.25 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 65%.

115 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di .

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0207.25 nell’UE hanno raggiunto 229,4K € (+5231% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 100%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 87,3 Mln USD (−27,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (39,5 Mln USD), davanti alla Francia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di tacchine e di tacchini: interi, congelati»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0207.25 del Sistema armonizzato (voce 0207), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di tacchine e di tacchini: interi, congelati» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0207.25 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 65%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di tacchine e di tacchini: interi, congelati» negli Stati Uniti?

Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 0207.25 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 10%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di tacchine e di tacchini: interi, congelati»?

Gli Stati Uniti, con 39,5 Mln USD nel 2024 (il 45,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,2 Mln USD (l’1,4% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 52 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0207.25?

115 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi di . Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0207.25?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0207.25?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (100%) e la Cina (0%), su importazioni totali per 229,4K €.

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