Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0208

0208.60

0208.60: di cammelli e altri camelidi (Camelidae)

La sottovoce 0208.60 appartiene alla voce 0208 (altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate), nel capitolo 02.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 9% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0208 60 00 di cammelli e altri camelidi (Camelidae) 9%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—9%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 7,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi6 €-100% · 12 mesi precedenti
lug 2024: 93K €nov 2024: 49K €dic 2024: 73K €apr 2026: 6 €
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 6 € 100% -57,1%
Cile 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0208.60 · 6,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 25,1K USD25,1K USD+87,3K USD+2 Mln USD+> 4 Mln USD

Esportazioni: 17
  1. Australia: 4 Mln USD
  2. Pakistan: 2 Mln USD
  3. Cile: 221,4K USD
  4. Egitto: 87,3K USD
  5. Nuova Zelanda: 69,1K USD
  6. Stati Uniti: 46,5K USD
  7. Paesi Bassi: 44,4K USD
  8. Giappone: 25,1K USD
  9. Germania: 7K USD
  10. Kenya: 3,6K USD
  11. Oman: 2,6K USD
  12. Regno Unito: 2K USD
  13. Arabia Saudita: 600 USD
  14. India: 400 USD
  15. Belgio: 100 USD
  16. Cina: 0 USD
  17. Norvegia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 4 Mln USD 61,5%
2 Pakistan 2 Mln USD 30,6%
3 Cile 221,4K USD 3,4%
4 Egitto 87,3K USD 1,3%
5 Nuova Zelanda 69,1K USD 1,1%
6 Stati Uniti 46,5K USD 0,7%
7 Paesi Bassi 44,4K USD 0,7%
8 Giappone 25,1K USD 0,4%
9 Germania 7K USD 0,1%
10 Kenya 3,6K USD 0,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Marocco 2 Mln USD 30,7%
2 Stati Uniti 1,7 Mln USD 25,8%
3 Kuwait 1 Mln USD 15,5%
4 Oman 747,5K USD 11,5%
5 Canada 307,8K USD 4,8%
6 Belgio 231,9K USD 3,6%
7 Qatar 180,3K USD 2,8%
8 Arabia Saudita 153,2K USD 2,4%
9 Bahrein 57,7K USD 0,9%
10 India 44,8K USD 0,7%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0208.60 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 9%.

La sottovoce 0208.60 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 180%.

134 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 9%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0208.60 nell’UE hanno raggiunto 6 € (−100% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Norvegia ne ha fornito il 100%, davanti al Cile.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 6,5 Mln USD (−54,7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Australia (4 Mln USD), davanti al Pakistan.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di cammelli e altri camelidi (Camelidae)»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0208.60 del Sistema armonizzato (voce 0208), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di cammelli e altri camelidi (Camelidae)» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0208.60 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 9%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di cammelli e altri camelidi (Camelidae)» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0208.60 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 180%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di cammelli e altri camelidi (Camelidae)»?

L’Australia, con 4 Mln USD nel 2024 (il 61,5% delle esportazioni mondiali).

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0208.60?

134 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 9%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0208.60?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0208.60?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (100%) e il Cile (0%), su importazioni totali per 6 €.

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