Sottovoce · Capitolo 04 · Voce 0405

0405.10

0405.10: Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: burro

Burro

Designazione ufficiale Burro

La sottovoce SA 0405.10 – burro – rientra nella voce 0405, nel capitolo 04.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 189,6 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi · su 5 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0405 10 Burro:
  2. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:
  3. Burro naturale:
  4. 0405 10 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 189,6 €/100 kg/net—
  5. 0405 10 19 altro 189,6 €/100 kg/net—
  6. 0405 10 30 Burro ricombinato 189,6 €/100 kg/net—
  7. 0405 10 50 Burro di siero di latte 189,6 €/100 kg/net—
  8. 0405 10 90 altro 231,3 €/100 kg/net—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 11

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 94,8 EUR / 100 kg
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 30 giugno 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 25,27 EUR / 100 kg
    Si applica alle merci originarie di
    Nuova Zelanda
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2652/24
    Linee tariffarie
    su 4 delle 5 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 56,88 EUR / 100 kg
    Si applica alle merci originarie di
    Nuova Zelanda
    Atto giuridico
    Regulation 2652/24
    Linee tariffarie
    su 4 delle 5 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 70 EUR / 100 kg
    Si applica alle merci originarie di
    Nuova Zelanda
    Atto giuridico
    Regulation 2652/24
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 30,83 EUR / 100 kg
    Si applica alle merci originarie di
    Nuova Zelanda
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2652/24
    Linee tariffarie
    su 1 delle 5 linee
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 69,39 EUR / 100 kg
    Si applica alle merci originarie di
    Nuova Zelanda
    Atto giuridico
    Regulation 2652/24
    Linee tariffarie
    su 1 delle 5 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)——
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–SudafricaContingente Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 132,72 EUR / 100 kg / 161,91 EUR / 100 kg
accordo UE–Nuova ZelandaContingente Nuova Zelanda 25,27 EUR / 100 kg / 30,83 EUR / 100 kg
accordo UE–Vietnam Vietnam 0 EUR / 100 kg

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi201,4 Mln €-14,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,91 € al kg
Aliquota preferenziale8%
gen 2024: 6,3 Mln €feb 2024: 6,2 Mln €mar 2024: 3,8 Mln €apr 2024: 2,5 Mln €mag 2024: 3,5 Mln €giu 2024: 12,2 Mln €lug 2024: 7,3 Mln €ago 2024: 8,7 Mln €set 2024: 15,5 Mln €ott 2024: 22,7 Mln €nov 2024: 14,6 Mln €dic 2024: 16,3 Mln €gen 2025: 10,1 Mln €feb 2025: 13,9 Mln €mar 2025: 21,8 Mln €apr 2025: 19,8 Mln €mag 2025: 32,7 Mln €giu 2025: 23,1 Mln €lug 2025: 24,1 Mln €ago 2025: 21,4 Mln €set 2025: 17,9 Mln €ott 2025: 15,8 Mln €nov 2025: 23,6 Mln €dic 2025: 16,1 Mln €gen 2026: 14,5 Mln €feb 2026: 11,7 Mln €mar 2026: 12,4 Mln €apr 2026: 24,3 Mln €mag 2026: 18,2 Mln €giu 2026: 11,8 Mln €lug 2026: 25,5 Mln €ago 2026: 9,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 111,6 Mln € 55,4% -7,5%
Nuova Zelanda 52,5 Mln € 26,1% +105,8%
Stati Uniti 23,9 Mln € 11,9% +42,4%
Norvegia 4,7 Mln € 2,3% -73,9%
Ucraina 4,5 Mln € 2,2% -89%
Svizzera 2,3 Mln € 1,1% -24,8%
Turchia 464K € 0,2% +10,2%
Islanda 342K € 0,2% +110,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0405.10 · 9,8 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,5 Mln USD1,5 Mln USD+10,8 Mln USD+101,2 Mln USD+> 843,6 Mln USD

Esportazioni: 134
  1. Nuova Zelanda: 1,8 Mld USD
  2. Irlanda: 1,7 Mld USD
  3. Paesi Bassi: 1,3 Mld USD
  4. Germania: 843,6 Mln USD
  5. Francia: 770,8 Mln USD
  6. Belgio: 651 Mln USD
  7. Danimarca: 445,5 Mln USD
  8. Polonia: 418,9 Mln USD
  9. Finlandia: 208,7 Mln USD
  10. Stati Uniti: 205,5 Mln USD
  11. India: 159,6 Mln USD
  12. Portogallo: 105,4 Mln USD
  13. Australia: 101,2 Mln USD
  14. Iran: 94,1 Mln USD
  15. Italia: 93 Mln USD
  16. Azerbaigian: 78,4 Mln USD
  17. Argentina: 72,6 Mln USD
  18. Uruguay: 63,8 Mln USD
  19. Regno Unito: 54,2 Mln USD
  20. Spagna: 51,1 Mln USD
  21. Ucraina: 45,6 Mln USD
  22. Arabia Saudita: 31,4 Mln USD
  23. Cechia: 29,5 Mln USD
  24. Lituania: 29 Mln USD
  25. Kazakistan: 27,1 Mln USD
  26. Austria: 24,2 Mln USD
  27. Svezia: 22,7 Mln USD
  28. Bielorussia: 20,2 Mln USD
  29. Cina: 13,5 Mln USD
  30. Turchia: 12,1 Mln USD
  31. Lussemburgo: 11,4 Mln USD
  32. Uzbekistan: 11,3 Mln USD
  33. Armenia: 10,8 Mln USD
  34. Kirghizistan: 10,4 Mln USD
  35. Norvegia: 9,3 Mln USD
  36. Sudafrica: 9,2 Mln USD
  37. Malaysia: 9,1 Mln USD
  38. Uganda: 9 Mln USD
  39. Costa Rica: 8,6 Mln USD
  40. Croazia: 8,1 Mln USD
  41. Singapore: 7,1 Mln USD
  42. Slovacchia: 7,1 Mln USD
  43. Bahrein: 6,8 Mln USD
  44. Lettonia: 6,7 Mln USD
  45. Bulgaria: 6,2 Mln USD
  46. Russia: 6 Mln USD
  47. Paraguay: 5,9 Mln USD
  48. Estonia: 5,8 Mln USD
  49. RAS di Hong Kong: 5,8 Mln USD
  50. Ungheria: 5,6 Mln USD
  51. Cile: 4,8 Mln USD
  52. Brasile: 4,7 Mln USD
  53. Grecia: 4,4 Mln USD
  54. Emirati Arabi Uniti: 3,9 Mln USD
  55. Canada: 3,1 Mln USD
  56. Messico: 2,7 Mln USD
  57. Serbia: 2,7 Mln USD
  58. Thailandia: 2,7 Mln USD
  59. Angola: 2,3 Mln USD
  60. Romania: 2,2 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Nuova Zelanda 1,8 Mld USD 18,7%
2 Irlanda 1,7 Mld USD 17,4%
3 Paesi Bassi 1,3 Mld USD 13,8%
4 Germania 843,6 Mln USD 8,6%
5 Francia 770,8 Mln USD 7,9%
6 Belgio 651 Mln USD 6,7%
7 Danimarca 445,5 Mln USD 4,6%
8 Polonia 418,9 Mln USD 4,3%
9 Finlandia 208,7 Mln USD 2,1%
10 Stati Uniti 205,5 Mln USD 2,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 1,3 Mld USD 13,7%
2 Paesi Bassi 837,8 Mln USD 8,6%
3 Cina 729 Mln USD 7,5%
4 Stati Uniti 727,9 Mln USD 7,5%
5 Germania 725,2 Mln USD 7,4%
6 Belgio 399,1 Mln USD 4,1%
7 Regno Unito 356,6 Mln USD 3,7%
8 Arabia Saudita 272 Mln USD 2,8%
9 Italia 245,3 Mln USD 2,5%
10 Spagna 223,9 Mln USD 2,3%

Decisioni vincolanti per merci simili 2

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N329633 U.S. CBP 22 dicembre 2022 · 0405.10.10.00

    The tariff classification of Butter from Greece

  • N301865 U.S. CBP 14 dicembre 2018 · 0405.10.10.00

    The tariff classification of Sheet Butter from France

Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 5 linee della sottovoce 0405.10 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0405.10 in 5 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 180%.

111 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di .

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0405.10 nell’UE hanno raggiunto 201,4 Mln € (−15% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 55%, davanti alla Nuova Zelanda.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 9,8 Mld USD (+10,3% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Nuova Zelanda (1,8 Mld USD), davanti all’Irlanda.

Note legali

Note di sottovoci

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: burro»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0405.10 del Sistema armonizzato (voce 0405), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «burro ed altre materie grasse provenienti dal…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0405.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 180%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «burro ed altre materie grasse provenienti dal…»?

La Nuova Zelanda, con 1,8 Mld USD nel 2024 (il 18,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 93 Mln USD (l’1% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 134 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «burro»?

111 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi di . Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su «burro»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «burro»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (55%), la Nuova Zelanda (26%) e gli Stati Uniti (12%), su importazioni totali per 201,4 Mln €.

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