Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0505

0505.10

0505.10: Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

Piume e piumino per imbottitura

La sottovoce SA 0505.10 – piume e piumino per imbottitura – rientra nella voce 0505, nel capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
  2. 0505 10 10 gregge Esente—
  3. 0505 10 90 altre Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi123,5 Mln €-38,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione10,55 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 6,9 Mln €feb 2024: 6,6 Mln €mar 2024: 10,6 Mln €apr 2024: 10,9 Mln €mag 2024: 11,1 Mln €giu 2024: 8,1 Mln €lug 2024: 8,4 Mln €ago 2024: 8,3 Mln €set 2024: 8,9 Mln €ott 2024: 11,7 Mln €nov 2024: 7,9 Mln €dic 2024: 19,3 Mln €gen 2025: 20,4 Mln €feb 2025: 29,9 Mln €mar 2025: 21,2 Mln €apr 2025: 15,7 Mln €mag 2025: 16,5 Mln €giu 2025: 18,8 Mln €lug 2025: 19,1 Mln €ago 2025: 10,9 Mln €set 2025: 11,1 Mln €ott 2025: 17 Mln €nov 2025: 15,8 Mln €dic 2025: 7,2 Mln €gen 2026: 9,6 Mln €feb 2026: 11,4 Mln €mar 2026: 9,1 Mln €apr 2026: 12,1 Mln €mag 2026: 4,6 Mln €giu 2026: 7,6 Mln €lug 2026: 10,5 Mln €ago 2026: 7,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 102,4 Mln € 82,9% -25,6%
Ucraina 6,6 Mln € 5,4% -18,4%
Kazakistan 3,2 Mln € 2,6% -7,2%
Taiwan 3 Mln € 2,4% -59,7%
Turchia 2,1 Mln € 1,7% +35,6%
Serbia 1,7 Mln € 1,4% -21,9%
Stati Uniti 1,6 Mln € 1,3% -69,2%
Islanda 1,1 Mln € 0,9% -35,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0505.10 · 2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 963K USD963K USD+15 Mln USD+71 Mln USD+> 118 Mln USD

Esportazioni: 70
  1. Cina: 609 Mln USD
  2. Taiwan: 180 Mln USD
  3. Polonia: 118 Mln USD
  4. Ungheria: 115 Mln USD
  5. Germania: 104 Mln USD
  6. Vietnam: 74 Mln USD
  7. Italia: 71 Mln USD
  8. Francia: 59 Mln USD
  9. Stati Uniti: 51 Mln USD
  10. Corea del Sud: 48 Mln USD
  11. Spagna: 39 Mln USD
  12. Russia: 37 Mln USD
  13. Thailandia: 24 Mln USD
  14. Cechia: 20 Mln USD
  15. Ucraina: 18 Mln USD
  16. Pakistan: 17 Mln USD
  17. Bulgaria: 15 Mln USD
  18. Romania: 11 Mln USD
  19. Indonesia: 10 Mln USD
  20. Giappone: 8 Mln USD
  21. Malaysia: 5 Mln USD
  22. Islanda: 4 Mln USD
  23. Singapore: 3 Mln USD
  24. Canada: 3 Mln USD
  25. Australia: 3 Mln USD
  26. Serbia: 3 Mln USD
  27. Regno Unito: 3 Mln USD
  28. Kazakistan: 2 Mln USD
  29. Irlanda: 2 Mln USD
  30. RAS di Hong Kong: 2 Mln USD
  31. Turchia: 2 Mln USD
  32. Austria: 1 Mln USD
  33. Paesi Bassi: 1 Mln USD
  34. Portogallo: 963K USD
  35. Cipro: 923K USD
  36. Egitto: 847K USD
  37. Moldavia: 726K USD
  38. Danimarca: 656K USD
  39. Slovacchia: 504K USD
  40. Belgio: 485K USD
  41. Cambogia: 460K USD
  42. Estonia: 451K USD
  43. Brasile: 442K USD
  44. Belize: 350K USD
  45. Bangladesh: 346K USD
  46. Nuova Zelanda: 288K USD
  47. Bielorussia: 236K USD
  48. Norvegia: 216K USD
  49. Sudafrica: 212K USD
  50. Finlandia: 145K USD
  51. Myanmar (Birmania): 119K USD
  52. Svizzera: 84K USD
  53. Croazia: 78K USD
  54. Laos: 74K USD
  55. Lussemburgo: 33K USD
  56. India: 32K USD
  57. Tunisia: 28K USD
  58. Camerun: 15K USD
  59. Armenia: 15K USD
  60. Uzbekistan: 10K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 609 Mln USD 36,5%
2 Taiwan 180 Mln USD 10,8%
3 Polonia 118 Mln USD 7,1%
4 Ungheria 115 Mln USD 6,9%
5 Germania 104 Mln USD 6,2%
6 Vietnam 74 Mln USD 4,4%
7 Italia 71 Mln USD 4,2%
8 Francia 59 Mln USD 3,5%
9 Stati Uniti 51 Mln USD 3,1%
10 Corea del Sud 48 Mln USD 2,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 374 Mln USD 22,4%
2 Vietnam 340 Mln USD 20,4%
3 Stati Uniti 123 Mln USD 7,4%
4 Germania 100 Mln USD 6%
5 Italia 90 Mln USD 5,4%
6 Taiwan 80 Mln USD 4,8%
7 Bangladesh 78 Mln USD 4,7%
8 Giappone 64 Mln USD 3,8%
9 Ungheria 47 Mln USD 2,8%
10 Indonesia 40 Mln USD 2,4%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0505.10 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 0505.10 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0505.10 per 123,5 Mln € (−38% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 10,55 € al kg; la Cina ne ha fornito l’83%, davanti all’Ucraina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2 Mld USD, con un aumento del 24,6% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 36,5% del totale, davanti a Taiwan.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0505.10 del Sistema armonizzato (voce 0505), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «piume e penne dei tipi utilizzati per…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0505.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «piume e penne dei tipi utilizzati per…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0505.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «piume e penne dei tipi utilizzati per…»?

La Cina, con 609 Mln USD nel 2024 (il 36,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 71 Mln USD (il 4,2% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 70 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su «piume e piumino per imbottitura»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «piume e piumino per imbottitura»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (83%), l’Ucraina (5%) e il Kazakistan (3%), su importazioni totali per 123,5 Mln €.

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