Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0507

0507.90

0507.90: Avorio, tartaruga, fanoni: altri

Designazione ufficiale altri

0507.90 è una sottovoce a sei cifre della voce 0507, avorio, tartaruga, fanoni, capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0507 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi12 Mln €-18,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,62 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 1,2 Mln €feb 2024: 1,8 Mln €mar 2024: 1,4 Mln €apr 2024: 1,5 Mln €mag 2024: 1,4 Mln €giu 2024: 1,4 Mln €lug 2024: 1,3 Mln €ago 2024: 679K €set 2024: 919K €ott 2024: 813K €nov 2024: 1,7 Mln €dic 2024: 2,3 Mln €gen 2025: 1,8 Mln €feb 2025: 1,2 Mln €mar 2025: 1,3 Mln €apr 2025: 759K €mag 2025: 1,1 Mln €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 964K €ago 2025: 655K €set 2025: 721K €ott 2025: 1,3 Mln €nov 2025: 760K €dic 2025: 805K €gen 2026: 1,2 Mln €feb 2026: 1,1 Mln €mar 2026: 1,7 Mln €apr 2026: 1,1 Mln €mag 2026: 1,4 Mln €giu 2026: 749K €lug 2026: 858K €ago 2026: 350K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 3,9 Mln € 33% -16,8%
Brasile 3,6 Mln € 30,3% -3,9%
Pakistan 704K € 5,9% -25%
Sudafrica 667K € 5,6% +14,5%
Namibia 540K € 4,5% +37,1%
Cina 468K € 3,9% +94,6%
Groenlandia 421K € 3,5% -47,4%
Nigeria 286K € 2,4% -38,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0507.90 · 162,7 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 84,3K USD84,3K USD+775,4K USD+3,1 Mln USD+> 8 Mln USD

Esportazioni: 101
  1. Nuova Zelanda: 64,5 Mln USD
  2. Russia: 22,7 Mln USD
  3. India: 8 Mln USD
  4. Germania: 6,8 Mln USD
  5. Spagna: 5,7 Mln USD
  6. Canada: 4,8 Mln USD
  7. Brasile: 4,8 Mln USD
  8. Polonia: 4,4 Mln USD
  9. RAS di Hong Kong: 4,1 Mln USD
  10. Ungheria: 3,1 Mln USD
  11. Stati Uniti: 3 Mln USD
  12. Cina: 2,8 Mln USD
  13. Cechia: 2,7 Mln USD
  14. Slovacchia: 2,7 Mln USD
  15. Mongolia: 2,2 Mln USD
  16. Austria: 1,3 Mln USD
  17. Nigeria: 1,2 Mln USD
  18. Corea del Sud: 1,1 Mln USD
  19. Singapore: 1,1 Mln USD
  20. Moldavia: 1,1 Mln USD
  21. Paesi Bassi: 1 Mln USD
  22. Groenlandia: 1 Mln USD
  23. Indonesia: 998K USD
  24. Egitto: 890,2K USD
  25. Vietnam: 775,4K USD
  26. Pakistan: 735,5K USD
  27. Francia: 733,6K USD
  28. Sudafrica: 694,2K USD
  29. Tanzania: 680,8K USD
  30. Australia: 604,3K USD
  31. Serbia: 560,4K USD
  32. Lettonia: 550,5K USD
  33. Uganda: 504,2K USD
  34. Argentina: 424,3K USD
  35. Lituania: 367,1K USD
  36. Messico: 353,6K USD
  37. Taiwan: 328,9K USD
  38. Regno Unito: 302,2K USD
  39. Camerun: 296,7K USD
  40. Filippine: 203,6K USD
  41. Belgio: 170,5K USD
  42. Cile: 148,3K USD
  43. Bielorussia: 141,1K USD
  44. Slovenia: 119,4K USD
  45. Kazakistan: 118,4K USD
  46. Marocco: 116,3K USD
  47. Madagascar: 108,8K USD
  48. Croazia: 84,5K USD
  49. Colombia: 84,3K USD
  50. Zimbabwe: 81,3K USD
  51. Myanmar (Birmania): 80,8K USD
  52. Svezia: 78K USD
  53. Italia: 77,4K USD
  54. Grecia: 65,1K USD
  55. Uruguay: 54,3K USD
  56. Senegal: 53,1K USD
  57. Islanda: 49,6K USD
  58. Mozambico: 46,8K USD
  59. Finlandia: 32,3K USD
  60. Turchia: 27,9K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Nuova Zelanda 64,5 Mln USD 39,6%
2 Russia 22,7 Mln USD 13,9%
3 India 8 Mln USD 4,9%
4 Germania 6,8 Mln USD 4,2%
5 Spagna 5,7 Mln USD 3,5%
6 Canada 4,8 Mln USD 2,9%
7 Brasile 4,8 Mln USD 2,9%
8 Polonia 4,4 Mln USD 2,7%
9 RAS di Hong Kong 4,1 Mln USD 2,5%
10 Ungheria 3,1 Mln USD 1,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 65,2 Mln USD 40,1%
2 Corea del Sud 31,9 Mln USD 19,6%
3 Germania 11,8 Mln USD 7,3%
4 RAS di Hong Kong 7,8 Mln USD 4,8%
5 Stati Uniti 7,7 Mln USD 4,7%
6 Taiwan 5,9 Mln USD 3,6%
7 Regno Unito 4,4 Mln USD 2,7%
8 Italia 3,1 Mln USD 1,9%
9 Cechia 3 Mln USD 1,8%
10 Canada 2,6 Mln USD 1,6%

La sottovoce 0507.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0507.90 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0507.90 per 12 Mln € (−18% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,62 € al kg; l’India ne ha fornito il 33%, davanti al Brasile.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 162,7 Mln USD, con un calo del 20% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Nuova Zelanda, con il 39,6% del totale, davanti alla Russia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «avorio, tartaruga, fanoni: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0507.90 del Sistema armonizzato (voce 0507), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «avorio, tartaruga, fanoni: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0507.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «avorio, tartaruga, fanoni: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0507.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «avorio, tartaruga, fanoni: altri»?

La Nuova Zelanda, con 64,5 Mln USD nel 2024 (il 39,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 77,4K USD (lo 0% del totale mondiale) e si colloca al 53º posto su 101 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0507.90?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0507.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’India (33%), il Brasile (30%) e il Pakistan (6%), su importazioni totali per 12 Mln €.