Sottovoce · Capitolo 13 · Voce 1301

1301.20

1301.20: Gomma lacca: gomma arabica

Designazione ufficiale Gomma arabica

1301.20 è una sottovoce a sei cifre della voce 1301, gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami)…, capitolo 13.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1301 20 00 Gomma arabica Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi209 Mln €+33,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,05 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 15,3 Mln €feb 2024: 13,2 Mln €mar 2024: 17,3 Mln €apr 2024: 16,7 Mln €mag 2024: 10,8 Mln €giu 2024: 12 Mln €lug 2024: 13 Mln €ago 2024: 14,7 Mln €set 2024: 14,6 Mln €ott 2024: 16 Mln €nov 2024: 7,6 Mln €dic 2024: 10,3 Mln €gen 2025: 10,8 Mln €feb 2025: 5,8 Mln €mar 2025: 5,7 Mln €apr 2025: 10,2 Mln €mag 2025: 13,4 Mln €giu 2025: 14,2 Mln €lug 2025: 21,5 Mln €ago 2025: 26,6 Mln €set 2025: 15,8 Mln €ott 2025: 16,8 Mln €nov 2025: 22,1 Mln €dic 2025: 10,2 Mln €gen 2026: 7,2 Mln €feb 2026: 10,3 Mln €mar 2026: 13,4 Mln €apr 2026: 12,7 Mln €mag 2026: 23 Mln €giu 2026: 23,3 Mln €lug 2026: 30,9 Mln €ago 2026: 23,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Sudan 89,2 Mln € 42,7% -3,9%
Ciad 83,5 Mln € 39,9% +180%
Sud Sudan 9,3 Mln € 4,4% +192%
Regno Unito 7,6 Mln € 3,7% -2,8%
Nigeria 5,4 Mln € 2,6% +108,6%
Senegal 3,3 Mln € 1,6% +36,7%
Egitto 2,5 Mln € 1,2% -63,8%
Mali 1,5 Mln € 0,7% +83,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1301.20 · 623,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 60,8K USD60,8K USD+640,6K USD+9,4 Mln USD+> 51,8 Mln USD

Esportazioni: 107
  1. Francia: 244,7 Mln USD
  2. Sudan: 174,3 Mln USD
  3. Ciad: 51,8 Mln USD
  4. Mali: 33,1 Mln USD
  5. Germania: 24,3 Mln USD
  6. Stati Uniti: 13,6 Mln USD
  7. India: 10,6 Mln USD
  8. Regno Unito: 10,4 Mln USD
  9. Egitto: 10 Mln USD
  10. Italia: 9,4 Mln USD
  11. Thailandia: 7 Mln USD
  12. Nigeria: 3,8 Mln USD
  13. Eritrea: 3,6 Mln USD
  14. Cina: 3,2 Mln USD
  15. Spagna: 2,7 Mln USD
  16. Sud Sudan: 2,5 Mln USD
  17. Irlanda: 2,2 Mln USD
  18. Turchia: 2 Mln USD
  19. Paesi Bassi: 1,4 Mln USD
  20. Kenya: 1,3 Mln USD
  21. Belgio: 1,3 Mln USD
  22. Slovacchia: 1,2 Mln USD
  23. Senegal: 1,1 Mln USD
  24. Iran: 742,9K USD
  25. Emirati Arabi Uniti: 640,6K USD
  26. Brasile: 622,4K USD
  27. Grecia: 559,9K USD
  28. Danimarca: 472,2K USD
  29. Canada: 402,1K USD
  30. Cile: 330K USD
  31. Singapore: 324,6K USD
  32. Svezia: 288,3K USD
  33. Polonia: 264,9K USD
  34. Marocco: 251,5K USD
  35. Tanzania: 237,2K USD
  36. Etiopia: 213,1K USD
  37. Giappone: 201K USD
  38. Pakistan: 188,8K USD
  39. Colombia: 179,7K USD
  40. Sudafrica: 176,6K USD
  41. Svizzera: 161,6K USD
  42. Austria: 157,1K USD
  43. Lituania: 105,9K USD
  44. Indonesia: 104,7K USD
  45. Moldavia: 103,6K USD
  46. Australia: 102,1K USD
  47. Messico: 82,4K USD
  48. Lettonia: 66,8K USD
  49. Romania: 60,8K USD
  50. Benin: 59,4K USD
  51. Libano: 57,7K USD
  52. Russia: 49,2K USD
  53. Niger: 47,8K USD
  54. Ungheria: 40,9K USD
  55. Croazia: 38K USD
  56. Cechia: 37,8K USD
  57. RAS di Hong Kong: 36,6K USD
  58. Portogallo: 34,9K USD
  59. Argentina: 31K USD
  60. Bulgaria: 29,8K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 244,7 Mln USD 39,3%
2 Sudan 174,3 Mln USD 28%
3 Ciad 51,8 Mln USD 8,3%
4 Mali 33,1 Mln USD 5,3%
5 Germania 24,3 Mln USD 3,9%
6 Stati Uniti 13,6 Mln USD 2,2%
7 India 10,6 Mln USD 1,7%
8 Regno Unito 10,4 Mln USD 1,7%
9 Egitto 10 Mln USD 1,6%
10 Italia 9,4 Mln USD 1,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 137,7 Mln USD 22,1%
2 Stati Uniti 92,1 Mln USD 14,8%
3 India 56,8 Mln USD 9,1%
4 Germania 43,6 Mln USD 7%
5 Cina 34,1 Mln USD 5,5%
6 Regno Unito 23,7 Mln USD 3,8%
7 Italia 19,2 Mln USD 3,1%
8 Irlanda 17,1 Mln USD 2,7%
9 Giappone 14 Mln USD 2,2%
10 Messico 13 Mln USD 2,1%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N287098 U.S. CBP 7 luglio 2017 · 1301.20.00.00

    The tariff classification of Gum Arabic and Stevia Blend from Israel or Singapore

La sottovoce 1301.20 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 1301.20 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1301.20 per 209 Mln € (+33% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 3,05 € al kg; il Sudan ne ha fornito il 43%, davanti al Ciad.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 623,3 Mln USD, con un aumento del 20,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Francia, con il 39,3% del totale, davanti al Sudan.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «gomma lacca: gomma arabica»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1301.20 del Sistema armonizzato (voce 1301), nella sezione II. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «gomma lacca: gomma arabica» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1301.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «gomma lacca: gomma arabica» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1301.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «gomma lacca: gomma arabica»?

La Francia, con 244,7 Mln USD nel 2024 (il 39,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 9,4 Mln USD (l’1,5% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 107 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1301.20?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1301.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Sudan (43%), il Ciad (40%) e il Sud Sudan (4%), su importazioni totali per 209 Mln €.

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