Sottovoce · Capitolo 13 · Voce 1302

1302.14

1302.14: Succhi ed estratti vegetali: di efedra

Designazione ufficiale di efedra

1302.14 è una sottovoce a sei cifre della voce 1302, succhi ed estratti vegetali, capitolo 13.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1302 14 00 di efedra Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    India
    Atto giuridico
    Regulation 1793/19
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
    • Y937 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi28K €-65,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione55,23 € al kg
Aliquota preferenziale0%
feb 2024: 8K €mar 2024: 9 €apr 2024: 9 €mag 2024: 32 €giu 2024: 13 €ago 2024: 4K €set 2024: 62K €ott 2024: 255 €nov 2024: 410 €dic 2024: 1K €gen 2025: 9K €feb 2025: 83 €mar 2025: 6K €apr 2025: 144 €mag 2025: 241 €giu 2025: 90 €lug 2025: 177 €ago 2025: 374 €set 2025: 330 €ott 2025: 6K €nov 2025: 476 €dic 2025: 363 €gen 2026: 439 €feb 2026: 4K €mar 2026: 7K €apr 2026: 272 €mag 2026: 373 €giu 2026: 216 €lug 2026: 194 €ago 2026: 8K € 20252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 15K € 54,7% +27,3%
Cina 13K € 45,3% -80,7%
Papua Nuova Guinea 0 € 0% -100%
Russia 0 € 0% -100%
Turchia 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1302.14 · 3,2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 7,3K USD7,3K USD+97,6K USD+391,5K USD+> 1,5 Mln USD

Esportazioni: 27
  1. Svizzera: 1,5 Mln USD
  2. Paesi Bassi: 660,2K USD
  3. Stati Uniti: 391,5K USD
  4. Germania: 261,7K USD
  5. Francia: 124,9K USD
  6. Cina: 97,6K USD
  7. Israele: 80K USD
  8. Sudafrica: 52,7K USD
  9. Spagna: 22,2K USD
  10. India: 11,9K USD
  11. Filippine: 7,3K USD
  12. Vietnam: 7,3K USD
  13. Polonia: 3,9K USD
  14. Danimarca: 2,8K USD
  15. Canada: 1K USD
  16. Cechia: 1K USD
  17. Italia: 1K USD
  18. Madagascar: 1K USD
  19. Malaysia: 700 USD
  20. Finlandia: 500 USD
  21. Australia: 100 USD
  22. Messico: 100 USD
  23. Turchia: 100 USD
  24. Brasile: 0 USD
  25. Indonesia: 0 USD
  26. Russia: 0 USD
  27. Taiwan: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svizzera 1,5 Mln USD 46,7%
2 Paesi Bassi 660,2K USD 20,4%
3 Stati Uniti 391,5K USD 12,1%
4 Germania 261,7K USD 8,1%
5 Francia 124,9K USD 3,9%
6 Cina 97,6K USD 3%
7 Israele 80K USD 2,5%
8 Sudafrica 52,7K USD 1,6%
9 Spagna 22,2K USD 0,7%
10 India 11,9K USD 0,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 1,8 Mln USD 55,8%
2 Svezia 377,1K USD 11,6%
3 Canada 253,6K USD 7,8%
4 Belgio 208,5K USD 6,4%
5 Spagna 165,4K USD 5,1%
6 Corea del Sud 100,5K USD 3,1%
7 Italia 69,8K USD 2,2%
8 Stati Uniti 48,8K USD 1,5%
9 Germania 45,5K USD 1,4%
10 Paesi Bassi 43,9K USD 1,4%

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 1302.19.

La sottovoce 1302.14 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 1302.14 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1302.14 per 27,9K € (−65% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 55,23 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 55%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 3,2 Mln USD, con un calo del 40% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Svizzera, con il 46,7% del totale, davanti ai Paesi Bassi.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «succhi ed estratti vegetali: di efedra»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1302.14 del Sistema armonizzato (voce 1302), nella sezione II. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «succhi ed estratti vegetali: di efedra» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1302.14 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «succhi ed estratti vegetali: di efedra» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1302.14 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «succhi ed estratti vegetali: di efedra»?

La Svizzera, con 1,5 Mln USD nel 2024 (il 46,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1K USD (lo 0% del totale mondiale) e si colloca al 17º posto su 27 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1302.14?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1302.14?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (55%), la Cina (45%) e la Papua Nuova Guinea (0%), su importazioni totali per 27,9K €.

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