Sottovoce · Capitolo 15 · Voce 1502

1502.10

1502.10: Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina: sego

Sego

Designazione ufficiale Sego

La sottovoce SA 1502.10 – sego – rientra nella voce 1502, nel capitolo 15.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente – 3,2% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1502 10 Sego:
  2. 1502 10 10 per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano Esente—
  3. 1502 10 90 altri 3,2%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1006/11
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente – 3,2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Norvegia Norvegia Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi64 Mln €+50,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,05 € al kg
Aliquota preferenziale15%
gen 2024: 1,1 Mln €feb 2024: 1 Mln €mar 2024: 888K €apr 2024: 926K €mag 2024: 2 Mln €giu 2024: 1,3 Mln €lug 2024: 2,3 Mln €ago 2024: 2,1 Mln €set 2024: 1,5 Mln €ott 2024: 2,1 Mln €nov 2024: 2,3 Mln €dic 2024: 1,6 Mln €gen 2025: 2,6 Mln €feb 2025: 3 Mln €mar 2025: 3,2 Mln €apr 2025: 8,2 Mln €mag 2025: 3,5 Mln €giu 2025: 3,2 Mln €lug 2025: 9,7 Mln €ago 2025: 1,6 Mln €set 2025: 2,1 Mln €ott 2025: 2,6 Mln €nov 2025: 2 Mln €dic 2025: 14,6 Mln €gen 2026: 2,1 Mln €feb 2026: 6,2 Mln €mar 2026: 11,7 Mln €apr 2026: 11,6 Mln €mag 2026: 4 Mln €giu 2026: 2,6 Mln €lug 2026: 2,6 Mln €ago 2026: 2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Uruguay 27,8 Mln € 43,4% +126,5%
Regno Unito 20 Mln € 31,3% -12,3%
Brasile 11,8 Mln € 18,4% +11.023.094,4%
Turchia 3,3 Mln € 5,1% -45,2%
Svizzera 1,1 Mln € 1,7% +26,5%
Norvegia 67K € 0,1% +35.083,8%
Islanda 18K € 0% -48,6%
Stati Uniti 7K € 0% +181,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1502.10 · 2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 762,1K USD762,1K USD+9,4 Mln USD+86,9 Mln USD+> 214,8 Mln USD

Esportazioni: 79
  1. Australia: 513,6 Mln USD
  2. Brasile: 311,1 Mln USD
  3. Stati Uniti: 214,8 Mln USD
  4. Canada: 211,6 Mln USD
  5. Uruguay: 127,5 Mln USD
  6. Argentina: 90,1 Mln USD
  7. Francia: 88,4 Mln USD
  8. Nuova Zelanda: 86,9 Mln USD
  9. Germania: 66,4 Mln USD
  10. Paraguay: 54,8 Mln USD
  11. India: 49,3 Mln USD
  12. Regno Unito: 23,1 Mln USD
  13. Irlanda: 21,2 Mln USD
  14. Italia: 19,9 Mln USD
  15. Belgio: 18,1 Mln USD
  16. Polonia: 17,9 Mln USD
  17. Paesi Bassi: 16,4 Mln USD
  18. Messico: 14,8 Mln USD
  19. Svezia: 11,4 Mln USD
  20. Sudafrica: 9,4 Mln USD
  21. Malaysia: 9,2 Mln USD
  22. Bolivia: 7,3 Mln USD
  23. Lituania: 6,9 Mln USD
  24. Corea del Sud: 5 Mln USD
  25. Austria: 4,2 Mln USD
  26. Turchia: 3,8 Mln USD
  27. Colombia: 3,4 Mln USD
  28. Israele: 3,3 Mln USD
  29. Cechia: 2,9 Mln USD
  30. Spagna: 2,5 Mln USD
  31. Danimarca: 2,4 Mln USD
  32. Cina: 1,9 Mln USD
  33. Giappone: 1,5 Mln USD
  34. Cile: 1,4 Mln USD
  35. Libano: 930K USD
  36. Finlandia: 891,5K USD
  37. Arabia Saudita: 871,9K USD
  38. Nicaragua: 836,9K USD
  39. Svizzera: 762,1K USD
  40. Estonia: 680,9K USD
  41. Slovenia: 557,5K USD
  42. Ucraina: 545,7K USD
  43. Ungheria: 536,8K USD
  44. Honduras: 477,6K USD
  45. Mongolia: 467,2K USD
  46. Vietnam: 396,5K USD
  47. Azerbaigian: 375,1K USD
  48. Romania: 313,1K USD
  49. Iran: 235,8K USD
  50. Croazia: 232,1K USD
  51. Grecia: 218,9K USD
  52. Kuwait: 197K USD
  53. Costa Rica: 183,8K USD
  54. Islanda: 122,4K USD
  55. Lettonia: 121,1K USD
  56. Portogallo: 106,3K USD
  57. Cipro: 88,8K USD
  58. Russia: 62,5K USD
  59. Slovacchia: 57,3K USD
  60. Lussemburgo: 54,2K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 513,6 Mln USD 25,3%
2 Brasile 311,1 Mln USD 15,3%
3 Stati Uniti 214,8 Mln USD 10,6%
4 Canada 211,6 Mln USD 10,4%
5 Uruguay 127,5 Mln USD 6,3%
6 Argentina 90,1 Mln USD 4,4%
7 Francia 88,4 Mln USD 4,3%
8 Nuova Zelanda 86,9 Mln USD 4,3%
9 Germania 66,4 Mln USD 3,3%
10 Paraguay 54,8 Mln USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 877 Mln USD 43,1%
2 Singapore 377,8 Mln USD 18,6%
3 Messico 112,2 Mln USD 5,5%
4 Canada 102,8 Mln USD 5,1%
5 Belgio 84,3 Mln USD 4,1%
6 Paesi Bassi 72,8 Mln USD 3,6%
7 Malaysia 62,2 Mln USD 3,1%
8 Brasile 47,1 Mln USD 2,3%
9 Uruguay 28,1 Mln USD 1,4%
10 Spagna 25,7 Mln USD 1,3%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1502.10 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 3,2%. Una di esse è esente da dazio.

La sottovoce 1502.10 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 4%. Una di esse è esente da dazio.

Le merci originarie di 145 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 3,2%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1502.10 per 64 Mln € (+51% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,05 € al kg; l’Uruguay ne ha fornito il 43%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2 Mld USD, con un calo del 17,8% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Australia, con il 25,3% del totale, davanti al Brasile.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina: sego»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1502.10 del Sistema armonizzato (voce 1502), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «grassi di animali delle specie bovina, ovina o…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1502.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 3,2% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «grassi di animali delle specie bovina, ovina o…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1502.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 4% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «grassi di animali delle specie bovina, ovina o…»?

L’Australia, con 513,6 Mln USD nel 2024 (il 25,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 19,9 Mln USD (l’1% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 79 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su «sego»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «sego»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Uruguay (43%), il Regno Unito (31%) e il Brasile (18%), su importazioni totali per 64 Mln €.

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