Sottovoce · Capitolo 15 · Voce 1505

1505.00

1505.00: Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1505.00 è una sottovoce a sei cifre della voce 1505, grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina, capitolo 15.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente – 3,2% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1505 00 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
  2. 1505 00 10 Grasso di lana greggio 3,2%—
  3. 1505 00 90 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente – 3,2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Norvegia Norvegia Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi44,3 Mln €-11,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,13 € al kg
Aliquota preferenziale2%
gen 2024: 3 Mln €feb 2024: 4,4 Mln €mar 2024: 3,7 Mln €apr 2024: 5 Mln €mag 2024: 4,7 Mln €giu 2024: 3,4 Mln €lug 2024: 3,1 Mln €ago 2024: 3,9 Mln €set 2024: 4,3 Mln €ott 2024: 6,3 Mln €nov 2024: 4,9 Mln €dic 2024: 2,9 Mln €gen 2025: 3,9 Mln €feb 2025: 3,5 Mln €mar 2025: 4,1 Mln €apr 2025: 3,4 Mln €mag 2025: 4,1 Mln €giu 2025: 5 Mln €lug 2025: 4,2 Mln €ago 2025: 3,6 Mln €set 2025: 2,8 Mln €ott 2025: 3,6 Mln €nov 2025: 5,2 Mln €dic 2025: 2,3 Mln €gen 2026: 3,2 Mln €feb 2026: 4,2 Mln €mar 2026: 2,4 Mln €apr 2026: 2,4 Mln €mag 2026: 3,8 Mln €giu 2026: 4,8 Mln €lug 2026: 4,6 Mln €ago 2026: 5,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 16,1 Mln € 36,3% +25,5%
Regno Unito 15,7 Mln € 35,3% -32%
Giappone 9,4 Mln € 21,3% -7,7%
Uruguay 1,2 Mln € 2,8% +12,2%
Argentina 970K € 2,2% +16,1%
Nuova Zelanda 294K € 0,7% -68,9%
India 219K € 0,5% +120,4%
Egitto 183K € 0,4% -66,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1505.00 · 211 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 126K USD126K USD+1 Mln USD+9 Mln USD+> 36 Mln USD

Esportazioni: 67
  1. Cina: 54 Mln USD
  2. Regno Unito: 36 Mln USD
  3. Giappone: 22 Mln USD
  4. Belgio: 22 Mln USD
  5. Germania: 18 Mln USD
  6. Uruguay: 9 Mln USD
  7. Nuova Zelanda: 9 Mln USD
  8. Stati Uniti: 6 Mln USD
  9. Australia: 6 Mln USD
  10. India: 5 Mln USD
  11. Brasile: 4 Mln USD
  12. Paesi Bassi: 4 Mln USD
  13. Cechia: 4 Mln USD
  14. Italia: 3 Mln USD
  15. Argentina: 2 Mln USD
  16. Francia: 2 Mln USD
  17. Bulgaria: 1 Mln USD
  18. Spagna: 511K USD
  19. Egitto: 506K USD
  20. Svezia: 459K USD
  21. Messico: 437K USD
  22. Israele: 414K USD
  23. Singapore: 282K USD
  24. Polonia: 275K USD
  25. Canada: 224K USD
  26. Portogallo: 222K USD
  27. Grecia: 193K USD
  28. Seychelles: 166K USD
  29. Serbia: 154K USD
  30. Irlanda: 144K USD
  31. Estonia: 142K USD
  32. Svizzera: 139K USD
  33. Colombia: 126K USD
  34. Guatemala: 123K USD
  35. Thailandia: 114K USD
  36. Croazia: 101K USD
  37. Slovenia: 99K USD
  38. Turchia: 93K USD
  39. Danimarca: 76K USD
  40. Taiwan: 70K USD
  41. Sudafrica: 48K USD
  42. Austria: 44K USD
  43. Russia: 34K USD
  44. Kenya: 29K USD
  45. Ungheria: 26K USD
  46. Indonesia: 22K USD
  47. Malaysia: 13K USD
  48. Norvegia: 12K USD
  49. Lussemburgo: 11K USD
  50. Bosnia ed Erzegovina: 10K USD
  51. Lituania: 10K USD
  52. Perù: 9K USD
  53. Lettonia: 8K USD
  54. Romania: 7K USD
  55. RAS di Hong Kong: 7K USD
  56. Corea del Sud: 6K USD
  57. Costa d’Avorio: 6K USD
  58. Bangladesh: 6K USD
  59. Ucraina: 4K USD
  60. Macedonia del Nord: 4K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 54 Mln USD 25,4%
2 Regno Unito 36 Mln USD 17,2%
3 Giappone 22 Mln USD 10,6%
4 Belgio 22 Mln USD 10,3%
5 Germania 18 Mln USD 8,5%
6 Uruguay 9 Mln USD 4,3%
7 Nuova Zelanda 9 Mln USD 4,1%
8 Stati Uniti 6 Mln USD 2,8%
9 Australia 6 Mln USD 2,6%
10 India 5 Mln USD 2,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 36 Mln USD 17%
2 Stati Uniti 27 Mln USD 12,9%
3 Regno Unito 15 Mln USD 7,1%
4 Paesi Bassi 13 Mln USD 5,9%
5 Giappone 12 Mln USD 5,9%
6 Brasile 10 Mln USD 4,8%
7 Belgio 9 Mln USD 4,4%
8 Messico 8 Mln USD 3,7%
9 Francia 6 Mln USD 3%
10 India 6 Mln USD 2,7%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 1505.00 si articola in 2 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 3,2%. Una di esse è esente da dazio.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 1505.00 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 3,2% (media dell’1,1%). 2 di esse sono esenti da dazio.

Le merci originarie di 150 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 3,2%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1505.00 per 44,3 Mln € (−11% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,13 € al kg; la Cina ne ha fornito il 36%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 211 Mln USD, con un calo dell’11,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 25,4% del totale, davanti al Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1505.00 del Sistema armonizzato (voce 1505), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «grasso di lana e sostanze grasse derivate…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1505.00 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 3,2% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «grasso di lana e sostanze grasse derivate…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1505.00 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 3,2% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «grasso di lana e sostanze grasse derivate…»?

La Cina, con 54 Mln USD nel 2024 (il 25,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3 Mln USD (l’1,3% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 67 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1505.00?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1505.00?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (36%), il Regno Unito (35%) e il Giappone (21%), su importazioni totali per 44,3 Mln €.

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