Voce · Capitolo 15
1514: Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
4 sottovoci compongono la voce 1514, nel capitolo 15 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 4
- 1514.11Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: oli greggiOlio di colza greggio
- 1514.19Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: altriOlio di colza raffinato
- 1514.91Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni: altri, oli greggi
- 1514.99Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni: altri, altri
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2 Mln USD2 Mln USD+30 Mln USD+264 Mln USD+> 698 Mln USD
Esportazioni: 110
- Canada: 4,3 Mld USD
- Germania: 1,4 Mld USD
- Russia: 1,2 Mld USD
- Francia: 698 Mln USD
- Belgio: 578 Mln USD
- Paesi Bassi: 574 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 523 Mln USD
- Bielorussia: 491 Mln USD
- Cechia: 342 Mln USD
- Ucraina: 272 Mln USD
- Australia: 264 Mln USD
- Danimarca: 189 Mln USD
- Polonia: 174 Mln USD
- Malaysia: 119 Mln USD
- Estonia: 105 Mln USD
- Stati Uniti: 93 Mln USD
- Austria: 78 Mln USD
- Romania: 70 Mln USD
- Slovacchia: 62 Mln USD
- Kazakistan: 61 Mln USD
- Ungheria: 59 Mln USD
- Spagna: 58 Mln USD
- Regno Unito: 58 Mln USD
- Paraguay: 52 Mln USD
- Svezia: 51 Mln USD
- Uruguay: 32 Mln USD
- Bulgaria: 30 Mln USD
- Cina: 27 Mln USD
- Serbia: 24 Mln USD
- Italia: 24 Mln USD
- Lituania: 22 Mln USD
- India: 22 Mln USD
- Croazia: 19 Mln USD
- Turchia: 18 Mln USD
- Finlandia: 16 Mln USD
- Lettonia: 14 Mln USD
- Portogallo: 12 Mln USD
- Messico: 12 Mln USD
- Bosnia ed Erzegovina: 11 Mln USD
- Singapore: 11 Mln USD
- Bangladesh: 10 Mln USD
- Giappone: 10 Mln USD
- Svizzera: 8 Mln USD
- Slovenia: 8 Mln USD
- Argentina: 6 Mln USD
- Cile: 6 Mln USD
- Pakistan: 6 Mln USD
- Grecia: 5 Mln USD
- Sudafrica: 5 Mln USD
- Irlanda: 3 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 3 Mln USD
- Honduras: 2 Mln USD
- Brasile: 2 Mln USD
- Cipro: 1 Mln USD
- Arabia Saudita: 1 Mln USD
- Tunisia: 529K USD
- Nuova Zelanda: 505K USD
- Corea del Sud: 500K USD
- Montenegro: 498K USD
- Thailandia: 427K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 222K USD222K USD+7 Mln USD+85 Mln USD+> 297 Mln USD
Importazioni: 205
- Stati Uniti: 4,2 Mld USD
- Cina: 1,8 Mld USD
- Paesi Bassi: 1,2 Mld USD
- Belgio: 577 Mln USD
- Germania: 534 Mln USD
- Norvegia: 502 Mln USD
- Svezia: 297 Mln USD
- Messico: 267 Mln USD
- Regno Unito: 219 Mln USD
- Francia: 202 Mln USD
- Austria: 187 Mln USD
- Polonia: 183 Mln USD
- Spagna: 176 Mln USD
- Italia: 147 Mln USD
- Corea del Sud: 137 Mln USD
- Israele: 130 Mln USD
- Nuova Zelanda: 103 Mln USD
- Danimarca: 102 Mln USD
- Malaysia: 95 Mln USD
- Ungheria: 85 Mln USD
- Lettonia: 85 Mln USD
- Lituania: 81 Mln USD
- Cile: 74 Mln USD
- Irlanda: 67 Mln USD
- Slovacchia: 65 Mln USD
- Finlandia: 53 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 50 Mln USD
- Cechia: 45 Mln USD
- Filippine: 45 Mln USD
- Singapore: 41 Mln USD
- Taiwan: 36 Mln USD
- Canada: 35 Mln USD
- Estonia: 27 Mln USD
- Svizzera: 24 Mln USD
- Bulgaria: 22 Mln USD
- Australia: 21 Mln USD
- Giappone: 19 Mln USD
- Arabia Saudita: 17 Mln USD
- Brasile: 17 Mln USD
- Vietnam: 17 Mln USD
- Indonesia: 14 Mln USD
- Colombia: 13 Mln USD
- Pakistan: 13 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 11 Mln USD
- Grecia: 10 Mln USD
- India: 9 Mln USD
- Guatemala: 7 Mln USD
- Romania: 7 Mln USD
- Figi: 7 Mln USD
- Tunisia: 7 Mln USD
- Croazia: 7 Mln USD
- Islanda: 6 Mln USD
- Thailandia: 6 Mln USD
- Portogallo: 6 Mln USD
- Slovenia: 6 Mln USD
- Honduras: 6 Mln USD
- Bosnia ed Erzegovina: 5 Mln USD
- RAS di Macao: 4 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 4 Mln USD
- Turchia: 4 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 Mld USD | 35,1% | |
| 2 | 1,4 Mld USD | 11,5% | |
| 3 | 1,2 Mld USD | 9,5% | |
| 4 | 698 Mln USD | 5,7% | |
| 5 | 578 Mln USD | 4,7% | |
| 6 | 574 Mln USD | 4,7% | |
| 7 | 523 Mln USD | 4,3% | |
| 8 | 491 Mln USD | 4% | |
| 9 | 342 Mln USD | 2,8% | |
| 10 | 272 Mln USD | 2,2% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,2 Mld USD | 34,2% | |
| 2 | 1,8 Mld USD | 15,1% | |
| 3 | 1,2 Mld USD | 9,7% | |
| 4 | 577 Mln USD | 4,7% | |
| 5 | 534 Mln USD | 4,4% | |
| 6 | 502 Mln USD | 4,1% | |
| 7 | 297 Mln USD | 2,4% | |
| 8 | 267 Mln USD | 2,2% | |
| 9 | 219 Mln USD | 1,8% | |
| 10 | 202 Mln USD | 1,7% |
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la voce 1514 in 8 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dal 3,2% al 9,6% (media del 6,1%).
Nella tariffa doganale turca, la voce 1514 comprende 8 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 31,2%. 2 di esse sono esenti da dazio.
La voce 1514 si articola in 7 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale va dallo 0% al 6,4%. 2 di esse sono esenti da dazio. Una linea prevede un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la voce 1514 in 8 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dal 6% all’8% (media del 7%).
Nella tariffa doganale del Canada, la voce 1514 comprende 4 linee tariffarie e il dazio NPF (nazione più favorita) va dal 6% all’11%.
La voce 1514 si articola in 4 linee nella tariffa doganale del Messico (TIGIE); il dazio all’importazione (IGI) è pari a zero.
La tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC) suddivide la voce 1514 in 6 linee tariffarie; l’aliquota TEC è pari al 9%.
Nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM), la voce 1514 comprende 8 linee tariffarie e il dazio extrazona (AEC) è pari al 9%.
La voce 1514 si articola in 4 linee nella tariffa doganale del Perù; il dazio ad valorem va dallo 0% al 6%. 3 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale della Nuova Zelanda suddivide la voce 1514 in 4 linee tariffarie; il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Giappone, tutte le 6 linee della voce 1514 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La voce 1514 si articola in 6 linee nella tariffa doganale d’importazione di Taiwan; l’aliquota della colonna 1 è pari al 4%.
La tariffa doganale comune del CCG suddivide la voce 1514 in 12 linee tariffarie; il dazio doganale è pari al 5%.
Nella tariffa doganale svizzera (Tares), la voce 1514 comprende 10 linee tariffarie e il dazio della tariffa normale è pari a zero. 4 di esse sono esenti da dazio. 6 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 1514 si articola in 9 linee nella tariffa doganale della Norvegia; il dazio ordinario va dallo 0% al 14,4%. 3 di esse sono esenti da dazio. 4 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale della Macedonia del Nord suddivide la voce 1514 in 8 linee tariffarie; il dazio NPF è pari a zero. 6 di esse sono esenti da dazio. 2 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria), la voce 1514 comprende 4 linee tariffarie e il dazio all’importazione va dal 10% al 20%.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 1514 ha raggiunto 12,2 Mld USD, con un calo del 17,1% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è il Canada, con il 35,1% del totale, davanti alla Germania.
Il primo importatore sono gli Stati Uniti (4,2 Mld USD).
L’Italia si colloca al 30º posto tra 110 paesi esportatori, con 24 Mln USD.
L’Italia ha importato per 147 Mln USD.
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 150930 l'olio vergine di oliva ha una acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g e si distingue dalle altre categorie di olio vergine d'oliva secondo le caratteristiche indicate nella norma del Codex Alimentarius 33-1981.
2. Ai sensi delle sottovoci 151411 e 151419, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende l’olio fisso con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni»?
Queste merci rientrano nella voce 1514 del Sistema armonizzato (capitolo 15), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «oli di ravizzone, di colza o di senape e loro…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1514 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,2% al 9,6% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «oli di ravizzone, di colza o di senape e loro…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1514 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 31,2% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «oli di ravizzone, di colza o di senape e loro…»?
Il Canada, con 4,3 Mld USD nel 2024 (il 35,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 24 Mln USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 30º posto su 110 paesi esportatori.