Sottovoce · Capitolo 16 · Voce 1604

1604.31

1604.31: Caviale e suoi succedanei: caviale

Designazione ufficiale Caviale

1604.31 è una sottovoce a sei cifre della voce 1604, preparazioni o conserve di pesci, capitolo 16.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 20% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1604 31 00 Caviale 20%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 10

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—20%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Spazio Economico Europeo Liechtenstein, Norvegia 6%
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

7%
accordo UE–Albania Albania 10%
accordo UE–Serbia Serbia 14%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 16%
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 16%
accordo UE–Montenegro Montenegro 16%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi31,8 Mln €+3,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione246,02 € al kg
Aliquota preferenziale7%
gen 2024: 2 Mln €feb 2024: 1,2 Mln €mar 2024: 1,2 Mln €apr 2024: 1,7 Mln €mag 2024: 1,6 Mln €giu 2024: 1 Mln €lug 2024: 2,2 Mln €ago 2024: 1,4 Mln €set 2024: 1,2 Mln €ott 2024: 2,9 Mln €nov 2024: 5,9 Mln €dic 2024: 5 Mln €gen 2025: 2,5 Mln €feb 2025: 1 Mln €mar 2025: 1,5 Mln €apr 2025: 2 Mln €mag 2025: 2,3 Mln €giu 2025: 2,3 Mln €lug 2025: 2,3 Mln €ago 2025: 1,8 Mln €set 2025: 1,9 Mln €ott 2025: 3,6 Mln €nov 2025: 5,2 Mln €dic 2025: 6 Mln €gen 2026: 2 Mln €feb 2026: 1,3 Mln €mar 2026: 2 Mln €apr 2026: 1,8 Mln €mag 2026: 1,9 Mln €giu 2026: 2,7 Mln €lug 2026: 2,1 Mln €ago 2026: 1,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 28,6 Mln € 90% +4,4%
Madagascar 1,6 Mln € 5% -5,1%
Iran 639K € 2% -10,6%
Moldavia 270K € 0,8% -16,4%
Uruguay 246K € 0,8% +42%
Islanda 180K € 0,6% —
Israele 95K € 0,3% -63,2%
Svizzera 77K € 0,2% +8,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1604.31 · 235,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 267K USD267K USD+1,8 Mln USD+4,5 Mln USD+> 21,2 Mln USD

Esportazioni: 75
  1. Cina: 98,3 Mln USD
  2. Italia: 21,9 Mln USD
  3. Francia: 21,2 Mln USD
  4. Germania: 20,5 Mln USD
  5. Polonia: 12,6 Mln USD
  6. Belgio: 11,2 Mln USD
  7. Stati Uniti: 4,9 Mln USD
  8. Iran: 4,5 Mln USD
  9. Bulgaria: 4,5 Mln USD
  10. Madagascar: 3,5 Mln USD
  11. Paesi Bassi: 3,3 Mln USD
  12. RAS di Hong Kong: 2,6 Mln USD
  13. Grecia: 2,4 Mln USD
  14. Canada: 1,9 Mln USD
  15. Lettonia: 1,9 Mln USD
  16. Uruguay: 1,8 Mln USD
  17. Lussemburgo: 1,8 Mln USD
  18. Portogallo: 1,8 Mln USD
  19. Spagna: 1,8 Mln USD
  20. Lituania: 1,6 Mln USD
  21. Danimarca: 1,5 Mln USD
  22. Bielorussia: 1,2 Mln USD
  23. Azerbaigian: 1,1 Mln USD
  24. Israele: 850,3K USD
  25. Emirati Arabi Uniti: 748,6K USD
  26. Moldavia: 627,6K USD
  27. Finlandia: 547,9K USD
  28. Giappone: 532,1K USD
  29. Georgia: 417,8K USD
  30. Svezia: 408,7K USD
  31. Russia: 407K USD
  32. Cile: 366,1K USD
  33. Regno Unito: 345,6K USD
  34. Turchia: 304,2K USD
  35. Norvegia: 291,6K USD
  36. Taiwan: 267K USD
  37. Corea del Sud: 248,6K USD
  38. Kazakistan: 242,7K USD
  39. Romania: 193,3K USD
  40. Cechia: 164,8K USD
  41. Singapore: 147,2K USD
  42. Armenia: 147,1K USD
  43. Ucraina: 141,7K USD
  44. Svizzera: 136,5K USD
  45. Estonia: 126,9K USD
  46. Australia: 77,7K USD
  47. Austria: 64,3K USD
  48. Islanda: 62,2K USD
  49. Giamaica: 29,8K USD
  50. Thailandia: 25,9K USD
  51. Ungheria: 22,8K USD
  52. Nuova Zelanda: 19,3K USD
  53. Sudafrica: 17,5K USD
  54. Kirghizistan: 14,7K USD
  55. Costa d’Avorio: 13K USD
  56. Brasile: 9,7K USD
  57. Egitto: 8,6K USD
  58. Vietnam: 5,9K USD
  59. Cipro: 5,7K USD
  60. Slovenia: 3,7K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 98,3 Mln USD 41,7%
2 Italia 21,9 Mln USD 9,3%
3 Francia 21,2 Mln USD 9%
4 Germania 20,5 Mln USD 8,7%
5 Polonia 12,6 Mln USD 5,4%
6 Belgio 11,2 Mln USD 4,7%
7 Stati Uniti 4,9 Mln USD 2,1%
8 Iran 4,5 Mln USD 1,9%
9 Bulgaria 4,5 Mln USD 1,9%
10 Madagascar 3,5 Mln USD 1,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 54 Mln USD 22,9%
2 Germania 23,3 Mln USD 9,9%
3 Francia 18,2 Mln USD 7,7%
4 Giappone 14,9 Mln USD 6,3%
5 Emirati Arabi Uniti 9,1 Mln USD 3,9%
6 Belgio 8,3 Mln USD 3,5%
7 Regno Unito 8 Mln USD 3,4%
8 Svizzera 7,3 Mln USD 3,1%
9 RAS di Hong Kong 6,1 Mln USD 2,6%
10 Singapore 5,3 Mln USD 2,3%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni

    Update to Import and Export Sanctions on Gold, Precious Metals, Diamonds and Luxury Goods from Syria – 22 April 2026

    Trade Tariff news 5806 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

  2. EU Regole di origine · Si applica dal:

    Decision No 1/2026 of the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific states, of the other part, of 30 January 2026 amending certain provisions of Protocol II concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation [2026/498]

    CELEX 22026D0498 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 1604.31 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 20%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 1604.31 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari all’81,9%.

Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 20%; per 129 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1604.31 per 31,8 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 246,02 € al kg; la Cina ne ha fornito il 90%, davanti al Madagascar.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 235,9 Mln USD, con un aumento del 2,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 41,7% del totale, davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «caviale e suoi succedanei: caviale»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1604.31 del Sistema armonizzato (voce 1604), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «caviale e suoi succedanei: caviale» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1604.31 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 20%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «caviale e suoi succedanei: caviale» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1604.31 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio dell’81,9%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «caviale e suoi succedanei: caviale»?

La Cina, con 98,3 Mln USD nel 2024 (il 41,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 21,9 Mln USD (il 9,3% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 75 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 1604.31?

129 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 20%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1604.31?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (90%), il Madagascar (5%) e l’Iran (2%), su importazioni totali per 31,8 Mln €.

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