Sottovoce · Capitolo 16 · Voce 1605

1605.30

1605.30: Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici: astici

Designazione ufficiale Astici

1605.30 è una sottovoce a sei cifre della voce 1605, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati, capitolo 16.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente – 20% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1605 30 Astici:
  2. 1605 30 10 Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse Esente—
  3. 1605 30 90 altri 20%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente – 20%
accordo UE–CanadaContingente Canada Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi9,3 Mln €+17% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione15,86 € al kg
Aliquota preferenziale39%
gen 2024: 304K €feb 2024: 257K €mar 2024: 173K €apr 2024: 2K €mag 2024: 33K €giu 2024: 455K €lug 2024: 993K €ago 2024: 1,2 Mln €set 2024: 543K €ott 2024: 999K €nov 2024: 692K €dic 2024: 664K €gen 2025: 316K €feb 2025: 27K €mar 2025: 575K €apr 2025: 61K €mag 2025: 214K €giu 2025: 406K €lug 2025: 2,4 Mln €ago 2025: 1,1 Mln €set 2025: 954K €ott 2025: 1,4 Mln €nov 2025: 2 Mln €dic 2025: 769K €gen 2026: 218K €feb 2026: 434K €mar 2026: 315K €apr 2026: 532K €mag 2026: 199K €giu 2026: 166K €lug 2026: 497K €ago 2026: 1,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Canada 8,1 Mln € 87,4% +14,9%
Stati Uniti 504K € 5,4% -39,1%
Isole Fær Øer 408K € 4,4% —
Regno Unito 234K € 2,5% +426,2%
Indonesia 29K € 0,3% —
Turchia 69 € 0% —
Islanda 8 € 0% —
Cina 7 € 0% -95,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1605.30 · 431,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 60,5K USD60,5K USD+678,6K USD+1,5 Mln USD+> 7,9 Mln USD

Esportazioni: 58
  1. Canada: 401,8 Mln USD
  2. Stati Uniti: 7,9 Mln USD
  3. Francia: 3,3 Mln USD
  4. RAS di Hong Kong: 2,1 Mln USD
  5. Cina: 2,1 Mln USD
  6. Taiwan: 1,5 Mln USD
  7. Regno Unito: 1,5 Mln USD
  8. Danimarca: 1,5 Mln USD
  9. Giappone: 1,4 Mln USD
  10. Malaysia: 1,3 Mln USD
  11. Irlanda: 1,2 Mln USD
  12. Spagna: 953,8K USD
  13. Belgio: 715,1K USD
  14. Emirati Arabi Uniti: 678,6K USD
  15. Paesi Bassi: 655,2K USD
  16. Germania: 641,6K USD
  17. Bulgaria: 507,1K USD
  18. Brasile: 376K USD
  19. Polonia: 230,5K USD
  20. Nicaragua: 214,4K USD
  21. Italia: 194,6K USD
  22. Vietnam: 181,9K USD
  23. Pakistan: 173K USD
  24. Indonesia: 125,7K USD
  25. India: 121,1K USD
  26. Cile: 104,7K USD
  27. Nuova Zelanda: 81,5K USD
  28. Australia: 60,5K USD
  29. Grecia: 47,8K USD
  30. Austria: 43,4K USD
  31. Singapore: 40,5K USD
  32. Thailandia: 27,7K USD
  33. Svezia: 20K USD
  34. Lettonia: 17,7K USD
  35. Russia: 16,7K USD
  36. Corea del Sud: 15,8K USD
  37. Cechia: 11,9K USD
  38. Portogallo: 9,7K USD
  39. Myanmar (Birmania): 8,1K USD
  40. Bahrein: 5K USD
  41. Madagascar: 3,7K USD
  42. Panama: 3,4K USD
  43. Romania: 2,6K USD
  44. Ungheria: 2,3K USD
  45. Lussemburgo: 2,2K USD
  46. Moldavia: 1,2K USD
  47. Norvegia: 1K USD
  48. Iran: 700 USD
  49. Slovenia: 700 USD
  50. Turchia: 400 USD
  51. Bangladesh: 300 USD
  52. Mozambico: 300 USD
  53. Tanzania: 200 USD
  54. Sudafrica: 200 USD
  55. RAS di Macao: 100 USD
  56. Estonia: 0 USD
  57. Sri Lanka: 0 USD
  58. Slovacchia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Canada 401,8 Mln USD 93%
2 Stati Uniti 7,9 Mln USD 1,8%
3 Francia 3,3 Mln USD 0,8%
4 RAS di Hong Kong 2,1 Mln USD 0,5%
5 Cina 2,1 Mln USD 0,5%
6 Taiwan 1,5 Mln USD 0,4%
7 Regno Unito 1,5 Mln USD 0,3%
8 Danimarca 1,5 Mln USD 0,3%
9 Giappone 1,4 Mln USD 0,3%
10 Malaysia 1,3 Mln USD 0,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 377,8 Mln USD 87,5%
2 RAS di Hong Kong 6,1 Mln USD 1,4%
3 Cina 5,7 Mln USD 1,3%
4 Regno Unito 5,2 Mln USD 1,2%
5 Francia 4,5 Mln USD 1%
6 Italia 3,9 Mln USD 0,9%
7 RAS di Macao 3,2 Mln USD 0,7%
8 Belgio 2,9 Mln USD 0,7%
9 Australia 2,1 Mln USD 0,5%
10 Canada 1,9 Mln USD 0,4%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1461 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the non-application of customs duties on imports of certain goods

    CELEX 32026R1461 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. EU Regole di origine · Si applica dal:

    Decision No 1/2026 of the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific states, of the other part, of 30 January 2026 amending certain provisions of Protocol II concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation [2026/498]

    CELEX 22026D0498 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1605.30 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 20%. Una di esse è esente da dazio.

La sottovoce 1605.30 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 54%.

Le merci originarie di 1 paese possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio l’accordo UE–Canada) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 20%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1605.30 per 9,3 Mln € (+17% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 15,86 € al kg; il Canada ne ha fornito l’87%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 431,9 Mln USD, con un aumento del 15,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Canada, con il 93% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici: astici»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1605.30 del Sistema armonizzato (voce 1605), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «crostacei, molluschi ed altri invertebrati…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1605.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 20% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «crostacei, molluschi ed altri invertebrati…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1605.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 54%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «crostacei, molluschi ed altri invertebrati…»?

Il Canada, con 401,8 Mln USD nel 2024 (il 93% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 194,6K USD (lo 0% del totale mondiale) e si colloca al 21º posto su 58 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1605.30?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Canada (87%), gli Stati Uniti (5%) e le Isole Fær Øer (4%), su importazioni totali per 9,3 Mln €.

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