Sottovoce · Capitolo 16 · Voce 1605

1605.57

1605.57: Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici: molluschi, abaloni

Designazione ufficiale Abaloni

La sottovoce 1605.57 appartiene alla voce 1605 (crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati), nel capitolo 16.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 20% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1605 57 00 Abaloni 20%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—20%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Spazio Economico Europeo Liechtenstein, Norvegia 6%
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

7%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 16%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi129K €+137,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione40,02 € al kg
Aliquota preferenziale100%
gen 2024: 44 €feb 2024: 85 €mar 2024: 46 €apr 2024: 160 €mag 2024: 143 €giu 2024: 75 €lug 2024: 143 €set 2024: 393 €nov 2024: 46 €gen 2025: 53K €mar 2025: 50 €apr 2025: 518 €mag 2025: 47 €giu 2025: 72 €lug 2025: 4 €ago 2025: 91 €set 2025: 18 €ott 2025: 129K €nov 2025: 381 €gen 2026: 105 €feb 2026: 74 €mag 2026: 4 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cile 94K € 73% —
Sudafrica 35K € 26,9% —
Stati Uniti 85 € 0,1% +2025%
Taiwan 64 € 0% -86,6%
Regno Unito 29 € 0% —
Australia 16 € 0% -91,3%
Cina 5 € 0% —
Malaysia 4 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1605.57 · 359,7 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 222,8K USD222,8K USD+4,5 Mln USD+11,9 Mln USD+> 262,5 Mln USD

Esportazioni: 32
  1. Cina: 262,5 Mln USD
  2. Australia: 24,4 Mln USD
  3. Sudafrica: 16,3 Mln USD
  4. Taiwan: 11,9 Mln USD
  5. Messico: 9,4 Mln USD
  6. Nuova Zelanda: 6,6 Mln USD
  7. Filippine: 5 Mln USD
  8. Cile: 4,5 Mln USD
  9. Singapore: 4,1 Mln USD
  10. Malaysia: 3,4 Mln USD
  11. RAS di Hong Kong: 2,7 Mln USD
  12. Stati Uniti: 2,3 Mln USD
  13. Indonesia: 2,1 Mln USD
  14. Corea del Sud: 2 Mln USD
  15. Giappone: 2 Mln USD
  16. Vietnam: 222,8K USD
  17. RAS di Macao: 97K USD
  18. Spagna: 27,6K USD
  19. Francia: 16,3K USD
  20. Perù: 7,3K USD
  21. Bulgaria: 3,7K USD
  22. Zambia: 3,6K USD
  23. Germania: 2,8K USD
  24. Arabia Saudita: 2,4K USD
  25. Paesi Bassi: 2,3K USD
  26. Thailandia: 1,5K USD
  27. Italia: 1,3K USD
  28. Regno Unito: 800 USD
  29. Senegal: 800 USD
  30. Belgio: 500 USD
  31. Estonia: 200 USD
  32. Romania: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 262,5 Mln USD 73%
2 Australia 24,4 Mln USD 6,8%
3 Sudafrica 16,3 Mln USD 4,5%
4 Taiwan 11,9 Mln USD 3,3%
5 Messico 9,4 Mln USD 2,6%
6 Nuova Zelanda 6,6 Mln USD 1,8%
7 Filippine 5 Mln USD 1,4%
8 Cile 4,5 Mln USD 1,2%
9 Singapore 4,1 Mln USD 1,1%
10 Malaysia 3,4 Mln USD 1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Malaysia 105,6 Mln USD 29,3%
2 RAS di Hong Kong 87,1 Mln USD 24,2%
3 Singapore 46,8 Mln USD 13%
4 Vietnam 30,2 Mln USD 8,4%
5 Taiwan 28,7 Mln USD 8%
6 Stati Uniti 23,3 Mln USD 6,5%
7 Corea del Sud 11,2 Mln USD 3,1%
8 Canada 9,1 Mln USD 2,5%
9 Giappone 6,3 Mln USD 1,8%
10 RAS di Macao 4,9 Mln USD 1,4%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Regole di origine · Si applica dal:

    Decision No 1/2026 of the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific states, of the other part, of 30 January 2026 amending certain provisions of Protocol II concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation [2026/498]

    CELEX 22026D0498 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1605.57 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 20%.

La sottovoce 1605.57 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 54%.

133 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 20%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1605.57 nell’UE hanno raggiunto 129,3K € (+138% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Cile ne ha fornito il 73%, davanti alla Sudafrica.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 359,7 Mln USD (+8,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (262,5 Mln USD), davanti all’Australia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1605.57 del Sistema armonizzato (voce 1605), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «crostacei, molluschi ed altri invertebrati…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1605.57 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 20%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «crostacei, molluschi ed altri invertebrati…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1605.57 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 54%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «crostacei, molluschi ed altri invertebrati…»?

La Cina, con 262,5 Mln USD nel 2024 (il 73% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,3K USD (lo 0% del totale mondiale) e si colloca al 27º posto su 32 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 1605.57?

133 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 20%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1605.57?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Cile (73%), la Sudafrica (27%) e gli Stati Uniti (0%), su importazioni totali per 129,3K €.

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