Sottovoce · Capitolo 18 · Voce 1806

1806.31

1806.31: Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: ripiene

Tavolette e barrette di cioccolato ripiene

Designazione ufficiale ripiene

La sottovoce SA 1806.31 – tavolette e barrette di cioccolato ripiene – rientra nella voce 1806, nel capitolo 18.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1806 31 00 ripiene (8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z)—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 7

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 38%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 30 giugno 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0050/15
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 43%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0928/06
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneImmissione in libera pratica (restrizione - alimenti per animali e prodotti alimentari)
    Si applica alle merci originarie di
    Albania, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Regno Unito e altri 5
    Atto giuridico
    Regulation 0256/24
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y854 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione non riguarda le merci dichiarate.
    • Y855 Esenzione dalle restrizioni all'importazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione (incidente di Cernobyl).
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z)
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
Spazio Economico Europeo - Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

4,8 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

0 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 7,5 % + EAR MAX 16,9 % +ADSZR
accordo UE–Cile Cile 0 % + EAR MAX 9,3 % +ADSZR
accordo UE–Algeria Algeria 0 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer 0 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ
Spazio Economico Europeo Norvegia 0 % + EAR MAX 18,7 % +ADSZR
accordo UE–Tunisia Tunisia 0 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ
unione doganale UE–Turchia Turchia 0 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ
accordo UE–Stati UnitiContingente Stati Uniti 2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg
accordo UE–Sudafrica Sudafrica 4,8 % + EA MAX 18,7 % +ADSZ

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi228,5 Mln €-19,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione7,99 € al kg
Aliquota preferenziale81%
gen 2024: 11,8 Mln €feb 2024: 14,4 Mln €mar 2024: 13,2 Mln €apr 2024: 12,2 Mln €mag 2024: 11,8 Mln €giu 2024: 13,2 Mln €lug 2024: 19,3 Mln €ago 2024: 15,1 Mln €set 2024: 19,9 Mln €ott 2024: 24,8 Mln €nov 2024: 28,7 Mln €dic 2024: 30,4 Mln €gen 2025: 20,4 Mln €feb 2025: 22,5 Mln €mar 2025: 28,1 Mln €apr 2025: 26,3 Mln €mag 2025: 22,6 Mln €giu 2025: 20,6 Mln €lug 2025: 21,3 Mln €ago 2025: 18,4 Mln €set 2025: 27,4 Mln €ott 2025: 26,5 Mln €nov 2025: 19,8 Mln €dic 2025: 18,8 Mln €gen 2026: 14,6 Mln €feb 2026: 16,1 Mln €mar 2026: 18,8 Mln €apr 2026: 15 Mln €mag 2026: 16,2 Mln €giu 2026: 17,2 Mln €lug 2026: 18,6 Mln €ago 2026: 19,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 94,3 Mln € 41,3% -6,8%
Svizzera 36,4 Mln € 15,9% +8,1%
Turchia 34,3 Mln € 15% -56,8%
Ucraina 31,2 Mln € 13,7% -5,8%
Macedonia del Nord 8 Mln € 3,5% +15,4%
Serbia 5,3 Mln € 2,3% +32,7%
Norvegia 5,2 Mln € 2,3% -5,3%
Stati Uniti 4,1 Mln € 1,8% -42,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1806.31 · 6,8 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 678,1K USD678,1K USD+18,9 Mln USD+93,6 Mln USD+> 307,1 Mln USD

Esportazioni: 149
  1. Germania: 1,5 Mld USD
  2. Paesi Bassi: 952,7 Mln USD
  3. Polonia: 571,8 Mln USD
  4. Canada: 365,6 Mln USD
  5. Austria: 307,1 Mln USD
  6. Italia: 278,6 Mln USD
  7. Belgio: 274,5 Mln USD
  8. Stati Uniti: 228 Mln USD
  9. Croazia: 208,7 Mln USD
  10. Turchia: 178,3 Mln USD
  11. Regno Unito: 141,7 Mln USD
  12. Russia: 119,7 Mln USD
  13. Egitto: 119 Mln USD
  14. Spagna: 94,3 Mln USD
  15. Bulgaria: 93,6 Mln USD
  16. Cina: 90,3 Mln USD
  17. Lituania: 86,9 Mln USD
  18. Ungheria: 85,4 Mln USD
  19. Svezia: 84,9 Mln USD
  20. Cechia: 82,2 Mln USD
  21. Francia: 80,5 Mln USD
  22. Svizzera: 70,3 Mln USD
  23. Malaysia: 59,3 Mln USD
  24. Australia: 49,8 Mln USD
  25. Ucraina: 49,1 Mln USD
  26. Irlanda: 46,1 Mln USD
  27. Brasile: 46 Mln USD
  28. Messico: 41,3 Mln USD
  29. Slovacchia: 38,2 Mln USD
  30. Danimarca: 36,3 Mln USD
  31. Romania: 33,2 Mln USD
  32. Lussemburgo: 26,1 Mln USD
  33. Portogallo: 25,6 Mln USD
  34. Kazakistan: 22,9 Mln USD
  35. Giappone: 22,6 Mln USD
  36. Thailandia: 22,5 Mln USD
  37. Singapore: 18,9 Mln USD
  38. Sudafrica: 18,2 Mln USD
  39. Emirati Arabi Uniti: 15,1 Mln USD
  40. Serbia: 14,3 Mln USD
  41. Macedonia del Nord: 13,9 Mln USD
  42. Slovenia: 13,6 Mln USD
  43. Lettonia: 13,3 Mln USD
  44. Finlandia: 12,6 Mln USD
  45. Grecia: 11,2 Mln USD
  46. Corea del Sud: 10,3 Mln USD
  47. Kirghizistan: 8,8 Mln USD
  48. Colombia: 8,7 Mln USD
  49. Arabia Saudita: 7,6 Mln USD
  50. Nuova Zelanda: 7,6 Mln USD
  51. Bielorussia: 6,6 Mln USD
  52. Perù: 6,3 Mln USD
  53. Vietnam: 5,5 Mln USD
  54. India: 5,5 Mln USD
  55. Norvegia: 5,5 Mln USD
  56. Giordania: 3,9 Mln USD
  57. Nigeria: 3,9 Mln USD
  58. Indonesia: 3,9 Mln USD
  59. Estonia: 3,7 Mln USD
  60. Argentina: 2,8 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 1,5 Mld USD 22%
2 Paesi Bassi 952,7 Mln USD 14,1%
3 Polonia 571,8 Mln USD 8,4%
4 Canada 365,6 Mln USD 5,4%
5 Austria 307,1 Mln USD 4,5%
6 Italia 278,6 Mln USD 4,1%
7 Belgio 274,5 Mln USD 4,1%
8 Stati Uniti 228 Mln USD 3,4%
9 Croazia 208,7 Mln USD 3,1%
10 Turchia 178,3 Mln USD 2,6%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Regno Unito 635,1 Mln USD 9,4%
2 Stati Uniti 588,6 Mln USD 8,7%
3 Germania 586,7 Mln USD 8,7%
4 Paesi Bassi 415 Mln USD 6,1%
5 Francia 317,1 Mln USD 4,7%
6 Polonia 265,1 Mln USD 3,9%
7 Belgio 204,2 Mln USD 3%
8 Italia 148,2 Mln USD 2,2%
9 Romania 141,7 Mln USD 2,1%
10 Svezia 137,4 Mln USD 2%

Decisioni vincolanti per merci simili 6

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N337407 U.S. CBP 29 gennaio 2024 · 1806.31.00.49

    The tariff classification of Black Thunder Chocolate Mini Cookie Bars from Japan

  • N330936 U.S. CBP 9 marzo 2023 · 1806.31.00.41

    The tariff classification of chocolate candy bars from Spain

  • N322770 U.S. CBP 7 dicembre 2021 · 1806.31.00.41

    The tariff classification of Protein Bars from Germany

  • N310937 U.S. CBP 22 aprile 2020 · 1806.31.00.49

    The tariff classification of a chocolate bar filled with caramel from France.

  • N304729 U.S. CBP 10 luglio 2019 · 1806.31.00.49

    The tariff classification of Protein Bites from Germany

  • N303063 U.S. CBP 15 marzo 2019 · 1806.31.00.49

    The tariff classification of OREO Cookies & Cream Chocolate Candy Bar from Ukraine

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1455 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the adjustment of customs duties on imports of certain goods originating in the United States of America and opening of tariff quotas for imports of certain goods originating in the United States of America

    CELEX 32026R1455 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. US Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Harmonized Tariff Schedule of the United States — 2026 HTS Revision 11

    2026HTSRev11 · Fonte: hts.usitc.gov

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la linea della sottovoce 1806.31 è soggetta a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 1806.31 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari all’8,3%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di; per 122 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1806.31 per 228,5 Mln € (−19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 7,99 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 41%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 6,8 Mld USD, con un aumento del 5,6% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Germania, con il 22% del totale, davanti ai Paesi Bassi.

Note legali

Note complementari

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: ripiene»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1806.31 del Sistema armonizzato (voce 1806), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1806.31 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio dell’8,3%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini» negli Stati Uniti?

Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 1806.31 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,6%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini»?

La Germania, con 1,5 Mld USD nel 2024 (il 22% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 278,6 Mln USD (il 4,1% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 149 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «tavolette e barrette di cioccolato ripiene»?

122 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi di . Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su «tavolette e barrette di cioccolato ripiene»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «tavolette e barrette di cioccolato ripiene»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (41%), la Svizzera (16%) e la Turchia (15%), su importazioni totali per 228,5 Mln €.

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