Sottovoce · Capitolo 23 · Voce 2301

2301.10

2301.10: Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

Farina di carne e ciccioli

La sottovoce SA 2301.10 – farina di carne e ciccioli – rientra nella voce 2301, nel capitolo 23.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2301 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi73,2 Mln €+8,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,64 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 5,8 Mln €feb 2024: 4,4 Mln €mar 2024: 6,5 Mln €apr 2024: 6,8 Mln €mag 2024: 6,2 Mln €giu 2024: 5,2 Mln €lug 2024: 4,9 Mln €ago 2024: 5 Mln €set 2024: 5,9 Mln €ott 2024: 6,1 Mln €nov 2024: 4,5 Mln €dic 2024: 4,4 Mln €gen 2025: 5,5 Mln €feb 2025: 5,9 Mln €mar 2025: 6,1 Mln €apr 2025: 6,1 Mln €mag 2025: 6 Mln €giu 2025: 5,8 Mln €lug 2025: 6,8 Mln €ago 2025: 4,5 Mln €set 2025: 4,5 Mln €ott 2025: 5,4 Mln €nov 2025: 5,4 Mln €dic 2025: 5,5 Mln €gen 2026: 5,2 Mln €feb 2026: 6,5 Mln €mar 2026: 7,3 Mln €apr 2026: 5,6 Mln €mag 2026: 6,5 Mln €giu 2026: 6,2 Mln €lug 2026: 7,7 Mln €ago 2026: 7,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Nuova Zelanda 24,5 Mln € 33,4% +18,3%
Ucraina 12 Mln € 16,3% +10,7%
Australia 12 Mln € 16,3% +10,3%
Norvegia 8,9 Mln € 12,2% +17,9%
Regno Unito 5,8 Mln € 7,9% -44,8%
Serbia 4,9 Mln € 6,7% +9,1%
Sudafrica 1,3 Mln € 1,7% +10,8%
Argentina 1,1 Mln € 1,5% +253,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2301.10 · 3,1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 3,8 Mln USD3,8 Mln USD+20,1 Mln USD+120,2 Mln USD+> 186,2 Mln USD

Esportazioni: 89
  1. Stati Uniti: 870,7 Mln USD
  2. Australia: 206,1 Mln USD
  3. Italia: 186,2 Mln USD
  4. Germania: 183,5 Mln USD
  5. Polonia: 183,2 Mln USD
  6. Brasile: 175,9 Mln USD
  7. Spagna: 174,6 Mln USD
  8. Francia: 155,9 Mln USD
  9. Paesi Bassi: 120,2 Mln USD
  10. Regno Unito: 114,7 Mln USD
  11. Nuova Zelanda: 95,4 Mln USD
  12. Canada: 81 Mln USD
  13. Belgio: 64,1 Mln USD
  14. Argentina: 54 Mln USD
  15. Danimarca: 37,6 Mln USD
  16. Irlanda: 33,8 Mln USD
  17. Ungheria: 31,8 Mln USD
  18. Austria: 28,5 Mln USD
  19. Portogallo: 27,6 Mln USD
  20. Slovacchia: 22,8 Mln USD
  21. Paraguay: 21,5 Mln USD
  22. Cechia: 20,1 Mln USD
  23. Romania: 17,9 Mln USD
  24. Uruguay: 14,3 Mln USD
  25. Slovenia: 14,1 Mln USD
  26. Corea del Sud: 12,1 Mln USD
  27. Ucraina: 11,6 Mln USD
  28. Norvegia: 10,7 Mln USD
  29. Finlandia: 9,4 Mln USD
  30. Sudafrica: 9,3 Mln USD
  31. Tunisia: 9,2 Mln USD
  32. Lituania: 8,1 Mln USD
  33. Honduras: 7,1 Mln USD
  34. Croazia: 6,9 Mln USD
  35. Serbia: 6,7 Mln USD
  36. Iran: 6,1 Mln USD
  37. Nicaragua: 5,9 Mln USD
  38. Lettonia: 5 Mln USD
  39. Arabia Saudita: 4,9 Mln USD
  40. Grecia: 4,7 Mln USD
  41. Cile: 4,5 Mln USD
  42. Turchia: 4,2 Mln USD
  43. Malaysia: 3,9 Mln USD
  44. Thailandia: 3,8 Mln USD
  45. Svezia: 3,5 Mln USD
  46. Panama: 3,2 Mln USD
  47. Guatemala: 3,1 Mln USD
  48. India: 2 Mln USD
  49. Emirati Arabi Uniti: 1,9 Mln USD
  50. Bielorussia: 1,8 Mln USD
  51. Mauritius: 1,6 Mln USD
  52. Filippine: 1,3 Mln USD
  53. Singapore: 1,2 Mln USD
  54. Cipro: 1,2 Mln USD
  55. Vietnam: 1,2 Mln USD
  56. El Salvador: 1,2 Mln USD
  57. Bosnia ed Erzegovina: 1,1 Mln USD
  58. Cina: 1,1 Mln USD
  59. Israele: 1,1 Mln USD
  60. Bulgaria: 1,1 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 870,7 Mln USD 28,1%
2 Australia 206,1 Mln USD 6,6%
3 Italia 186,2 Mln USD 6%
4 Germania 183,5 Mln USD 5,9%
5 Polonia 183,2 Mln USD 5,9%
6 Brasile 175,9 Mln USD 5,7%
7 Spagna 174,6 Mln USD 5,6%
8 Francia 155,9 Mln USD 5%
9 Paesi Bassi 120,2 Mln USD 3,9%
10 Regno Unito 114,7 Mln USD 3,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Vietnam 422,9 Mln USD 13,6%
2 Indonesia 303,2 Mln USD 9,8%
3 Cina 256,3 Mln USD 8,3%
4 Thailandia 182,1 Mln USD 5,9%
5 Filippine 151,1 Mln USD 4,9%
6 Francia 135 Mln USD 4,4%
7 Germania 133,9 Mln USD 4,3%
8 Cile 124,2 Mln USD 4%
9 Stati Uniti 99,6 Mln USD 3,2%
10 Paesi Bassi 93,2 Mln USD 3%

Decisioni vincolanti per merci simili 3

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • 600016262 HMRC 13 ottobre 2026 – 12 ottobre 2029 · 2301 10 00 00

    meat and bone meal

  • 600016255 HMRC 1 ottobre 2026 – 30 settembre 2029 · 2301 10 00 00

    Poultry meal Form: solid, fine particles Use: feeding to farmed animals or for application to land from which such animals are to be fed

  • 600016258 HMRC 1 ottobre 2026 – 30 settembre 2029 · 2301 10 00 00

    Duck Meal Form: solid, fine particles Use: feeding pets, fur animals and aquaculture

La sottovoce 2301.10 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 2301.10 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2301.10 per 73,2 Mln € (+8% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,64 € al kg; la Nuova Zelanda ne ha fornito il 33%, davanti all’Ucraina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 3,1 Mld USD, con un calo del 12,6% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con il 28,1% del totale, davanti all’Australia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2301.10 del Sistema armonizzato (voce 2301), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «farine, polveri e agglomerati in forma di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2301.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «farine, polveri e agglomerati in forma di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2301.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «farine, polveri e agglomerati in forma di…»?

Gli Stati Uniti, con 870,7 Mln USD nel 2024 (il 28,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 186,2 Mln USD (il 6% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 89 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su «farina di carne e ciccioli»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «farina di carne e ciccioli»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Nuova Zelanda (33%), l’Ucraina (16%) e l’Australia (16%), su importazioni totali per 73,2 Mln €.

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