Sottovoce · Capitolo 26 · Voce 2620

2620.60

2620.60: contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

La sottovoce 2620.60 appartiene alla voce 2620 (scorie, ceneri e residui), nel capitolo 26.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2620 60 00 contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di mercurio
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0852/17
    Documenti
    • C071 Modulo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, alle importazioni di mercurio o miscele di mercurio di cui all'allegato I di tale regolamento
    • Y924 Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • Y770 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9 sexies).
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi136K €+4713,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione43,24 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 16 €set 2024: 211 €ott 2024: 391 €nov 2024: 357 €dic 2024: 614 €gen 2025: 119 €feb 2025: 39 €mar 2025: 223 €apr 2025: 158 €mag 2025: 146 €giu 2025: 95 €lug 2025: 90 €ago 2025: 374 €set 2025: 649 €ott 2025: 667 €nov 2025: 298 €dic 2025: 256 €gen 2026: 83K €feb 2026: 452 €mar 2026: 599 €apr 2026: 49K €mag 2026: 45 €giu 2026: 54 €lug 2026: 71 €ago 2026: 16 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 132K € 97,3% +732.766,7%
Cina 4K € 2,7% +31,4%
Regno Unito 10 € 0% —
Vanuatu 1 € 0% —
Marocco 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2620.60 · 2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 6,1K USD6,1K USD+9,8K USD+652,4K USD+> 978,2K USD

Esportazioni: 19
  1. Germania: 978,2K USD
  2. Stati Uniti: 652,4K USD
  3. Cina: 353,1K USD
  4. Sudafrica: 9,8K USD
  5. Polonia: 9,5K USD
  6. Paesi Bassi: 8,1K USD
  7. Italia: 7,4K USD
  8. Regno Unito: 6,1K USD
  9. Irlanda: 6K USD
  10. Cechia: 5,1K USD
  11. Lituania: 2,5K USD
  12. Lettonia: 1,1K USD
  13. Belgio: 300 USD
  14. Portogallo: 100 USD
  15. Singapore: 100 USD
  16. Thailandia: 100 USD
  17. Algeria: 0 USD
  18. Spagna: 0 USD
  19. Francia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 978,2K USD 47,9%
2 Stati Uniti 652,4K USD 32%
3 Cina 353,1K USD 17,3%
4 Sudafrica 9,8K USD 0,5%
5 Polonia 9,5K USD 0,5%
6 Paesi Bassi 8,1K USD 0,4%
7 Italia 7,4K USD 0,4%
8 Regno Unito 6,1K USD 0,3%
9 Irlanda 6K USD 0,3%
10 Cechia 5,1K USD 0,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Slovacchia 750,2K USD 36,8%
2 Malaysia 321,8K USD 15,8%
3 Belgio 292,8K USD 14,4%
4 Emirati Arabi Uniti 274,9K USD 13,5%
5 Italia 82,6K USD 4%
6 Spagna 64,3K USD 3,2%
7 Germania 58,5K USD 2,9%
8 Polonia 41,6K USD 2%
9 Kenya 31,5K USD 1,5%
10 Francia 20,6K USD 1%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Sanzioni · Si applica dal:

    Council Regulation (EU) 2026/506 of 23 April 2026 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

    CELEX 32026R0506 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. EU Sanzioni · Si applica dal:

    Council Regulation (EU) 2026/513 of 23 April 2026 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

    CELEX 32026R0513 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 2620.60 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 2620.60 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2620.60 nell’UE hanno raggiunto 135,6K € (+4713% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 97%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 2 Mln USD (−12,5% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Germania (978,2K USD), davanti agli Stati Uniti.

Note legali

Note di sottovoci

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2620.60 del Sistema armonizzato (voce 2620), nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2620.60 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2620.60 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro…»?

La Germania, con 978,2K USD nel 2024 (il 47,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 7,4K USD (lo 0,4% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 19 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2620.60?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (97%), la Cina (3%) e il Regno Unito (0%), su importazioni totali per 135,6K €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)