Sottovoce · Capitolo 28 · Voce 2845

2845.30

2845.30: litio arricchito in litio-6 e suoi composti

La sottovoce 2845.30 appartiene alla voce 2845 (isotopi diversi da quelli della voce 2844), nel capitolo 28.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 5,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2845 30 00 litio arricchito in litio-6 e suoi composti 5,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—5,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,4%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi53K €-42,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione398,48 € al kg
Aliquota preferenziale7%
gen 2024: 6K €feb 2024: 17K €mar 2024: 12K €apr 2024: 5K €mag 2024: 17K €giu 2024: 2K €lug 2024: 2K €ago 2024: 55K €set 2024: 9K €ott 2024: 13K €nov 2024: 14K €dic 2024: 908 €gen 2025: 2K €feb 2025: 1K €mar 2025: 3K €apr 2025: 29K €mag 2025: 5K €giu 2025: 4K €lug 2025: 7K €ago 2025: 3K €set 2025: 1K €ott 2025: 811 €nov 2025: 3K €dic 2025: 25K €gen 2026: 2K €feb 2026: 6K €mar 2026: 932 €apr 2026: 8K €mag 2026: 836 €giu 2026: 903 €lug 2026: 1K €ago 2026: 3K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 48K € 91,6% -36,5%
Cina 4K € 7,1% +17,9%
Regno Unito 713 € 1,4% -89,3%
Australia 0 € 0% -100%
Russia 0 € 0% -100%
Turchia 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2845.30 · 474K USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2K USD2K USD+25K USD+62K USD+> 280K USD

Esportazioni: 17
  1. Stati Uniti: 280K USD
  2. Germania: 62K USD
  3. Cina: 58K USD
  4. Giappone: 25K USD
  5. Svizzera: 17K USD
  6. Regno Unito: 14K USD
  7. Italia: 9K USD
  8. Francia: 2K USD
  9. Sudafrica: 2K USD
  10. Canada: 2K USD
  11. Turchia: 1K USD
  12. Russia: 600 USD
  13. Belgio: 500 USD
  14. Spagna: 300 USD
  15. Croazia: 200 USD
  16. Bulgaria: 100 USD
  17. India: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 280K USD 59,1%
2 Germania 62K USD 13%
3 Cina 58K USD 12,2%
4 Giappone 25K USD 5,3%
5 Svizzera 17K USD 3,6%
6 Regno Unito 14K USD 3%
7 Italia 9K USD 1,8%
8 Francia 2K USD 0,5%
9 Sudafrica 2K USD 0,5%
10 Canada 2K USD 0,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 105K USD 22,2%
2 Corea del Sud 55K USD 11,5%
3 Indonesia 46K USD 9,7%
4 Belgio 44K USD 9,3%
5 Svizzera 42K USD 8,8%
6 Polonia 32K USD 6,8%
7 Kazakistan 26K USD 5,4%
8 Francia 24K USD 5%
9 Italia 23K USD 4,9%
10 Cina 23K USD 4,9%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

  2. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 2845.90.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 2845.30 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 5,5%.

La sottovoce 2845.30 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 5,5%.

148 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 5,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2845.30 nell’UE hanno raggiunto 52,6K € (−43% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 92%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 474K USD (−81,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (280K USD), davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «litio arricchito in litio-6 e suoi composti»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2845.30 del Sistema armonizzato (voce 2845), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «litio arricchito in litio-6 e suoi composti» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2845.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «litio arricchito in litio-6 e suoi composti» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2845.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «litio arricchito in litio-6 e suoi composti»?

Gli Stati Uniti, con 280K USD nel 2024 (il 59,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 9K USD (l’1,8% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 17 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2845.30?

148 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 5,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2845.30?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (92%), la Cina (7%) e il Regno Unito (1%), su importazioni totali per 52,6K €.

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