Sottovoce · Capitolo 29 · Voce 2903

2903.43

2903.43: Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoretano (HFC-152) e 1,1-difluoretano (HFC-152a)

2903.43 è una sottovoce a sei cifre della voce 2903, derivati alogenati degli idrocarburi, capitolo 29.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 5,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2903 43 00 Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoretano (HFC-152) e 1,1-difluoretano (HFC-152a) 5,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—5,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

2%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,4%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi6,1 Mln €-32,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,04 € al kg
Aliquota preferenziale22%22% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 660K €feb 2024: 943K €mar 2024: 270K €apr 2024: 775K €mag 2024: 939K €giu 2024: 539K €lug 2024: 957K €ago 2024: 944K €set 2024: 1,6 Mln €ott 2024: 691K €nov 2024: 1,5 Mln €dic 2024: 649K €gen 2025: 727K €feb 2025: 353K €mar 2025: 624K €apr 2025: 816K €mag 2025: 523K €giu 2025: 191K €lug 2025: 830K €ago 2025: 610K €set 2025: 504K €ott 2025: 462K €nov 2025: 520K €dic 2025: 511K €gen 2026: 547K €feb 2026: 600K €mar 2026: 241K €apr 2026: 648K €mag 2026: 406K €giu 2026: 873K €lug 2026: 609K €ago 2026: 221K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 3,1 Mln € 49,7% -52,8%
Stati Uniti 1,7 Mln € 27,3% +23,6%
Regno Unito 1 Mln € 16,6% +106,1%
Corea del Sud 394K € 6,4% +4,3%
Emirati Arabi Uniti 0 € 0% -100%
RAS di Hong Kong 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2903.43 · 186,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 126,1K USD126,1K USD+1,7 Mln USD+11,9 Mln USD+> 115,9 Mln USD

Esportazioni: 29
  1. Cina: 115,9 Mln USD
  2. Stati Uniti: 34,6 Mln USD
  3. Corea del Sud: 11,9 Mln USD
  4. Giappone: 6 Mln USD
  5. Lettonia: 5,4 Mln USD
  6. Regno Unito: 4,4 Mln USD
  7. Spagna: 2,7 Mln USD
  8. Taiwan: 1,7 Mln USD
  9. Italia: 1,2 Mln USD
  10. Paesi Bassi: 705,1K USD
  11. Messico: 326,4K USD
  12. Singapore: 266,3K USD
  13. Costa Rica: 226,9K USD
  14. Turchia: 130,4K USD
  15. Emirati Arabi Uniti: 126,1K USD
  16. Germania: 121,7K USD
  17. Belgio: 82,9K USD
  18. Irlanda: 74,8K USD
  19. Canada: 74,4K USD
  20. Francia: 56,2K USD
  21. India: 54,2K USD
  22. RAS di Hong Kong: 53,2K USD
  23. Thailandia: 44,6K USD
  24. Sudafrica: 33K USD
  25. Cechia: 8,3K USD
  26. Finlandia: 1,1K USD
  27. Australia: 500 USD
  28. Polonia: 100 USD
  29. Svezia: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 115,9 Mln USD 62,2%
2 Stati Uniti 34,6 Mln USD 18,6%
3 Corea del Sud 11,9 Mln USD 6,4%
4 Giappone 6 Mln USD 3,2%
5 Lettonia 5,4 Mln USD 2,9%
6 Regno Unito 4,4 Mln USD 2,4%
7 Spagna 2,7 Mln USD 1,5%
8 Taiwan 1,7 Mln USD 0,9%
9 Italia 1,2 Mln USD 0,7%
10 Paesi Bassi 705,1K USD 0,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 44,8 Mln USD 24,1%
2 Messico 28,7 Mln USD 15,4%
3 Corea del Sud 11,8 Mln USD 6,3%
4 India 11,8 Mln USD 6,3%
5 Giappone 11,3 Mln USD 6,1%
6 Cina 11,2 Mln USD 6%
7 Canada 10 Mln USD 5,4%
8 Taiwan 9,4 Mln USD 5%
9 Spagna 5,5 Mln USD 3%
10 Italia 5,1 Mln USD 2,7%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 2903.39.

La sottovoce 2903.43 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 5,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2903.43 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 5,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 5,5%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2903.43 per 6,1 Mln € (−32% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,04 € al kg; la Cina ne ha fornito il 50%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 186,3 Mln USD, con un aumento del 10,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 62,2% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «fluorometano»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2903.43 del Sistema armonizzato (voce 2903), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «fluorometano» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2903.43 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «fluorometano» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2903.43 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «fluorometano»?

La Cina, con 115,9 Mln USD nel 2024 (il 62,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,2 Mln USD (lo 0,7% del totale mondiale) e si colloca al 9º posto su 29 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2903.43?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 5,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2903.43?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (50%), gli Stati Uniti (27%) e il Regno Unito (17%), su importazioni totali per 6,1 Mln €.