Sottovoce · Capitolo 29 · Voce 2903

2903.47

2903.47: 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) e 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca)

2903.47 è una sottovoce a sei cifre della voce 2903, derivati alogenati degli idrocarburi, capitolo 29.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 5,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2903 47 00 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) e 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca) 5,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—5,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

2%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,4%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi3K €-94,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione43,23 € al kg
gen 2024: 127K €ago 2024: 246 €set 2024: 334 €ott 2024: 392 €nov 2024: 532 €dic 2024: 827 €gen 2025: 120 €feb 2025: 151 €mar 2025: 286 €apr 2025: 133 €mag 2025: 300 €giu 2025: 124 €lug 2025: 53K €ago 2025: 482 €set 2025: 436 €ott 2025: 403 €nov 2025: 437 €dic 2025: 236 €gen 2026: 318 €feb 2026: 433 €mar 2026: 368 €apr 2026: 225 €mag 2026: 95 €giu 2026: 65 €lug 2026: 115 €ago 2026: 25 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 3K € 100% -94,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2903.47 · 66 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 112,3K USD112,3K USD+547,8K USD+3,8 Mln USD+> 51,7 Mln USD

Esportazioni: 23
  1. Cina: 51,7 Mln USD
  2. Stati Uniti: 6,1 Mln USD
  3. Giappone: 3,8 Mln USD
  4. Irlanda: 1,1 Mln USD
  5. Singapore: 838,6K USD
  6. Regno Unito: 547,8K USD
  7. Paesi Bassi: 523,8K USD
  8. Lituania: 512,7K USD
  9. Slovacchia: 292,3K USD
  10. Canada: 156,7K USD
  11. Italia: 144,8K USD
  12. Messico: 112,3K USD
  13. Germania: 83,4K USD
  14. Indonesia: 51K USD
  15. Ungheria: 23,7K USD
  16. India: 16,7K USD
  17. RAS di Hong Kong: 13,2K USD
  18. Malaysia: 9,1K USD
  19. Francia: 3,4K USD
  20. Spagna: 1,3K USD
  21. Austria: 800 USD
  22. Svezia: 400 USD
  23. Belgio: 300 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 51,7 Mln USD 78,3%
2 Stati Uniti 6,1 Mln USD 9,2%
3 Giappone 3,8 Mln USD 5,7%
4 Irlanda 1,1 Mln USD 1,7%
5 Singapore 838,6K USD 1,3%
6 Regno Unito 547,8K USD 0,8%
7 Paesi Bassi 523,8K USD 0,8%
8 Lituania 512,7K USD 0,8%
9 Slovacchia 292,3K USD 0,4%
10 Canada 156,7K USD 0,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Corea del Sud 30,2 Mln USD 45,7%
2 Stati Uniti 14,4 Mln USD 21,8%
3 Messico 3,5 Mln USD 5,3%
4 India 2,9 Mln USD 4,3%
5 Regno Unito 2,6 Mln USD 3,9%
6 Indonesia 2 Mln USD 3,1%
7 Turchia 1,6 Mln USD 2,5%
8 Thailandia 1,1 Mln USD 1,6%
9 Israele 1,1 Mln USD 1,6%
10 Singapore 844,3K USD 1,3%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 2903.39.

La sottovoce 2903.47 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 5,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2903.47 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 5,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 5,5%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2903.47 per 3,2K € (−94% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 43,23 € al kg; la Cina ne ha fornito il 100%.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 66 Mln USD, con un calo del 24,5% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 78,3% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «1,1,1,3,3-Pentafluoropropano»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2903.47 del Sistema armonizzato (voce 2903), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «1,1,1,3,3-Pentafluoropropano» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2903.47 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «1,1,1,3,3-Pentafluoropropano» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2903.47 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «1,1,1,3,3-Pentafluoropropano»?

La Cina, con 51,7 Mln USD nel 2024 (il 78,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 144,8K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 11º posto su 23 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2903.47?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 5,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2903.47?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (100%), su importazioni totali per 3,2K €.

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