Sottovoce · Capitolo 29 · Voce 2903

2903.73

2903.73: Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti: diclorofluoroetani (HCFC-141, 141b)

Designazione ufficiale Diclorofluoroetani (HCFC-141, 141b)

La sottovoce 2903.73 appartiene alla voce 2903 (derivati alogenati degli idrocarburi), nel capitolo 29.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 5,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2903 73 00 Diclorofluoroetani (HCFC-141, 141b) 5,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y786 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come materia prima [articoli 6 e 13.1, lettera a) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera b) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y787 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come agenti di fabbricazione [articoli 7 e 13.1, lettera b) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera c) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y795 Merci importate in relazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2024/590, relativo alla produzione di trifluorometano, come sottoprodotto
    • C701 Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590), accompagnato da una dichiarazione di conformità comprendente la prova delle modalità vincolanti per la restituzione dei contenitori ai fini della ricarica (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/590)
    • Y796 Contenitori etichettati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/590 e contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono per gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del regolamento (UE) 2024/590
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—5,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

2%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,4%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi3K €+1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione42,71 € al kg
set 2024: 324 €ott 2024: 275 €nov 2024: 406 €dic 2024: 634 €gen 2025: 251 €feb 2025: 17 €mar 2025: 184 €apr 2025: 312 €mag 2025: 167 €giu 2025: 64 €lug 2025: 166 €ago 2025: 372 €set 2025: 428 €ott 2025: 420 €nov 2025: 448 €dic 2025: 158 €gen 2026: 376 €feb 2026: 344 €mar 2026: 523 €apr 2026: 254 €mag 2026: 145 €giu 2026: 80 €lug 2026: 14 €ago 2026: 13 € 20252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 3K € 100% +1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2903.73 · 14 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 11K USD11K USD+53K USD+481K USD+> 14 Mln USD

Esportazioni: 12
  1. Cina: 14 Mln USD
  2. Canada: 481K USD
  3. Stati Uniti: 53K USD
  4. Spagna: 47K USD
  5. Singapore: 32K USD
  6. Emirati Arabi Uniti: 11K USD
  7. India: 4K USD
  8. RAS di Hong Kong: 3K USD
  9. Russia: 2K USD
  10. Paesi Bassi: 700 USD
  11. Giappone: 500 USD
  12. Brasile: 200 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 14 Mln USD 95,6%
2 Canada 481K USD 3,3%
3 Stati Uniti 53K USD 0,4%
4 Spagna 47K USD 0,3%
5 Singapore 32K USD 0,2%
6 Emirati Arabi Uniti 11K USD 0,1%
7 India 4K USD 0%
8 RAS di Hong Kong 3K USD 0%
9 Russia 2K USD 0%
10 Paesi Bassi 700 USD 0%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Corea del Sud 5 Mln USD 34,6%
2 Emirati Arabi Uniti 3 Mln USD 21,6%
3 Brasile 2 Mln USD 11,2%
4 Argentina 1 Mln USD 9,9%
5 Thailandia 955K USD 6,6%
6 Siria 485K USD 3,4%
7 Stati Uniti 481K USD 3,3%
8 Venezuela 245K USD 1,7%
9 Filippine 170K USD 1,2%
10 Pakistan 137K USD 1%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 2903.73 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 5,5%.

La sottovoce 2903.73 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 5,5%.

140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 5,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2903.73 nell’UE hanno raggiunto 3,2K € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 100%.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 14 Mln USD (−27,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (14 Mln USD), davanti al Canada.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2903.73 del Sistema armonizzato (voce 2903), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «derivati alogenati degli idrocarburi aciclici…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2903.73 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «derivati alogenati degli idrocarburi aciclici…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2903.73 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «derivati alogenati degli idrocarburi aciclici…»?

La Cina, con 14 Mln USD nel 2024 (il 95,6% delle esportazioni mondiali).

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2903.73?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 5,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2903.73?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (100%), su importazioni totali per 3,2K €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)