Sottovoce · Capitolo 29 · Voce 2906

2906.13

2906.13: Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: steroli e inositoli

Designazione ufficiale Steroli e inositoli

2906.13 è una sottovoce a sei cifre della voce 2906, alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, capitolo 29.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente – 5,5% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2906 13 Steroli e inositoli:
  2. 2906 13 10 Steroli 5,5%—
  3. 2906 13 90 Inositoli Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente – 5,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,4%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi37,9 Mln €-12,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione11,87 € al kg
Aliquota preferenziale11%
gen 2024: 2,7 Mln €feb 2024: 7,8 Mln €mar 2024: 5,6 Mln €apr 2024: 3,5 Mln €mag 2024: 3,8 Mln €giu 2024: 2,8 Mln €lug 2024: 3,5 Mln €ago 2024: 4,1 Mln €set 2024: 2,4 Mln €ott 2024: 2,8 Mln €nov 2024: 6,8 Mln €dic 2024: 3,8 Mln €gen 2025: 2,3 Mln €feb 2025: 2,8 Mln €mar 2025: 3,3 Mln €apr 2025: 3,4 Mln €mag 2025: 2,8 Mln €giu 2025: 2,1 Mln €lug 2025: 2,7 Mln €ago 2025: 7,9 Mln €set 2025: 1,2 Mln €ott 2025: 2,3 Mln €nov 2025: 2,4 Mln €dic 2025: 2,5 Mln €gen 2026: 6,8 Mln €feb 2026: 1,6 Mln €mar 2026: 3,5 Mln €apr 2026: 2,2 Mln €mag 2026: 2,9 Mln €giu 2026: 5,3 Mln €lug 2026: 2,6 Mln €ago 2026: 4,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 23,9 Mln € 63% -17,7%
Corea del Sud 4,3 Mln € 11,3% +21,2%
Regno Unito 3,8 Mln € 10% -31,8%
Stati Uniti 2,3 Mln € 6,1% -0,1%
India 1,9 Mln € 5,1% +382,1%
Giappone 1,4 Mln € 3,6% -32,7%
Svizzera 68K € 0,2% -41,7%
Sudafrica 59K € 0,2% +57,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2906.13 · 315 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 121K USD121K USD+1 Mln USD+9 Mln USD+> 44 Mln USD

Esportazioni: 66
  1. Cina: 139 Mln USD
  2. Stati Uniti: 44 Mln USD
  3. Paesi Bassi: 25 Mln USD
  4. Germania: 21 Mln USD
  5. Spagna: 19 Mln USD
  6. Giappone: 15 Mln USD
  7. Irlanda: 9 Mln USD
  8. India: 9 Mln USD
  9. Regno Unito: 8 Mln USD
  10. Corea del Sud: 5 Mln USD
  11. Francia: 5 Mln USD
  12. Finlandia: 3 Mln USD
  13. Brasile: 2 Mln USD
  14. Belgio: 2 Mln USD
  15. Perù: 1 Mln USD
  16. Giordania: 1 Mln USD
  17. Svizzera: 870K USD
  18. Italia: 772K USD
  19. Ecuador: 748K USD
  20. Canada: 577K USD
  21. Singapore: 507K USD
  22. Polonia: 506K USD
  23. Thailandia: 374K USD
  24. Cile: 275K USD
  25. Sudafrica: 270K USD
  26. Danimarca: 197K USD
  27. RAS di Hong Kong: 169K USD
  28. Turchia: 129K USD
  29. Austria: 126K USD
  30. Slovacchia: 125K USD
  31. Argentina: 121K USD
  32. Slovenia: 115K USD
  33. Romania: 106K USD
  34. Costa Rica: 84K USD
  35. Israele: 68K USD
  36. Cechia: 56K USD
  37. Ungheria: 47K USD
  38. Lettonia: 43K USD
  39. Lituania: 38K USD
  40. Svezia: 25K USD
  41. Malaysia: 23K USD
  42. Pakistan: 23K USD
  43. Grecia: 21K USD
  44. Messico: 18K USD
  45. Nuova Zelanda: 17K USD
  46. Colombia: 11K USD
  47. Croazia: 10K USD
  48. Ucraina: 10K USD
  49. Australia: 10K USD
  50. Emirati Arabi Uniti: 7K USD
  51. Kazakistan: 7K USD
  52. Indonesia: 4K USD
  53. Serbia: 3K USD
  54. Guatemala: 2K USD
  55. Portogallo: 2K USD
  56. Estonia: 2K USD
  57. Taiwan: 1K USD
  58. Paraguay: 1K USD
  59. Bulgaria: 300 USD
  60. Filippine: 200 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 139 Mln USD 44,1%
2 Stati Uniti 44 Mln USD 14%
3 Paesi Bassi 25 Mln USD 8%
4 Germania 21 Mln USD 6,6%
5 Spagna 19 Mln USD 6,1%
6 Giappone 15 Mln USD 4,8%
7 Irlanda 9 Mln USD 3%
8 India 9 Mln USD 3%
9 Regno Unito 8 Mln USD 2,4%
10 Corea del Sud 5 Mln USD 1,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 39 Mln USD 12,4%
2 Ecuador 38 Mln USD 12%
3 Stati Uniti 27 Mln USD 8,7%
4 Germania 25 Mln USD 7,8%
5 Paesi Bassi 20 Mln USD 6,2%
6 Belgio 13 Mln USD 4%
7 Corea del Sud 12 Mln USD 3,8%
8 Italia 10 Mln USD 3,3%
9 Spagna 10 Mln USD 3%
10 Finlandia 8 Mln USD 2,6%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H261078 U.S. CBP 2 maggio 2016 · 2906.13.50.00

    Protest and Application for Further Review No. 1601-14-100187; Classification of phytostanol prills

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 2906.13 si articola in 2 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 5,5%. Una di esse è esente da dazio.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 2906.13 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 5,5% (media del 2,8%). Una di esse è esente da dazio.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 5,5%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2906.13 per 37,9 Mln € (−12% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 11,87 € al kg; la Cina ne ha fornito il 63%, davanti alla Corea del Sud.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 315 Mln USD, con un calo del 19,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 44,1% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2906.13 del Sistema armonizzato (voce 2906), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2906.13 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 5,5% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2906.13 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 5,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici»?

La Cina, con 139 Mln USD nel 2024 (il 44,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 772K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 18º posto su 66 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2906.13?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (63%), la Corea del Sud (11%) e il Regno Unito (10%), su importazioni totali per 37,9 Mln €.

Scarica in CSV