Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3822

3822.11

3822.11: Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi: per la malaria

Designazione ufficiale Per la malaria

3822.11 è una sottovoce a sei cifre della voce 3822, reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per…, capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3822 11 00 Per la malaria Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi11,9 Mln €-0,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione544,68 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 947K €feb 2024: 859K €mar 2024: 627K €apr 2024: 1,2 Mln €mag 2024: 686K €giu 2024: 990K €lug 2024: 1,4 Mln €ago 2024: 799K €set 2024: 800K €ott 2024: 1,5 Mln €nov 2024: 1,2 Mln €dic 2024: 1,4 Mln €gen 2025: 774K €feb 2025: 655K €mar 2025: 1,2 Mln €apr 2025: 1,1 Mln €mag 2025: 850K €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 702K €ago 2025: 690K €set 2025: 731K €ott 2025: 597K €nov 2025: 1,3 Mln €dic 2025: 1,2 Mln €gen 2026: 648K €feb 2026: 1 Mln €mar 2026: 1,1 Mln €apr 2026: 1,1 Mln €mag 2026: 993K €giu 2026: 1,1 Mln €lug 2026: 728K €ago 2026: 1,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 10,7 Mln € 89,9% -4,4%
Regno Unito 524K € 4,4% +63,9%
Cina 192K € 1,6% +3,6%
Svizzera 190K € 1,6% +199,3%
Giappone 80K € 0,7% +156,4%
Corea del Sud 71K € 0,6% +121,7%
Messico 39K € 0,3% —
Australia 31K € 0,3% +150,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3822.11 · 308,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 61,6K USD61,6K USD+2 Mln USD+6,7 Mln USD+> 33,7 Mln USD

Esportazioni: 96
  1. Stati Uniti: 73,3 Mln USD
  2. India: 69,4 Mln USD
  3. Corea del Sud: 33,7 Mln USD
  4. Regno Unito: 16,7 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 15,4 Mln USD
  6. Germania: 12,7 Mln USD
  7. Belgio: 11,4 Mln USD
  8. Francia: 11 Mln USD
  9. Cina: 9,6 Mln USD
  10. Irlanda: 6,7 Mln USD
  11. Spagna: 4,8 Mln USD
  12. Italia: 4,5 Mln USD
  13. Svezia: 4 Mln USD
  14. Sudafrica: 3,2 Mln USD
  15. Australia: 3,2 Mln USD
  16. Danimarca: 2,9 Mln USD
  17. Giappone: 2,8 Mln USD
  18. Norvegia: 2,5 Mln USD
  19. Canada: 2,5 Mln USD
  20. Singapore: 2,3 Mln USD
  21. Austria: 2,2 Mln USD
  22. Estonia: 2 Mln USD
  23. Thailandia: 2 Mln USD
  24. Finlandia: 1,1 Mln USD
  25. Svizzera: 1,1 Mln USD
  26. Egitto: 1 Mln USD
  27. Slovenia: 940,5K USD
  28. Cechia: 860,3K USD
  29. RAS di Hong Kong: 748,3K USD
  30. Ungheria: 629,4K USD
  31. Lituania: 476,5K USD
  32. Polonia: 462K USD
  33. Malaysia: 344,5K USD
  34. Lettonia: 282,9K USD
  35. Taiwan: 251,5K USD
  36. Etiopia: 226,3K USD
  37. Turchia: 180,2K USD
  38. Ecuador: 154,9K USD
  39. Kenya: 145,6K USD
  40. Lussemburgo: 143,3K USD
  41. Brasile: 121,9K USD
  42. Emirati Arabi Uniti: 118,8K USD
  43. Portogallo: 102,9K USD
  44. Giordania: 73,3K USD
  45. Corea del Nord: 63,4K USD
  46. Bulgaria: 61,6K USD
  47. Israele: 56K USD
  48. Romania: 48,7K USD
  49. Iran: 45,2K USD
  50. Croazia: 37,2K USD
  51. Nuova Zelanda: 33,4K USD
  52. Costa d’Avorio: 33,1K USD
  53. Slovacchia: 32,4K USD
  54. Grecia: 28,1K USD
  55. Niger: 20,7K USD
  56. Mauritius: 19,7K USD
  57. Indonesia: 19,6K USD
  58. Russia: 17,4K USD
  59. Vietnam: 14K USD
  60. Messico: 13,2K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 73,3 Mln USD 23,7%
2 India 69,4 Mln USD 22,5%
3 Corea del Sud 33,7 Mln USD 10,9%
4 Regno Unito 16,7 Mln USD 5,4%
5 Paesi Bassi 15,4 Mln USD 5%
6 Germania 12,7 Mln USD 4,1%
7 Belgio 11,4 Mln USD 3,7%
8 Francia 11 Mln USD 3,6%
9 Cina 9,6 Mln USD 3,1%
10 Irlanda 6,7 Mln USD 2,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Egitto 19,3 Mln USD 6,3%
2 Messico 18,2 Mln USD 5,9%
3 Francia 14,7 Mln USD 4,7%
4 Irlanda 12,6 Mln USD 4,1%
5 Tanzania 11,5 Mln USD 3,7%
6 Stati Uniti 11,4 Mln USD 3,7%
7 Filippine 11,3 Mln USD 3,7%
8 Etiopia 10,6 Mln USD 3,4%
9 Paesi Bassi 9,9 Mln USD 3,2%
10 Germania 9,9 Mln USD 3,2%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3002.11, 3002.13, 3002.14, 3002.15.

La sottovoce 3822.11 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3822.11 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3822.11 per 11,9 Mln € (−0% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 544,68 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 90%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 308,8 Mln USD, con un calo del 12% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con il 23,7% del totale, davanti all’India.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3822.11 del Sistema armonizzato (voce 3822), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «reattivi per diagnostica o da laboratorio su…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3822.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «reattivi per diagnostica o da laboratorio su…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3822.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «reattivi per diagnostica o da laboratorio su…»?

Gli Stati Uniti, con 73,3 Mln USD nel 2024 (il 23,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4,5 Mln USD (l’1,5% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 96 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3822.11?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (90%), il Regno Unito (4%) e la Cina (2%), su importazioni totali per 11,9 Mln €.

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