Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3825

3825.10

3825.10: Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle: rifiuti urbani

Designazione ufficiale Rifiuti urbani

3825.10 è una sottovoce a sei cifre della voce 3825, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3825 10 00 Rifiuti urbani 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi31,4 Mln €+7,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,02 € al kg
Aliquota preferenziale73%
gen 2024: 1,6 Mln €feb 2024: 2,6 Mln €mar 2024: 3,4 Mln €apr 2024: 2,5 Mln €mag 2024: 2,7 Mln €giu 2024: 2,3 Mln €lug 2024: 2,1 Mln €ago 2024: 2,3 Mln €set 2024: 1,7 Mln €ott 2024: 2,2 Mln €nov 2024: 2 Mln €dic 2024: 1,2 Mln €gen 2025: 1,8 Mln €feb 2025: 2,7 Mln €mar 2025: 2,7 Mln €apr 2025: 2,5 Mln €mag 2025: 3,3 Mln €giu 2025: 2,6 Mln €lug 2025: 3,4 Mln €ago 2025: 3,1 Mln €set 2025: 2,7 Mln €ott 2025: 2,9 Mln €nov 2025: 3,1 Mln €dic 2025: 2,7 Mln €gen 2026: 2,6 Mln €feb 2026: 2,7 Mln €mar 2026: 3 Mln €apr 2026: 2,9 Mln €mag 2026: 2,5 Mln €giu 2026: 2,4 Mln €lug 2026: 1,9 Mln €ago 2026: 2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 25,2 Mln € 80,1% +1,9%
XC 3,3 Mln € 10,4% +19,7%
Islanda 1,7 Mln € 5,3% +27.873,7%
Svizzera 986K € 3,1% +10,5%
Norvegia 211K € 0,7% -70,4%
Gibilterra 82K € 0,3% +7,4%
Stati Uniti 12K € 0% +106,2%
Andorra 1K € 0% -40,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3825.10 · 77,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 32,3K USD32,3K USD+665K USD+4,1 Mln USD+> 7 Mln USD

Esportazioni: 58
  1. Regno Unito: 30,3 Mln USD
  2. Danimarca: 7 Mln USD
  3. Germania: 6,7 Mln USD
  4. Italia: 6,1 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 4,6 Mln USD
  6. Canada: 4,1 Mln USD
  7. Finlandia: 3,2 Mln USD
  8. Svizzera: 3,1 Mln USD
  9. Austria: 3 Mln USD
  10. Slovenia: 2,7 Mln USD
  11. Estonia: 986K USD
  12. Grecia: 970K USD
  13. Norvegia: 873,3K USD
  14. Stati Uniti: 665K USD
  15. Spagna: 664,1K USD
  16. Francia: 417K USD
  17. Giappone: 411,7K USD
  18. Islanda: 370,9K USD
  19. Cina: 198K USD
  20. Polonia: 136,1K USD
  21. Ungheria: 123,8K USD
  22. Malta: 88,9K USD
  23. Thailandia: 73,3K USD
  24. Polinesia Francese: 63,1K USD
  25. Cechia: 54K USD
  26. Singapore: 37,8K USD
  27. Indonesia: 32,3K USD
  28. Marocco: 28,3K USD
  29. Irlanda: 28,1K USD
  30. Gibilterra: 25,5K USD
  31. Svezia: 24,6K USD
  32. Bahamas: 15,1K USD
  33. Messico: 14,5K USD
  34. Slovacchia: 14,5K USD
  35. Emirati Arabi Uniti: 11,4K USD
  36. Belgio: 10,7K USD
  37. India: 10K USD
  38. Australia: 6,2K USD
  39. Croazia: 6,2K USD
  40. Sri Lanka: 3,6K USD
  41. Panama: 2,3K USD
  42. Romania: 2,3K USD
  43. Sudafrica: 2,3K USD
  44. Kenya: 1,6K USD
  45. Lussemburgo: 1,3K USD
  46. Bosnia ed Erzegovina: 1,1K USD
  47. Serbia: 1K USD
  48. Malaysia: 900 USD
  49. Nigeria: 800 USD
  50. Filippine: 600 USD
  51. Lettonia: 300 USD
  52. Cipro: 100 USD
  53. Portogallo: 100 USD
  54. Aruba: 0 USD
  55. Bulgaria: 0 USD
  56. Groenlandia: 0 USD
  57. RAS di Hong Kong: 0 USD
  58. Lituania: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Regno Unito 30,3 Mln USD 39,3%
2 Danimarca 7 Mln USD 9,1%
3 Germania 6,7 Mln USD 8,7%
4 Italia 6,1 Mln USD 7,8%
5 Paesi Bassi 4,6 Mln USD 6%
6 Canada 4,1 Mln USD 5,3%
7 Finlandia 3,2 Mln USD 4,2%
8 Svizzera 3,1 Mln USD 4%
9 Austria 3 Mln USD 3,9%
10 Slovenia 2,7 Mln USD 3,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svezia 29,9 Mln USD 38,7%
2 Lettonia 7,5 Mln USD 9,7%
3 Paesi Bassi 5 Mln USD 6,5%
4 Stati Uniti 4,3 Mln USD 5,6%
5 Italia 4,2 Mln USD 5,4%
6 Norvegia 3,3 Mln USD 4,3%
7 Germania 3,2 Mln USD 4,2%
8 Bosnia ed Erzegovina 2,9 Mln USD 3,8%
9 Svizzera 1,8 Mln USD 2,4%
10 Bulgaria 1,7 Mln USD 2,2%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 3825.10 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3825.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 148 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3825.10 per 31,4 Mln € (+8% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,02 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito l’80%, davanti allo XC.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 77,1 Mln USD, con un calo del 6,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Regno Unito, con il 39,3% del totale, davanti alla Danimarca.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «prodotti residuali delle industrie chimiche o delle»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3825.10 del Sistema armonizzato (voce 3825), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «prodotti residuali delle industrie chimiche o…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3825.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «prodotti residuali delle industrie chimiche o…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3825.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «prodotti residuali delle industrie chimiche o…»?

Il Regno Unito, con 30,3 Mln USD nel 2024 (il 39,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 6,1 Mln USD (il 7,8% del totale mondiale) e si colloca al 4º posto su 58 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 3825.10?

148 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3825.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (80%), lo XC (10%) e l’Islanda (5%), su importazioni totali per 31,4 Mln €.

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