Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3827

3827.62

3827.62: altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 55 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC- 125) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)

La sottovoce 3827.62 appartiene alla voce 3827 (miscele contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano), nel capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3827 62 00 altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 55 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC- 125) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO) 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 62 00 10 Containing only 1,1,1-trifluoroethane and pentafluoroethane
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 62 00 30 Containing only difluoromethane and pentafluoroethane
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 62 00 50 R422D (containing 65,1|% of pentafluoroethane (HFC-125), 31,5|% of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) and 3,4|% of isobutane)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 62 00 60 R419A (containing 77|% of pentafluoroethane (HFC-125), 19|% of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a), and 4|% of dimethyl ether (R-E170))
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 62 00 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 7

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi167K €+72.966,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione8,30 € al kg
Aliquota preferenziale1%
mar 2025: 229 €set 2025: 1K €ott 2025: 41 €nov 2025: 8 €dic 2025: 53 €gen 2026: 69 €feb 2026: 296 €mar 2026: 2K €apr 2026: 357 €mag 2026: 39 €giu 2026: 2K €lug 2026: 160K €ago 2026: 1K € 2026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 162K € 96,7% —
Regno Unito 5K € 3,3% +2283,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3827.62 · 46,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 265,1K USD265,1K USD+1,3 Mln USD+3,2 Mln USD+> 28,1 Mln USD

Esportazioni: 28
  1. Cina: 28,1 Mln USD
  2. Cechia: 5,1 Mln USD
  3. Paesi Bassi: 3,2 Mln USD
  4. Germania: 2,1 Mln USD
  5. Francia: 1,5 Mln USD
  6. Finlandia: 1,4 Mln USD
  7. Stati Uniti: 1,3 Mln USD
  8. Ungheria: 819,3K USD
  9. Lituania: 666,5K USD
  10. Grecia: 583,2K USD
  11. Svezia: 360,5K USD
  12. Regno Unito: 354,4K USD
  13. Estonia: 270,4K USD
  14. Spagna: 265,1K USD
  15. Slovenia: 185,4K USD
  16. Italia: 139,2K USD
  17. Slovacchia: 125,4K USD
  18. Polonia: 107,4K USD
  19. Belgio: 84,5K USD
  20. Marocco: 76,2K USD
  21. RAS di Hong Kong: 64K USD
  22. Portogallo: 23,6K USD
  23. Austria: 17,2K USD
  24. Messico: 10,6K USD
  25. Turchia: 10,3K USD
  26. Brasile: 7,4K USD
  27. Sudafrica: 4,1K USD
  28. Croazia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 28,1 Mln USD 59,8%
2 Cechia 5,1 Mln USD 10,8%
3 Paesi Bassi 3,2 Mln USD 6,9%
4 Germania 2,1 Mln USD 4,6%
5 Francia 1,5 Mln USD 3,2%
6 Finlandia 1,4 Mln USD 2,9%
7 Stati Uniti 1,3 Mln USD 2,8%
8 Ungheria 819,3K USD 1,7%
9 Lituania 666,5K USD 1,4%
10 Grecia 583,2K USD 1,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 25 Mln USD 53,2%
2 Germania 4,2 Mln USD 9%
3 Italia 3,7 Mln USD 7,8%
4 Svezia 2,3 Mln USD 4,9%
5 Austria 1,7 Mln USD 3,7%
6 Francia 1,3 Mln USD 2,8%
7 Canada 1,1 Mln USD 2,3%
8 Polonia 968,7K USD 2,1%
9 Argentina 950K USD 2%
10 Israele 847K USD 1,8%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3824.78.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3827.62 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3827.62 comprende 7 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

149 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3827.62 nell’UE hanno raggiunto 167,3K € (+72.967% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 97%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 46,9 Mln USD (−16,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (28,1 Mln USD), davanti alla Cechia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3827.62 del Sistema armonizzato (voce 3827), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre, non incluse nella precedente sottovoce…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3827.62 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre, non incluse nella precedente sottovoce…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3827.62 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre, non incluse nella precedente sottovoce…»?

La Cina, con 28,1 Mln USD nel 2024 (il 59,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 139,2K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 16º posto su 28 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 3827.62?

149 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3827.62?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (97%) e il Regno Unito (3%), su importazioni totali per 167,3K €.

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