Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3827

3827.63

3827.63: altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti 40 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125)

3827.63 è una sottovoce a sei cifre della voce 3827, miscele contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3827 63 00 altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti 40 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125) 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 12

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 10 Containing only 1,1,1-trifluoroethane and pentafluoroethane
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 15 Containing only 1,1,1-trifluoroethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 20 R410A (containing 50% of pentafluoroethane (HFC-125) and 50% of difluoromethane (HFC-32))
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 29 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 30 R407A (containing 40% of pentafluoroethane (HFC-125), 40% of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) and 20% of difluoromethane (HFC-32))
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 39 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 40 R452A (containing 59% of pentafluoroethane (HFC-125), 30% of 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC-1234yf) and 11% of difluoromethane (HFC-32))
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 49 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    3827 63 00 90 R417A (containing 50% of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a), 46.6% of pentafluoroethane (HFC-125) and 3.4% of isobutane)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y955 Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y125 Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE
    • Y951 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y972 Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y154 Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573
    • C045 Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 7

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi19,1 Mln €+39,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione8,14 € al kg
Aliquota preferenziale1%
gen 2024: 558K €feb 2024: 2 Mln €mar 2024: 1 Mln €apr 2024: 1,8 Mln €mag 2024: 655K €giu 2024: 847K €lug 2024: 624K €ago 2024: 1,2 Mln €set 2024: 324K €ott 2024: 931K €nov 2024: 1,7 Mln €dic 2024: 2,5 Mln €gen 2025: 519K €feb 2025: 491K €mar 2025: 309K €apr 2025: 625K €mag 2025: 2 Mln €giu 2025: 1,4 Mln €lug 2025: 1,5 Mln €ago 2025: 1,4 Mln €set 2025: 1,9 Mln €ott 2025: 1,1 Mln €nov 2025: 2,5 Mln €dic 2025: 4,4 Mln €gen 2026: 1 Mln €feb 2026: 713K €mar 2026: 1,5 Mln €apr 2026: 555K €mag 2026: 1,4 Mln €giu 2026: 1,9 Mln €lug 2026: 1,7 Mln €ago 2026: 457K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 13,3 Mln € 69,4% +32,1%
Stati Uniti 3,6 Mln € 18,6% +101,3%
Svizzera 914K € 4,8% +120,2%
Regno Unito 828K € 4,3% +26,5%
India 314K € 1,6% +94,3%
Indonesia 102K € 0,5% —
Turchia 68K € 0,4% -43,6%
Emirati Arabi Uniti 38K € 0,2% -92,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3827.63 · 641 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1 Mln USD1 Mln USD+5 Mln USD+18 Mln USD+> 104 Mln USD

Esportazioni: 59
  1. Cina: 303 Mln USD
  2. Paesi Bassi: 104 Mln USD
  3. India: 46 Mln USD
  4. Germania: 26 Mln USD
  5. Stati Uniti: 23 Mln USD
  6. Italia: 18 Mln USD
  7. Lituania: 11 Mln USD
  8. Cechia: 10 Mln USD
  9. Polonia: 9 Mln USD
  10. Estonia: 9 Mln USD
  11. Finlandia: 9 Mln USD
  12. Lettonia: 6 Mln USD
  13. Spagna: 5 Mln USD
  14. Slovacchia: 5 Mln USD
  15. Francia: 5 Mln USD
  16. Bulgaria: 4 Mln USD
  17. Giappone: 4 Mln USD
  18. Turchia: 4 Mln USD
  19. Slovenia: 4 Mln USD
  20. Taiwan: 3 Mln USD
  21. Grecia: 3 Mln USD
  22. Belgio: 3 Mln USD
  23. Singapore: 3 Mln USD
  24. Ungheria: 3 Mln USD
  25. Regno Unito: 3 Mln USD
  26. Austria: 3 Mln USD
  27. Thailandia: 3 Mln USD
  28. Romania: 2 Mln USD
  29. Svezia: 1 Mln USD
  30. Irlanda: 1 Mln USD
  31. Danimarca: 1 Mln USD
  32. Croazia: 916K USD
  33. Svizzera: 857K USD
  34. Emirati Arabi Uniti: 746K USD
  35. Brasile: 742K USD
  36. Messico: 578K USD
  37. Corea del Sud: 516K USD
  38. Serbia: 488K USD
  39. RAS di Hong Kong: 486K USD
  40. Marocco: 439K USD
  41. Cambogia: 277K USD
  42. Malaysia: 230K USD
  43. Egitto: 126K USD
  44. Bosnia ed Erzegovina: 98K USD
  45. Vietnam: 97K USD
  46. Sri Lanka: 94K USD
  47. Canada: 54K USD
  48. Sudafrica: 40K USD
  49. Kenya: 23K USD
  50. Kazakistan: 21K USD
  51. Indonesia: 18K USD
  52. Portogallo: 15K USD
  53. Panama: 13K USD
  54. Guatemala: 13K USD
  55. Arabia Saudita: 12K USD
  56. Repubblica Dominicana: 3K USD
  57. Norvegia: 3K USD
  58. Russia: 2K USD
  59. Lussemburgo: 300 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 303 Mln USD 47,3%
2 Paesi Bassi 104 Mln USD 16,3%
3 India 46 Mln USD 7,1%
4 Germania 26 Mln USD 4%
5 Stati Uniti 23 Mln USD 3,6%
6 Italia 18 Mln USD 2,8%
7 Lituania 11 Mln USD 1,8%
8 Cechia 10 Mln USD 1,6%
9 Polonia 9 Mln USD 1,4%
10 Estonia 9 Mln USD 1,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 63 Mln USD 9,8%
2 Stati Uniti 58 Mln USD 9%
3 Germania 42 Mln USD 6,5%
4 Francia 37 Mln USD 5,7%
5 Messico 36 Mln USD 5,5%
6 Corea del Sud 33 Mln USD 5,2%
7 Spagna 22 Mln USD 3,5%
8 Emirati Arabi Uniti 20 Mln USD 3,1%
9 Brasile 18 Mln USD 2,8%
10 Belgio 17 Mln USD 2,7%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N336929 U.S. CBP 20 dicembre 2023 · 3827.63.00.00

    The tariff classification of filled and non-filled containers from China.

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3824.78.

La sottovoce 3827.63 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 3827.63 in 10 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

Le merci originarie di 153 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 149 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3827.63 per 19,1 Mln € (+40% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 8,14 € al kg; la Cina ne ha fornito il 69%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 641 Mln USD, con un calo del 2,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 47,3% del totale, davanti ai Paesi Bassi.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre, non incluse nelle sottovoci precedenti, contenenti…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3827.63 del Sistema armonizzato (voce 3827), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre, non incluse nelle sottovoci precedenti…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3827.63 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre, non incluse nelle sottovoci precedenti…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3827.63 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre, non incluse nelle sottovoci precedenti…»?

La Cina, con 303 Mln USD nel 2024 (il 47,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 18 Mln USD (il 2,8% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 59 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 3827.63?

149 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3827.63?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (69%), gli Stati Uniti (19%) e la Svizzera (5%), su importazioni totali per 19,1 Mln €.

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