Sottovoce · Capitolo 39 · Voce 3904

3904.90

3904.90: Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate: altri

Designazione ufficiale altri

3904.90 è una sottovoce a sei cifre della voce 3904, polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie, capitolo 39.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3904 90 00 altri 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    3904 90 00 10 For cavity filling, for use in certain types of aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3050/95
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

3%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi4,9 Mln €-59,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,72 € al kg
Aliquota preferenziale17%
gen 2024: 921K €feb 2024: 941K €mar 2024: 667K €apr 2024: 1,1 Mln €mag 2024: 601K €giu 2024: 893K €lug 2024: 1,3 Mln €ago 2024: 1,7 Mln €set 2024: 2,3 Mln €ott 2024: 3 Mln €nov 2024: 1,5 Mln €dic 2024: 1,3 Mln €gen 2025: 1,1 Mln €feb 2025: 514K €mar 2025: 401K €apr 2025: 370K €mag 2025: 457K €giu 2025: 442K €lug 2025: 305K €ago 2025: 530K €set 2025: 491K €ott 2025: 666K €nov 2025: 358K €dic 2025: 338K €gen 2026: 320K €feb 2026: 168K €mar 2026: 530K €apr 2026: 303K €mag 2026: 651K €giu 2026: 286K €lug 2026: 502K €ago 2026: 313K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 2,1 Mln € 42,4% -6,7%
Cina 1,6 Mln € 32,9% +20,6%
Regno Unito 459K € 9,3% -21,6%
Taiwan 207K € 4,2% +71,4%
Corea del Sud 136K € 2,8% -67,3%
Kosovo 135K € 2,7% —
Svizzera 111K € 2,3% -87,7%
Thailandia 80K € 1,6% +810,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3904.90 · 597 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 51K USD51K USD+2 Mln USD+8 Mln USD+> 84 Mln USD

Esportazioni: 99
  1. Belgio: 90 Mln USD
  2. Giappone: 87 Mln USD
  3. Stati Uniti: 84 Mln USD
  4. Thailandia: 81 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 60 Mln USD
  6. Cina: 42 Mln USD
  7. Corea del Sud: 30 Mln USD
  8. Germania: 30 Mln USD
  9. Francia: 16 Mln USD
  10. Taiwan: 8 Mln USD
  11. Sudafrica: 7 Mln USD
  12. Israele: 6 Mln USD
  13. Italia: 6 Mln USD
  14. Emirati Arabi Uniti: 6 Mln USD
  15. Romania: 5 Mln USD
  16. Spagna: 5 Mln USD
  17. Arabia Saudita: 5 Mln USD
  18. Portogallo: 4 Mln USD
  19. India: 3 Mln USD
  20. Ungheria: 3 Mln USD
  21. Malaysia: 2 Mln USD
  22. Polonia: 2 Mln USD
  23. Austria: 2 Mln USD
  24. Vietnam: 2 Mln USD
  25. Regno Unito: 2 Mln USD
  26. Danimarca: 1 Mln USD
  27. Sri Lanka: 1 Mln USD
  28. Svezia: 983K USD
  29. Slovacchia: 887K USD
  30. Singapore: 839K USD
  31. Svizzera: 706K USD
  32. Messico: 647K USD
  33. Marocco: 545K USD
  34. Norvegia: 394K USD
  35. Turchia: 390K USD
  36. Iran: 387K USD
  37. Australia: 265K USD
  38. Croazia: 235K USD
  39. Cechia: 188K USD
  40. Egitto: 166K USD
  41. Pakistan: 163K USD
  42. Lussemburgo: 133K USD
  43. RAS di Hong Kong: 129K USD
  44. Russia: 110K USD
  45. Nuova Zelanda: 96K USD
  46. Finlandia: 76K USD
  47. Bulgaria: 59K USD
  48. Corea del Nord: 51K USD
  49. Irlanda: 50K USD
  50. Indonesia: 46K USD
  51. Senegal: 42K USD
  52. Serbia: 42K USD
  53. Georgia: 34K USD
  54. Nigeria: 33K USD
  55. Canada: 31K USD
  56. Botswana: 30K USD
  57. Grecia: 30K USD
  58. Slovenia: 26K USD
  59. Colombia: 24K USD
  60. Brasile: 23K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Belgio 90 Mln USD 15,1%
2 Giappone 87 Mln USD 14,5%
3 Stati Uniti 84 Mln USD 14%
4 Thailandia 81 Mln USD 13,5%
5 Paesi Bassi 60 Mln USD 10%
6 Cina 42 Mln USD 7%
7 Corea del Sud 30 Mln USD 5,1%
8 Germania 30 Mln USD 5,1%
9 Francia 16 Mln USD 2,7%
10 Taiwan 8 Mln USD 1,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 India 263 Mln USD 44%
2 Cina 39 Mln USD 6,5%
3 Belgio 36 Mln USD 6%
4 Arabia Saudita 29 Mln USD 4,8%
5 Paesi Bassi 21 Mln USD 3,5%
6 Messico 15 Mln USD 2,6%
7 Corea del Sud 14 Mln USD 2,4%
8 Thailandia 13 Mln USD 2,2%
9 Stati Uniti 12 Mln USD 2,1%
10 Brasile 12 Mln USD 1,9%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N288633 U.S. CBP 7 agosto 2017 · 3904.90.50.00

    The tariff classification of a chlorinated polyvinyl chloride resin from Thailand.

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. GB Altro

    Update to VAT Z Coverage on Aircraft and Aircraft Parts – 19 May 2026

    Trade Tariff news 6334 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 3904.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3904.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3904.90 per 4,9 Mln € (−60% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 3,72 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 42%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 597 Mln USD, con un calo del 3,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Belgio, con il 15,1% del totale, davanti al Giappone.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3904.90 del Sistema armonizzato (voce 3904), nella sezione VII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3904.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3904.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine…»?

Il Belgio, con 90 Mln USD nel 2024 (il 15,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 6 Mln USD (lo 0,9% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 99 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 3904.90?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3904.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (42%), la Cina (33%) e il Regno Unito (9%), su importazioni totali per 4,9 Mln €.

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