Sottovoce · Capitolo 39 · Voce 3912

3912.11

3912.11: Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi: acetati di cellulosa, non plastificati

Designazione ufficiale non plastificati

3912.11 è una sottovoce a sei cifre della voce 3912, cellulosa e suoi derivati chimici, capitolo 39.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3912 11 00 non plastificati 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffaria Esente
    Solo per
    3912 11 00 30 Cellulose triacetate (CAS RN 9012-09-3)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 2605/25
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffaria Esente
    Solo per
    3912 11 00 40 Cellulose diacetate|powder
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 2605/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Solo per
    3912 11 00 20 Cellulose acetate flakes
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2614/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi82,2 Mln €-33,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,88 € al kg
Aliquota preferenziale2%
gen 2024: 12,1 Mln €feb 2024: 11,6 Mln €mar 2024: 13,6 Mln €apr 2024: 11,5 Mln €mag 2024: 10,2 Mln €giu 2024: 11,1 Mln €lug 2024: 16,6 Mln €ago 2024: 12,3 Mln €set 2024: 13 Mln €ott 2024: 10,6 Mln €nov 2024: 8,7 Mln €dic 2024: 10 Mln €gen 2025: 8,2 Mln €feb 2025: 12,3 Mln €mar 2025: 13,9 Mln €apr 2025: 11,4 Mln €mag 2025: 8,4 Mln €giu 2025: 10,1 Mln €lug 2025: 9,9 Mln €ago 2025: 6,4 Mln €set 2025: 7,7 Mln €ott 2025: 9,9 Mln €nov 2025: 6,5 Mln €dic 2025: 7,8 Mln €gen 2026: 3,9 Mln €feb 2026: 7,2 Mln €mar 2026: 11,4 Mln €apr 2026: 11,1 Mln €mag 2026: 7,9 Mln €giu 2026: 3,4 Mln €lug 2026: 4,2 Mln €ago 2026: 1,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 73,6 Mln € 89,5% -32,2%
Cina 5,5 Mln € 6,7% -44,9%
Giappone 1,5 Mln € 1,8% -6,8%
India 1,3 Mln € 1,5% -39,8%
Regno Unito 229K € 0,3% +85,5%
Svizzera 73K € 0,1% +27.383,8%
Corea del Sud 40K € 0% +77%
Cile 911 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3912.11 · 645,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 54,8K USD54,8K USD+293,3K USD+3,4 Mln USD+> 63,2 Mln USD

Esportazioni: 61
  1. Stati Uniti: 537,3 Mln USD
  2. Cina: 63,2 Mln USD
  3. Giappone: 19,7 Mln USD
  4. Germania: 7 Mln USD
  5. RAS di Hong Kong: 4,8 Mln USD
  6. Paesi Bassi: 3,4 Mln USD
  7. India: 3,3 Mln USD
  8. Francia: 1 Mln USD
  9. Belgio: 852,1K USD
  10. Emirati Arabi Uniti: 637,9K USD
  11. Spagna: 580,3K USD
  12. Italia: 412,9K USD
  13. Bulgaria: 392,9K USD
  14. Svezia: 302,5K USD
  15. Ungheria: 293,3K USD
  16. Corea del Sud: 268,6K USD
  17. Polonia: 228,7K USD
  18. Costa Rica: 226,7K USD
  19. Lussemburgo: 192,8K USD
  20. Canada: 164,3K USD
  21. Singapore: 158,3K USD
  22. Bosnia ed Erzegovina: 131K USD
  23. Cechia: 111K USD
  24. Taiwan: 104,6K USD
  25. Messico: 93K USD
  26. Regno Unito: 73,7K USD
  27. Turchia: 70,8K USD
  28. Svizzera: 59K USD
  29. Colombia: 54,8K USD
  30. Filippine: 38,2K USD
  31. Indonesia: 31,5K USD
  32. Danimarca: 30,3K USD
  33. Australia: 27,3K USD
  34. Portogallo: 26,6K USD
  35. Sudafrica: 26,4K USD
  36. Malaysia: 23,8K USD
  37. Egitto: 21K USD
  38. Thailandia: 14,9K USD
  39. Irlanda: 12,1K USD
  40. Croazia: 9,6K USD
  41. Lettonia: 7,4K USD
  42. Serbia: 6,1K USD
  43. Grecia: 5,9K USD
  44. Austria: 5,1K USD
  45. Finlandia: 4,1K USD
  46. Marocco: 3,6K USD
  47. Brasile: 3K USD
  48. Perù: 2,6K USD
  49. Tunisia: 2,4K USD
  50. Russia: 2,3K USD
  51. Arabia Saudita: 2,3K USD
  52. Kenya: 2K USD
  53. Estonia: 1,9K USD
  54. Slovenia: 1,6K USD
  55. Armenia: 600 USD
  56. Israele: 200 USD
  57. Norvegia: 200 USD
  58. Malta: 100 USD
  59. Kazakistan: 0 USD
  60. Lituania: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 537,3 Mln USD 83,3%
2 Cina 63,2 Mln USD 9,8%
3 Giappone 19,7 Mln USD 3%
4 Germania 7 Mln USD 1,1%
5 RAS di Hong Kong 4,8 Mln USD 0,7%
6 Paesi Bassi 3,4 Mln USD 0,5%
7 India 3,3 Mln USD 0,5%
8 Francia 1 Mln USD 0,2%
9 Belgio 852,1K USD 0,1%
10 Emirati Arabi Uniti 637,9K USD 0,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 207,9 Mln USD 32,2%
2 Belgio 135,6 Mln USD 21%
3 Corea del Sud 83,1 Mln USD 12,9%
4 Brasile 73,3 Mln USD 11,4%
5 Russia 41,2 Mln USD 6,4%
6 Italia 23 Mln USD 3,6%
7 Lituania 18,8 Mln USD 2,9%
8 Taiwan 8,6 Mln USD 1,3%
9 Giappone 8 Mln USD 1,2%
10 India 7,8 Mln USD 1,2%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N302175 U.S. CBP 4 febbraio 2019 · 3912.11.00.00

    The tariff classification of Hemicellulose Extract from Canada

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Council Regulation (EU) 2026/1465 of 25 June 2026 amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

    CELEX 32026R1465 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 3912.11 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3912.11 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 148 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3912.11 per 82,2 Mln € (−33% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,88 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 90%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 645,4 Mln USD, con un aumento del 2,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con l’83,3% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «cellulosa e suoi derivati chimici»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3912.11 del Sistema armonizzato (voce 3912), nella sezione VII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «cellulosa e suoi derivati chimici» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3912.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «cellulosa e suoi derivati chimici» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3912.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «cellulosa e suoi derivati chimici»?

Gli Stati Uniti, con 537,3 Mln USD nel 2024 (l’83,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 412,9K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 61 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 3912.11?

148 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3912.11?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (90%), la Cina (7%) e il Giappone (2%), su importazioni totali per 82,2 Mln €.

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