Sottovoce · Capitolo 40 · Voce 4002

4002.41

4002.41: Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR): lattice

Designazione ufficiale Lattice

4002.41 è una sottovoce a sei cifre della voce 4002, gomma sintetica e fatturato, capitolo 40.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4002 41 00 Lattice Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • K029 Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8256 richiesto e non esaurito
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi11,9 Mln €-0,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,52 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,1 Mln €feb 2024: 1,1 Mln €mar 2024: 388K €apr 2024: 1,3 Mln €mag 2024: 1 Mln €giu 2024: 634K €lug 2024: 1,1 Mln €ago 2024: 644K €set 2024: 1 Mln €ott 2024: 977K €nov 2024: 947K €dic 2024: 648K €gen 2025: 493K €feb 2025: 1,2 Mln €mar 2025: 412K €apr 2025: 1,3 Mln €mag 2025: 1,8 Mln €giu 2025: 1,2 Mln €lug 2025: 704K €ago 2025: 1,3 Mln €set 2025: 934K €ott 2025: 983K €nov 2025: 894K €dic 2025: 523K €gen 2026: 650K €feb 2026: 1,3 Mln €mar 2026: 1,1 Mln €apr 2026: 1,6 Mln €mag 2026: 1 Mln €giu 2026: 1 Mln €lug 2026: 1,3 Mln €ago 2026: 595K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Giappone 11,2 Mln € 94,6% +7,1%
Cina 349K € 2,9% -44%
Regno Unito 146K € 1,2% +11%
Stati Uniti 118K € 1% -77,8%
Svizzera 10K € 0,1% -91,1%
Brasile 7K € 0,1% +16,2%
Taiwan 5K € 0% +96,9%
Norvegia 865 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4002.41 · 185,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 9,5K USD9,5K USD+636,6K USD+3,7 Mln USD+> 63,1 Mln USD

Esportazioni: 48
  1. Giappone: 82,2 Mln USD
  2. Germania: 63,1 Mln USD
  3. Corea del Sud: 18,2 Mln USD
  4. Stati Uniti: 6,7 Mln USD
  5. Cina: 3,7 Mln USD
  6. Arabia Saudita: 3,7 Mln USD
  7. Taiwan: 1,8 Mln USD
  8. Paesi Bassi: 1,3 Mln USD
  9. Italia: 798,5K USD
  10. Svizzera: 687,9K USD
  11. Belgio: 640,8K USD
  12. Malaysia: 636,6K USD
  13. Regno Unito: 567,3K USD
  14. Thailandia: 394K USD
  15. Spagna: 277,3K USD
  16. Francia: 229,5K USD
  17. Svezia: 112K USD
  18. Danimarca: 85,8K USD
  19. Finlandia: 48,5K USD
  20. Ungheria: 17,8K USD
  21. India: 16,6K USD
  22. Portogallo: 13,9K USD
  23. Sudafrica: 12,6K USD
  24. Polonia: 9,5K USD
  25. Turchia: 8,3K USD
  26. Cechia: 8,1K USD
  27. Brasile: 7,6K USD
  28. Canada: 7K USD
  29. Lettonia: 5,8K USD
  30. Slovenia: 3,4K USD
  31. Russia: 2,9K USD
  32. Singapore: 2,7K USD
  33. Emirati Arabi Uniti: 2,1K USD
  34. Bulgaria: 1,7K USD
  35. Australia: 1,4K USD
  36. Lussemburgo: 900 USD
  37. Messico: 900 USD
  38. Kenya: 800 USD
  39. Estonia: 700 USD
  40. RAS di Hong Kong: 700 USD
  41. Grecia: 600 USD
  42. Irlanda: 600 USD
  43. Kazakistan: 500 USD
  44. Romania: 500 USD
  45. Vietnam: 400 USD
  46. Sri Lanka: 200 USD
  47. Lituania: 200 USD
  48. Pakistan: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 82,2 Mln USD 44,3%
2 Germania 63,1 Mln USD 34%
3 Corea del Sud 18,2 Mln USD 9,8%
4 Stati Uniti 6,7 Mln USD 3,6%
5 Cina 3,7 Mln USD 2%
6 Arabia Saudita 3,7 Mln USD 2%
7 Taiwan 1,8 Mln USD 1%
8 Paesi Bassi 1,3 Mln USD 0,7%
9 Italia 798,5K USD 0,4%
10 Svizzera 687,9K USD 0,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 29,4 Mln USD 15,9%
2 Malaysia 28,1 Mln USD 15,2%
3 Indonesia 18,3 Mln USD 9,9%
4 Sri Lanka 17,3 Mln USD 9,3%
5 Paesi Bassi 15,6 Mln USD 8,4%
6 Svizzera 12 Mln USD 6,5%
7 Cina 10,4 Mln USD 5,6%
8 Italia 7,3 Mln USD 3,9%
9 Regno Unito 7,2 Mln USD 3,9%
10 Germania 4,8 Mln USD 2,6%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 4002.41 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4002.41 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4002.41 per 11,9 Mln € (−0% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,52 € al kg; il Giappone ne ha fornito il 95%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 185,3 Mln USD, con un aumento del 2,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Giappone, con il 44,3% del totale, davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR): lattice»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4002.41 del Sistema armonizzato (voce 4002), nella sezione VII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR): lattice» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4002.41 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR): lattice» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4002.41 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR): lattice»?

Il Giappone, con 82,2 Mln USD nel 2024 (il 44,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 798,5K USD (lo 0,4% del totale mondiale) e si colloca al 9º posto su 48 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4002.41?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Giappone (95%), la Cina (3%) e il Regno Unito (1%), su importazioni totali per 11,9 Mln €.

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