Sottovoce · Capitolo 41 · Voce 4101

4101.90

4101.90: altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi

4101.90 è una sottovoce a sei cifre della voce 4101, cuoi e pelli greggi di bovini, capitolo 41.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4101 90 00 altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi6,5 Mln €+62,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,65 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 135K €feb 2024: 225K €mar 2024: 219K €apr 2024: 365K €mag 2024: 206K €giu 2024: 168K €lug 2024: 395K €ago 2024: 209K €set 2024: 254K €ott 2024: 230K €nov 2024: 229K €dic 2024: 197K €gen 2025: 351K €feb 2025: 396K €mar 2025: 421K €apr 2025: 405K €mag 2025: 309K €giu 2025: 421K €lug 2025: 416K €ago 2025: 342K €set 2025: 357K €ott 2025: 487K €nov 2025: 623K €dic 2025: 445K €gen 2026: 468K €feb 2026: 663K €mar 2026: 686K €apr 2026: 645K €mag 2026: 503K €giu 2026: 640K €lug 2026: 681K €ago 2026: 270K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 4,1 Mln € 64,1% +57,2%
Colombia 661K € 10,2% +204,5%
Serbia 327K € 5,1% +253,6%
Stati Uniti 317K € 4,9% -0,8%
Nuova Zelanda 234K € 3,6% +25%
India 156K € 2,4% +387%
Bosnia ed Erzegovina 91K € 1,4% -2,1%
Namibia 58K € 0,9% +21%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4101.90 · 195 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 184K USD184K USD+2 Mln USD+4 Mln USD+> 16 Mln USD

Esportazioni: 108
  1. Italia: 46 Mln USD
  2. Cina: 25 Mln USD
  3. Austria: 16 Mln USD
  4. Germania: 15 Mln USD
  5. Slovacchia: 9 Mln USD
  6. Stati Uniti: 8 Mln USD
  7. Corea del Sud: 6 Mln USD
  8. Francia: 6 Mln USD
  9. Slovenia: 4 Mln USD
  10. Brasile: 4 Mln USD
  11. Colombia: 4 Mln USD
  12. Polonia: 3 Mln USD
  13. Regno Unito: 3 Mln USD
  14. Canada: 3 Mln USD
  15. Danimarca: 3 Mln USD
  16. Australia: 2 Mln USD
  17. Madagascar: 2 Mln USD
  18. Spagna: 2 Mln USD
  19. Nuova Zelanda: 2 Mln USD
  20. India: 2 Mln USD
  21. Portogallo: 2 Mln USD
  22. Arabia Saudita: 2 Mln USD
  23. Paesi Bassi: 2 Mln USD
  24. Panama: 2 Mln USD
  25. Ruanda: 2 Mln USD
  26. Nicaragua: 2 Mln USD
  27. Svezia: 1 Mln USD
  28. Messico: 1 Mln USD
  29. Kazakistan: 1 Mln USD
  30. Giappone: 1 Mln USD
  31. Tanzania: 995K USD
  32. Thailandia: 936K USD
  33. Venezuela: 843K USD
  34. Guatemala: 794K USD
  35. Croazia: 771K USD
  36. Malaysia: 725K USD
  37. Algeria: 604K USD
  38. Vietnam: 472K USD
  39. Costa Rica: 463K USD
  40. Iraq: 431K USD
  41. Repubblica Dominicana: 413K USD
  42. Myanmar (Birmania): 408K USD
  43. Serbia: 284K USD
  44. Irlanda: 251K USD
  45. Perù: 251K USD
  46. Honduras: 240K USD
  47. Sudafrica: 219K USD
  48. Belgio: 195K USD
  49. Argentina: 189K USD
  50. Israele: 184K USD
  51. Burundi: 144K USD
  52. Nepal: 136K USD
  53. Bosnia ed Erzegovina: 133K USD
  54. Mauritania: 110K USD
  55. Afghanistan: 90K USD
  56. Kirghizistan: 89K USD
  57. Finlandia: 88K USD
  58. Paraguay: 77K USD
  59. Kenya: 74K USD
  60. Cechia: 68K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 46 Mln USD 23,7%
2 Cina 25 Mln USD 12,8%
3 Austria 16 Mln USD 8,4%
4 Germania 15 Mln USD 7,5%
5 Slovacchia 9 Mln USD 4,4%
6 Stati Uniti 8 Mln USD 4%
7 Corea del Sud 6 Mln USD 3,3%
8 Francia 6 Mln USD 3%
9 Slovenia 4 Mln USD 2,2%
10 Brasile 4 Mln USD 2,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 20 Mln USD 10,2%
2 Cambogia 19 Mln USD 9,9%
3 Giappone 19 Mln USD 9,8%
4 Serbia 14 Mln USD 6,9%
5 Spagna 13 Mln USD 6,9%
6 Indonesia 9 Mln USD 4,8%
7 Cina 8 Mln USD 4%
8 Cechia 8 Mln USD 4%
9 Paesi Bassi 8 Mln USD 3,9%
10 Austria 7 Mln USD 3,8%

La sottovoce 4101.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4101.90 comprende 5 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4101.90 per 6,5 Mln € (+63% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,65 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 64%, davanti alla Colombia.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 195 Mln USD, con un calo del 24,6% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Italia, con il 23,7% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4101.90 del Sistema armonizzato (voce 4101), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4101.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4101.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e…»?

L’Italia, con 46 Mln USD nel 2024 (il 23,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 46 Mln USD (il 23,7% del totale mondiale) e si colloca al 1º posto su 108 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4101.90?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4101.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (64%), la Colombia (10%) e la Serbia (5%), su importazioni totali per 6,5 Mln €.

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