Sottovoce · Capitolo 41 · Voce 4102

4102.21

4102.21: Depilate o senza vello: piclate

Designazione ufficiale piclate

La sottovoce 4102.21 appartiene alla voce 4102 (pelli gregge di ovini), nel capitolo 41.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4102 21 00 piclate Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi37,6 Mln €+6,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,91 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 2,1 Mln €feb 2024: 3,7 Mln €mar 2024: 2,5 Mln €apr 2024: 3,8 Mln €mag 2024: 3,8 Mln €giu 2024: 4,3 Mln €lug 2024: 3,2 Mln €ago 2024: 2,2 Mln €set 2024: 3,4 Mln €ott 2024: 2,2 Mln €nov 2024: 2,6 Mln €dic 2024: 1,9 Mln €gen 2025: 3,6 Mln €feb 2025: 4 Mln €mar 2025: 3,2 Mln €apr 2025: 2,7 Mln €mag 2025: 3,1 Mln €giu 2025: 3,4 Mln €lug 2025: 3,6 Mln €ago 2025: 1,5 Mln €set 2025: 2,5 Mln €ott 2025: 2,9 Mln €nov 2025: 2,5 Mln €dic 2025: 2,5 Mln €gen 2026: 3,5 Mln €feb 2026: 3,5 Mln €mar 2026: 2,7 Mln €apr 2026: 2,7 Mln €mag 2026: 4,2 Mln €giu 2026: 3,2 Mln €lug 2026: 4,2 Mln €ago 2026: 3,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 16,5 Mln € 43,9% +22,4%
Turchia 7 Mln € 18,6% -15,2%
Sudafrica 6,8 Mln € 18,2% -2,3%
Nuova Zelanda 1,7 Mln € 4,6% +3,6%
Arabia Saudita 1,5 Mln € 4,1% -9%
Iran 1,4 Mln € 3,8% +99,6%
Iraq 522K € 1,4% +3,1%
Giordania 469K € 1,2% +52,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4102.21 · 93,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 100K USD100K USD+744,4K USD+8,7 Mln USD+> 11,4 Mln USD

Esportazioni: 53
  1. Arabia Saudita: 13,3 Mln USD
  2. Sudafrica: 11,4 Mln USD
  3. Spagna: 10,8 Mln USD
  4. Iran: 10,4 Mln USD
  5. Cina: 10 Mln USD
  6. Nuova Zelanda: 8,7 Mln USD
  7. Yemen: 7,9 Mln USD
  8. Turchia: 4,9 Mln USD
  9. Etiopia: 4,4 Mln USD
  10. Francia: 3,7 Mln USD
  11. Portogallo: 1,6 Mln USD
  12. Emirati Arabi Uniti: 750,3K USD
  13. Iraq: 744,4K USD
  14. Azerbaigian: 505,2K USD
  15. Sudan: 504,9K USD
  16. Algeria: 415,1K USD
  17. Albania: 351K USD
  18. Italia: 302,3K USD
  19. Libia: 260,9K USD
  20. Oman: 244,6K USD
  21. Canada: 240,4K USD
  22. Paesi Bassi: 232,3K USD
  23. Nigeria: 203,6K USD
  24. Regno Unito: 183,1K USD
  25. Giordania: 117,1K USD
  26. Burkina Faso: 100K USD
  27. Tunisia: 98,1K USD
  28. Mauritania: 97K USD
  29. Afghanistan: 76,1K USD
  30. India: 75,3K USD
  31. Libano: 53,9K USD
  32. Perù: 50,4K USD
  33. Romania: 47,6K USD
  34. Turkmenistan: 41,3K USD
  35. Russia: 29,3K USD
  36. Bulgaria: 16,6K USD
  37. Kuwait: 14,1K USD
  38. Costa d’Avorio: 11,9K USD
  39. Grecia: 7,7K USD
  40. Malaysia: 5,4K USD
  41. Pakistan: 5,2K USD
  42. Germania: 2,7K USD
  43. Stati Uniti: 2,6K USD
  44. Thailandia: 2,1K USD
  45. Australia: 2K USD
  46. Myanmar (Birmania): 900 USD
  47. Austria: 400 USD
  48. Nepal: 400 USD
  49. Svizzera: 200 USD
  50. Norvegia: 200 USD
  51. RAS di Hong Kong: 100 USD
  52. Messico: 100 USD
  53. Giappone: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Arabia Saudita 13,3 Mln USD 14,3%
2 Sudafrica 11,4 Mln USD 12,2%
3 Spagna 10,8 Mln USD 11,6%
4 Iran 10,4 Mln USD 11,2%
5 Cina 10 Mln USD 10,7%
6 Nuova Zelanda 8,7 Mln USD 9,4%
7 Yemen 7,9 Mln USD 8,5%
8 Turchia 4,9 Mln USD 5,3%
9 Etiopia 4,4 Mln USD 4,7%
10 Francia 3,7 Mln USD 3,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 30,5 Mln USD 32,8%
2 Pakistan 14,9 Mln USD 16%
3 Indonesia 14 Mln USD 15%
4 Malaysia 8,4 Mln USD 9%
5 Spagna 7,5 Mln USD 8,1%
6 Francia 5 Mln USD 5,4%
7 Turchia 3,7 Mln USD 3,9%
8 India 3,3 Mln USD 3,6%
9 Portogallo 2,8 Mln USD 3%
10 Cina 700,5K USD 0,8%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4102.21 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 4102.21 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4102.21 nell’UE hanno raggiunto 37,6 Mln € (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 44%, davanti alla Turchia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 93,1 Mln USD (−18,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Arabia Saudita (13,3 Mln USD), davanti alla Sudafrica.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «depilate o senza vello: piclate»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4102.21 del Sistema armonizzato (voce 4102), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «depilate o senza vello: piclate» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4102.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «depilate o senza vello: piclate» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4102.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «depilate o senza vello: piclate»?

L’Arabia Saudita, con 13,3 Mln USD nel 2024 (il 14,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 302,3K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 18º posto su 53 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4102.21?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4102.21?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (44%), la Turchia (19%) e la Sudafrica (18%), su importazioni totali per 37,6 Mln €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)