Sottovoce · Capitolo 41 · Voce 4103

4103.20

4103.20: Altri cuoi e pelli greggi: di rettili

Designazione ufficiale di rettili

La sottovoce 4103.20 appartiene alla voce 4103 (altri cuoi e pelli greggi), nel capitolo 41.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4103 20 00 di rettili Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi132,9 Mln €-9,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione192,01 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 17,5 Mln €feb 2024: 14,2 Mln €mar 2024: 20,4 Mln €apr 2024: 15,1 Mln €mag 2024: 18,2 Mln €giu 2024: 15,5 Mln €lug 2024: 19,9 Mln €ago 2024: 6,4 Mln €set 2024: 9,5 Mln €ott 2024: 20,3 Mln €nov 2024: 8,5 Mln €dic 2024: 8,7 Mln €gen 2025: 12,5 Mln €feb 2025: 16,3 Mln €mar 2025: 13,3 Mln €apr 2025: 7,3 Mln €mag 2025: 12 Mln €giu 2025: 19,6 Mln €lug 2025: 18,1 Mln €ago 2025: 331K €set 2025: 16,6 Mln €ott 2025: 11 Mln €nov 2025: 9,3 Mln €dic 2025: 8 Mln €gen 2026: 12,9 Mln €feb 2026: 9 Mln €mar 2026: 10,1 Mln €apr 2026: 6,3 Mln €mag 2026: 15,5 Mln €giu 2026: 11,4 Mln €lug 2026: 18,2 Mln €ago 2026: 4,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 77,9 Mln € 58,6% +7,8%
Australia 28,3 Mln € 21,3% -2,3%
Zimbabwe 13,1 Mln € 9,8% -57,9%
Sudafrica 2,5 Mln € 1,9% -25,2%
Malaysia 2,5 Mln € 1,9% +16,4%
Thailandia 1,9 Mln € 1,5% +48%
Vietnam 1,9 Mln € 1,4% +52,7%
Indonesia 1,2 Mln € 0,9% -58,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4103.20 · 425,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 262,4K USD262,4K USD+3,4 Mln USD+24,1 Mln USD+> 96,1 Mln USD

Esportazioni: 46
  1. Stati Uniti: 119,1 Mln USD
  2. Zimbabwe: 96,1 Mln USD
  3. Australia: 67,9 Mln USD
  4. Germania: 64,3 Mln USD
  5. Francia: 24,1 Mln USD
  6. Colombia: 8,7 Mln USD
  7. Malaysia: 7 Mln USD
  8. Italia: 6,9 Mln USD
  9. Sudafrica: 5 Mln USD
  10. Zambia: 4,5 Mln USD
  11. Singapore: 3,9 Mln USD
  12. Danimarca: 3,4 Mln USD
  13. Vietnam: 2,9 Mln USD
  14. Thailandia: 2,3 Mln USD
  15. Indonesia: 2,3 Mln USD
  16. Spagna: 1,4 Mln USD
  17. Papua Nuova Guinea: 1,2 Mln USD
  18. Kenya: 1 Mln USD
  19. Ciad: 871,4K USD
  20. Mali: 742,7K USD
  21. Malawi: 519,9K USD
  22. Brasile: 413,4K USD
  23. Argentina: 262,4K USD
  24. Botswana: 191,9K USD
  25. Filippine: 187,7K USD
  26. Giappone: 174,5K USD
  27. RAS di Hong Kong: 138K USD
  28. Regno Unito: 78,4K USD
  29. Mozambico: 65,3K USD
  30. Paesi Bassi: 13,3K USD
  31. Cechia: 3,5K USD
  32. Mauritius: 3,2K USD
  33. Canada: 2,2K USD
  34. Svizzera: 1,9K USD
  35. Madagascar: 1,4K USD
  36. Cina: 1,2K USD
  37. Tanzania: 1,2K USD
  38. Turchia: 1,1K USD
  39. Belgio: 700 USD
  40. Croazia: 500 USD
  41. Costa d’Avorio: 400 USD
  42. Taiwan: 300 USD
  43. Svezia: 200 USD
  44. Austria: 100 USD
  45. Messico: 100 USD
  46. Polonia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 119,1 Mln USD 28%
2 Zimbabwe 96,1 Mln USD 22,6%
3 Australia 67,9 Mln USD 15,9%
4 Germania 64,3 Mln USD 15,1%
5 Francia 24,1 Mln USD 5,7%
6 Colombia 8,7 Mln USD 2%
7 Malaysia 7 Mln USD 1,6%
8 Italia 6,9 Mln USD 1,6%
9 Sudafrica 5 Mln USD 1,2%
10 Zambia 4,5 Mln USD 1,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 181,3 Mln USD 42,6%
2 Italia 111,4 Mln USD 26,2%
3 Germania 49,8 Mln USD 11,7%
4 Singapore 30,2 Mln USD 7,1%
5 Sudafrica 25,2 Mln USD 5,9%
6 Messico 9,6 Mln USD 2,3%
7 Spagna 6,5 Mln USD 1,5%
8 Giappone 5,2 Mln USD 1,2%
9 Ucraina 1,5 Mln USD 0,3%
10 Cina 1,4 Mln USD 0,3%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4103.20 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 4103.20 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4103.20 nell’UE hanno raggiunto 132,9 Mln € (−9% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 59%, davanti all’Australia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 425,8 Mln USD (+32,1% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (119,1 Mln USD), davanti allo Zimbabwe.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri cuoi e pelli greggi: di rettili»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4103.20 del Sistema armonizzato (voce 4103), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri cuoi e pelli greggi: di rettili» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4103.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri cuoi e pelli greggi: di rettili» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4103.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri cuoi e pelli greggi: di rettili»?

Gli Stati Uniti, con 119,1 Mln USD nel 2024 (il 28% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 6,9 Mln USD (l’1,6% del totale mondiale) e si colloca al 8º posto su 46 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4103.20?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4103.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (59%), l’Australia (21%) e lo Zimbabwe (10%), su importazioni totali per 132,9 Mln €.

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