Sottovoce · Capitolo 41 · Voce 4103

4103.90

4103.90: Altri cuoi e pelli greggi: altri

Designazione ufficiale altri

4103.90 è una sottovoce a sei cifre della voce 4103, altri cuoi e pelli greggi, capitolo 41.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4103 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3254/91
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi3,8 Mln €-18,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,03 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 401K €feb 2024: 636K €mar 2024: 555K €apr 2024: 259K €mag 2024: 527K €giu 2024: 345K €lug 2024: 688K €ago 2024: 287K €set 2024: 598K €ott 2024: 478K €nov 2024: 574K €dic 2024: 438K €gen 2025: 202K €feb 2025: 178K €mar 2025: 178K €apr 2025: 566K €mag 2025: 338K €giu 2025: 748K €lug 2025: 366K €ago 2025: 63K €set 2025: 451K €ott 2025: 258K €nov 2025: 536K €dic 2025: 292K €gen 2026: 196K €feb 2026: 245K €mar 2026: 485K €apr 2026: 250K €mag 2026: 365K €giu 2026: 343K €lug 2026: 54K €ago 2026: 364K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Nuova Zelanda 1,7 Mln € 43% -13,5%
Australia 583K € 15,2% -59,2%
Regno Unito 311K € 8,1% +44,9%
Sudafrica 302K € 7,9% +19%
Norvegia 238K € 6,2% +5,8%
Siria 138K € 3,6% +6286,8%
Svizzera 109K € 2,8% +182,3%
Namibia 101K € 2,6% +11,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4103.90 · 105 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 105K USD105K USD+430,6K USD+2,9 Mln USD+> 6,6 Mln USD

Esportazioni: 111
  1. Vietnam: 15,8 Mln USD
  2. Cina: 14 Mln USD
  3. Stati Uniti: 13,1 Mln USD
  4. Nigeria: 6,6 Mln USD
  5. Nuova Zelanda: 6,2 Mln USD
  6. Tanzania: 5,6 Mln USD
  7. Spagna: 4,7 Mln USD
  8. Australia: 4,6 Mln USD
  9. Polonia: 4,4 Mln USD
  10. Kenya: 3,5 Mln USD
  11. Canada: 2,9 Mln USD
  12. Italia: 2 Mln USD
  13. Francia: 1,5 Mln USD
  14. Sudafrica: 1,4 Mln USD
  15. Somalia: 1,3 Mln USD
  16. Grecia: 1,3 Mln USD
  17. Ghana: 1,2 Mln USD
  18. Svezia: 826,7K USD
  19. Arabia Saudita: 782K USD
  20. Malawi: 718K USD
  21. Bangladesh: 708K USD
  22. Belgio: 656,5K USD
  23. Malaysia: 588,4K USD
  24. Germania: 540,6K USD
  25. Egitto: 533,3K USD
  26. Paesi Bassi: 455K USD
  27. Regno Unito: 430,9K USD
  28. Ruanda: 430,6K USD
  29. Estonia: 417,7K USD
  30. Pakistan: 412,7K USD
  31. Norvegia: 378,2K USD
  32. Bolivia: 350K USD
  33. India: 335,1K USD
  34. Turkmenistan: 331,9K USD
  35. Mongolia: 299,3K USD
  36. Indonesia: 297,3K USD
  37. Benin: 283,9K USD
  38. Cechia: 270,7K USD
  39. Taiwan: 264K USD
  40. RAS di Hong Kong: 254,2K USD
  41. Oman: 226,6K USD
  42. Iraq: 225,4K USD
  43. Gibuti: 208,3K USD
  44. Iran: 206,8K USD
  45. Romania: 198K USD
  46. Brasile: 196,4K USD
  47. Zambia: 183,9K USD
  48. Mozambico: 165,1K USD
  49. Emirati Arabi Uniti: 160,9K USD
  50. Panama: 148,2K USD
  51. Giordania: 141,5K USD
  52. Venezuela: 131,3K USD
  53. Yemen: 121,3K USD
  54. Costa Rica: 110,3K USD
  55. Sudan: 105K USD
  56. Argentina: 92,2K USD
  57. Uganda: 89,9K USD
  58. Cipro: 89,7K USD
  59. Zimbabwe: 83,8K USD
  60. Albania: 73,5K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Vietnam 15,8 Mln USD 15%
2 Cina 14 Mln USD 13,3%
3 Stati Uniti 13,1 Mln USD 12,4%
4 Nigeria 6,6 Mln USD 6,2%
5 Nuova Zelanda 6,2 Mln USD 5,9%
6 Tanzania 5,6 Mln USD 5,3%
7 Spagna 4,7 Mln USD 4,5%
8 Australia 4,6 Mln USD 4,4%
9 Polonia 4,4 Mln USD 4,2%
10 Kenya 3,5 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 30,6 Mln USD 29,2%
2 Cina 11,2 Mln USD 10,7%
3 RAS di Hong Kong 10,1 Mln USD 9,6%
4 Nigeria 9,7 Mln USD 9,3%
5 Italia 6,8 Mln USD 6,4%
6 Pakistan 5,2 Mln USD 4,9%
7 Thailandia 5 Mln USD 4,7%
8 Turchia 3,7 Mln USD 3,5%
9 Finlandia 3,4 Mln USD 3,2%
10 Cambogia 1,7 Mln USD 1,6%

La sottovoce 4103.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4103.90 comprende 4 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4103.90 per 3,8 Mln € (−19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,03 € al kg; la Nuova Zelanda ne ha fornito il 43%, davanti all’Australia.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 105 Mln USD, con un aumento dello 0,8% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Vietnam, con il 15% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri cuoi e pelli greggi: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4103.90 del Sistema armonizzato (voce 4103), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri cuoi e pelli greggi: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4103.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri cuoi e pelli greggi: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4103.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri cuoi e pelli greggi: altri»?

Il Vietnam, con 15,8 Mln USD nel 2024 (il 15% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2 Mln USD (l’1,9% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 111 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4103.90?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4103.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Nuova Zelanda (43%), l’Australia (15%) e il Regno Unito (8%), su importazioni totali per 3,8 Mln €.

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