Sottovoce · Capitolo 43 · Voce 4301

4301.10

4301.10: di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

4301.10 è una sottovoce a sei cifre della voce 4301, pelli da pellicceria gregge, capitolo 43.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4301 10 00 di visone, intere, anche senza teste, code o zampe Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi11,8 Mln €+140,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione173,12 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 258K €feb 2024: 22K €mar 2024: 580K €apr 2024: 454K €mag 2024: 137K €giu 2024: 1,6 Mln €lug 2024: 146K €ago 2024: 19K €set 2024: 486K €ott 2024: 643K €nov 2024: 37K €dic 2024: 50K €gen 2025: 14K €feb 2025: 8K €mar 2025: 1,1 Mln €apr 2025: 372K €mag 2025: 205K €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 687K €ago 2025: 191K €set 2025: 348K €ott 2025: 660K €nov 2025: 141K €dic 2025: 68K €gen 2026: 104K €feb 2026: 2,3 Mln €mar 2026: 2,5 Mln €apr 2026: 1,6 Mln €mag 2026: 2,1 Mln €giu 2026: 654K €lug 2026: 1 Mln €ago 2026: 256K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Ucraina 5,7 Mln € 48,1% +666,9%
Stati Uniti 2,2 Mln € 18,6% -21,2%
Canada 1,4 Mln € 11,5% +31,2%
Islanda 106K € 0,9% +36,3%
Svizzera 83K € 0,7% +147.530,4%
San Marino 80K € 0,7% —
Norvegia 46K € 0,4% +60,8%
Russia 7K € 0,1% -84,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4301.10 · 874 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,3 Mln USD1,3 Mln USD+7,3 Mln USD+49,4 Mln USD+> 264,8 Mln USD

Esportazioni: 43
  1. Danimarca: 316,4 Mln USD
  2. Finlandia: 264,8 Mln USD
  3. Polonia: 100,3 Mln USD
  4. Stati Uniti: 49,4 Mln USD
  5. Grecia: 34,2 Mln USD
  6. Lituania: 21,8 Mln USD
  7. Canada: 18,3 Mln USD
  8. Ucraina: 12,9 Mln USD
  9. Russia: 8,6 Mln USD
  10. Spagna: 7,3 Mln USD
  11. Cipro: 7,3 Mln USD
  12. Paesi Bassi: 7,1 Mln USD
  13. Lettonia: 6,4 Mln USD
  14. Romania: 5 Mln USD
  15. Svezia: 4,8 Mln USD
  16. Bulgaria: 1,7 Mln USD
  17. Bielorussia: 1,7 Mln USD
  18. RAS di Hong Kong: 1,6 Mln USD
  19. Islanda: 1,3 Mln USD
  20. Germania: 1,1 Mln USD
  21. Italia: 581,9K USD
  22. Uruguay: 531,2K USD
  23. Regno Unito: 403,4K USD
  24. Estonia: 190,3K USD
  25. Cina: 149,5K USD
  26. Norvegia: 103,6K USD
  27. Francia: 84,5K USD
  28. Turchia: 73,2K USD
  29. Belgio: 5K USD
  30. Malaysia: 5K USD
  31. Australia: 3,1K USD
  32. Svizzera: 1,6K USD
  33. India: 1K USD
  34. Taiwan: 500 USD
  35. Sudafrica: 500 USD
  36. Giappone: 100 USD
  37. Perù: 100 USD
  38. Emirati Arabi Uniti: 0 USD
  39. Austria: 0 USD
  40. Irlanda: 0 USD
  41. Israele: 0 USD
  42. Marocco: 0 USD
  43. Portogallo: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Danimarca 316,4 Mln USD 36,2%
2 Finlandia 264,8 Mln USD 30,3%
3 Polonia 100,3 Mln USD 11,5%
4 Stati Uniti 49,4 Mln USD 5,6%
5 Grecia 34,2 Mln USD 3,9%
6 Lituania 21,8 Mln USD 2,5%
7 Canada 18,3 Mln USD 2,1%
8 Ucraina 12,9 Mln USD 1,5%
9 Russia 8,6 Mln USD 1%
10 Spagna 7,3 Mln USD 0,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cambogia 351,9 Mln USD 40,3%
2 Thailandia 231,2 Mln USD 26,4%
3 Finlandia 205,1 Mln USD 23,5%
4 Stati Uniti 14,8 Mln USD 1,7%
5 Corea del Sud 13,1 Mln USD 1,5%
6 Paesi Bassi 9,2 Mln USD 1,1%
7 Grecia 8,8 Mln USD 1%
8 Estonia 6,4 Mln USD 0,7%
9 Polonia 5,7 Mln USD 0,6%
10 RAS di Hong Kong 3,8 Mln USD 0,4%

La sottovoce 4301.10 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4301.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4301.10 per 11,8 Mln € (+141% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 173,12 € al kg; l’Ucraina ne ha fornito il 48%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 874 Mln USD, con un aumento del 5,8% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Danimarca, con il 36,2% del totale, davanti alla Finlandia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di visone, intere, anche senza teste, code o zampe»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4301.10 del Sistema armonizzato (voce 4301), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di visone, intere, anche senza teste, code o zampe» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4301.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di visone, intere, anche senza teste, code o zampe» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4301.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di visone, intere, anche senza teste, code o zampe»?

La Danimarca, con 316,4 Mln USD nel 2024 (il 36,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 581,9K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 21º posto su 43 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4301.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4301.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Ucraina (48%), gli Stati Uniti (19%) e il Canada (12%), su importazioni totali per 11,8 Mln €.

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