Sottovoce · Capitolo 43 · Voce 4301

4301.30

4301.30: di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

4301.30 è una sottovoce a sei cifre della voce 4301, pelli da pellicceria gregge, capitolo 43.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4301 30 00 di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi412K €-64,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione177,10 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 6K €feb 2024: 26K €mar 2024: 203K €apr 2024: 93K €mag 2024: 83K €giu 2024: 62K €lug 2024: 67K €ago 2024: 2K €set 2024: 35K €ott 2024: 9K €nov 2024: 473 €dic 2024: 3K €gen 2025: 566 €feb 2025: 273 €mar 2025: 366K €apr 2025: 317K €mag 2025: 351K €giu 2025: 14K €lug 2025: 51K €ago 2025: 430 €set 2025: 45K €ott 2025: 24K €nov 2025: 2K €dic 2025: 19K €gen 2026: 541 €feb 2026: 45 €mar 2026: 1 €apr 2026: 296K €mag 2026: 12K €giu 2026: 16 €lug 2026: 14K €ago 2026: 567 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Namibia 325K € 78,9% +6,8%
Afghanistan 82K € 20% -89,3%
Regno Unito 2K € 0,4% +2,7%
Cina 1K € 0,3% -92%
Giappone 433 € 0,1% +51,4%
India 314 € 0,1% +292,5%
Stati Uniti 292 € 0,1% +70,8%
Norvegia 147 € 0% -25,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4301.30 · 2,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 8,5K USD8,5K USD+53,6K USD+446,2K USD+> 701,7K USD

Esportazioni: 31
  1. Turchia: 701,7K USD
  2. Finlandia: 686,8K USD
  3. Afghanistan: 446,2K USD
  4. Egitto: 109,7K USD
  5. Italia: 86,1K USD
  6. Spagna: 75,4K USD
  7. Germania: 53,6K USD
  8. Cina: 40,6K USD
  9. Regno Unito: 25,8K USD
  10. Austria: 23,5K USD
  11. Sudafrica: 15,2K USD
  12. Stati Uniti: 10,1K USD
  13. Filippine: 8,6K USD
  14. Portogallo: 8,5K USD
  15. Norvegia: 8,4K USD
  16. Paesi Bassi: 7,5K USD
  17. Danimarca: 6,2K USD
  18. Estonia: 5,9K USD
  19. Botswana: 4,3K USD
  20. Thailandia: 3K USD
  21. Australia: 2,8K USD
  22. Giappone: 2,8K USD
  23. RAS di Hong Kong: 2,7K USD
  24. Svezia: 1,5K USD
  25. Vietnam: 800 USD
  26. Francia: 600 USD
  27. Grecia: 200 USD
  28. Svizzera: 100 USD
  29. Irlanda: 0 USD
  30. Sri Lanka: 0 USD
  31. Polonia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Turchia 701,7K USD 27,9%
2 Finlandia 686,8K USD 27,3%
3 Afghanistan 446,2K USD 17,7%
4 Egitto 109,7K USD 4,4%
5 Italia 86,1K USD 3,4%
6 Spagna 75,4K USD 3%
7 Germania 53,6K USD 2,1%
8 Cina 40,6K USD 1,6%
9 Regno Unito 25,8K USD 1%
10 Austria 23,5K USD 0,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 India 711K USD 28,2%
2 Finlandia 557,3K USD 22,1%
3 Italia 223,9K USD 8,9%
4 Lituania 200,7K USD 8%
5 Germania 109,8K USD 4,4%
6 Cambogia 101,7K USD 4%
7 Uzbekistan 93,4K USD 3,7%
8 Thailandia 89,3K USD 3,5%
9 San Marino 83,4K USD 3,3%
10 Francia 78,5K USD 3,1%

La sottovoce 4301.30 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4301.30 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4301.30 per 412,1K € (−64% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 177,10 € al kg; la Namibia ne ha fornito il 79%, davanti all’Afghanistan.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2,5 Mln USD, con un calo del 13,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Turchia, con il 27,9% del totale, davanti alla Finlandia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul»…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4301.30 del Sistema armonizzato (voce 4301), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di agnello detto «astrakan», «breitschwanz»…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4301.30 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di agnello detto «astrakan», «breitschwanz»…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4301.30 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di agnello detto «astrakan», «breitschwanz»…»?

La Turchia, con 701,7K USD nel 2024 (il 27,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 86,1K USD (il 3,4% del totale mondiale) e si colloca al 5º posto su 31 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4301.30?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4301.30?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Namibia (79%), l’Afghanistan (20%) e il Regno Unito (0%), su importazioni totali per 412,1K €.

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