Sottovoce · Capitolo 43 · Voce 4301

4301.60

4301.60: di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

La sottovoce 4301.60 appartiene alla voce 4301 (pelli da pellicceria gregge), nel capitolo 43.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4301 60 00 di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi598K €-38,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione78,82 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 671K €feb 2024: 25K €mar 2024: 40K €apr 2024: 82K €mag 2024: 31K €giu 2024: 42K €lug 2024: 32K €ago 2024: 15K €set 2024: 58K €ott 2024: 206K €nov 2024: 57K €dic 2024: 9K €gen 2025: 196K €feb 2025: 25K €mar 2025: 113K €apr 2025: 112K €mag 2025: 48K €giu 2025: 28K €lug 2025: 77K €ago 2025: 36K €set 2025: 24K €ott 2025: 42K €nov 2025: 77K €dic 2025: 7K €gen 2026: 34K €feb 2026: 4K €mar 2026: 3K €apr 2026: 81K €mag 2026: 40K €giu 2026: 93K €lug 2026: 166K €ago 2026: 26K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Canada 229K € 38,3% -29,4%
Norvegia 183K € 30,6% -69,8%
San Marino 135K € 22,6% —
Stati Uniti 42K € 7% +2667%
Bangladesh 4K € 0,7% —
Argentina 3K € 0,6% —
Cina 593 € 0,1% -96,4%
India 16 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4301.60 · 73,7 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 61,3K USD61,3K USD+611,1K USD+5,1 Mln USD+> 57,3 Mln USD

Esportazioni: 26
  1. Finlandia: 57,3 Mln USD
  2. Germania: 5,2 Mln USD
  3. Stati Uniti: 5,1 Mln USD
  4. Polonia: 2,2 Mln USD
  5. Norvegia: 1,1 Mln USD
  6. Estonia: 1,1 Mln USD
  7. Canada: 611,1K USD
  8. Danimarca: 399,3K USD
  9. Lituania: 142,5K USD
  10. Spagna: 140K USD
  11. Cipro: 115,3K USD
  12. Italia: 65,9K USD
  13. Cina: 61,3K USD
  14. Svizzera: 31,4K USD
  15. Francia: 21,1K USD
  16. Grecia: 13,5K USD
  17. Belgio: 12,9K USD
  18. Russia: 11,9K USD
  19. RAS di Hong Kong: 10K USD
  20. Austria: 9,8K USD
  21. Svezia: 5,6K USD
  22. Regno Unito: 4K USD
  23. Giappone: 1K USD
  24. Colombia: 800 USD
  25. Romania: 400 USD
  26. Sudafrica: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Finlandia 57,3 Mln USD 77,7%
2 Germania 5,2 Mln USD 7,1%
3 Stati Uniti 5,1 Mln USD 6,9%
4 Polonia 2,2 Mln USD 3%
5 Norvegia 1,1 Mln USD 1,6%
6 Estonia 1,1 Mln USD 1,4%
7 Canada 611,1K USD 0,8%
8 Danimarca 399,3K USD 0,5%
9 Lituania 142,5K USD 0,2%
10 Spagna 140K USD 0,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 32,9 Mln USD 44,7%
2 Turchia 10,7 Mln USD 14,5%
3 Finlandia 6,4 Mln USD 8,8%
4 Estonia 5,2 Mln USD 7,1%
5 Germania 5,1 Mln USD 6,9%
6 Thailandia 2,8 Mln USD 3,8%
7 Grecia 1,8 Mln USD 2,4%
8 Russia 1,5 Mln USD 2%
9 Polonia 1,1 Mln USD 1,5%
10 Cambogia 1 Mln USD 1,4%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4301.60 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 4301.60 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4301.60 nell’UE hanno raggiunto 598,1K € (−38% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Canada ne ha fornito il 38%, davanti alla Norvegia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 73,7 Mln USD (−0,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Finlandia (57,3 Mln USD), davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4301.60 del Sistema armonizzato (voce 4301), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4301.60 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4301.60 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe»?

La Finlandia, con 57,3 Mln USD nel 2024 (il 77,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 65,9K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 26 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4301.60?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4301.60?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Canada (38%), la Norvegia (31%) e San Marino (23%), su importazioni totali per 598,1K €.

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