Sottovoce · Capitolo 44 · Voce 4403

4403.24

4403.24: di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.), altri

4403.24 è una sottovoce a sei cifre della voce 4403, legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, capitolo 44.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4403 24 00 di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.), altri Esentem3

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord, Indonesia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Decision 0284/14, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    Afghanistan, Algeria, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina e altri 182
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
    Documenti
    • C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
    • Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi37,5 Mln €+5,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,09 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 4,3 Mln €feb 2024: 3,5 Mln €mar 2024: 4 Mln €apr 2024: 4,6 Mln €mag 2024: 4 Mln €giu 2024: 4,7 Mln €lug 2024: 5,2 Mln €ago 2024: 3,9 Mln €set 2024: 3,7 Mln €ott 2024: 3,1 Mln €nov 2024: 3,4 Mln €dic 2024: 2,3 Mln €gen 2025: 2,7 Mln €feb 2025: 2,6 Mln €mar 2025: 4,4 Mln €apr 2025: 2 Mln €mag 2025: 2,3 Mln €giu 2025: 2,1 Mln €lug 2025: 4,6 Mln €ago 2025: 2,4 Mln €set 2025: 2 Mln €ott 2025: 3,6 Mln €nov 2025: 2,5 Mln €dic 2025: 1,9 Mln €gen 2026: 3,8 Mln €feb 2026: 2 Mln €mar 2026: 2,1 Mln €apr 2026: 4,8 Mln €mag 2026: 2,3 Mln €giu 2026: 3,5 Mln €lug 2026: 6,4 Mln €ago 2026: 2,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 30,8 Mln € 82,1% +12,2%
Svizzera 3,6 Mln € 9,6% -28%
Regno Unito 2,9 Mln € 7,6% -9,7%
Bosnia ed Erzegovina 195K € 0,5% —
Stati Uniti 47K € 0,1% —
Arabia Saudita 2K € 0% —
Cina 9 € 0% -80,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4403.24 · 318 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2 Mln USD2 Mln USD+11 Mln USD+21 Mln USD+> 41 Mln USD

Esportazioni: 44
  1. Svezia: 44 Mln USD
  2. Lettonia: 41 Mln USD
  3. Norvegia: 36 Mln USD
  4. Germania: 24 Mln USD
  5. Cechia: 21 Mln USD
  6. Finlandia: 18 Mln USD
  7. Slovacchia: 17 Mln USD
  8. Estonia: 17 Mln USD
  9. Stati Uniti: 14 Mln USD
  10. Polonia: 12 Mln USD
  11. Francia: 11 Mln USD
  12. Belgio: 9 Mln USD
  13. Italia: 8 Mln USD
  14. Regno Unito: 8 Mln USD
  15. Slovenia: 8 Mln USD
  16. Lituania: 6 Mln USD
  17. Austria: 5 Mln USD
  18. Canada: 4 Mln USD
  19. Svizzera: 3 Mln USD
  20. Danimarca: 3 Mln USD
  21. Giappone: 2 Mln USD
  22. Irlanda: 2 Mln USD
  23. Ungheria: 1 Mln USD
  24. Nuova Zelanda: 1 Mln USD
  25. Lussemburgo: 915K USD
  26. Romania: 569K USD
  27. Spagna: 524K USD
  28. Bosnia ed Erzegovina: 464K USD
  29. Paesi Bassi: 355K USD
  30. Serbia: 309K USD
  31. Russia: 294K USD
  32. Croazia: 230K USD
  33. Bielorussia: 229K USD
  34. Taiwan: 66K USD
  35. Singapore: 58K USD
  36. Bulgaria: 41K USD
  37. Malaysia: 36K USD
  38. Sudafrica: 16K USD
  39. Cina: 16K USD
  40. Egitto: 15K USD
  41. Grecia: 10K USD
  42. Ucraina: 8K USD
  43. Montenegro: 6K USD
  44. Portogallo: 4K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svezia 44 Mln USD 13,7%
2 Lettonia 41 Mln USD 13%
3 Norvegia 36 Mln USD 11,3%
4 Germania 24 Mln USD 7,7%
5 Cechia 21 Mln USD 6,6%
6 Finlandia 18 Mln USD 5,8%
7 Slovacchia 17 Mln USD 5,3%
8 Estonia 17 Mln USD 5,2%
9 Stati Uniti 14 Mln USD 4,5%
10 Polonia 12 Mln USD 3,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svezia 74 Mln USD 23,2%
2 Cina 40 Mln USD 12,7%
3 Stati Uniti 40 Mln USD 12,6%
4 Austria 27 Mln USD 8,6%
5 Finlandia 18 Mln USD 5,6%
6 Cechia 15 Mln USD 4,6%
7 Germania 14 Mln USD 4,4%
8 Estonia 8 Mln USD 2,6%
9 Norvegia 8 Mln USD 2,5%
10 Italia 7 Mln USD 2,2%

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 4403.20.

La sottovoce 4403.24 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4403.24 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4403.24 per 37,5 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,09 € al kg; la Norvegia ne ha fornito l’82%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 318 Mln USD, con un calo del 3,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Svezia, con il 13,7% del totale, davanti alla Lettonia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.), altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4403.24 del Sistema armonizzato (voce 4403), nella sezione IX. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.)…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4403.24 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.)…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4403.24 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.)…»?

La Svezia, con 44 Mln USD nel 2024 (il 13,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 8 Mln USD (il 2,6% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 44 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4403.24?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (82%), la Svizzera (10%) e il Regno Unito (8%), su importazioni totali per 37,5 Mln €.

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