Sottovoce · Capitolo 44 · Voce 4403

4403.26

4403.26: Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno: altro, di conifere, altro

Designazione ufficiale altro

4403.26 è una sottovoce a sei cifre della voce 4403, legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, capitolo 44.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4403 26 00 altro Esentem3

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord, Indonesia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Decision 0284/14, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    Afghanistan, Algeria, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina e altri 183
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
    Documenti
    • C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
    • Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi12,8 Mln €+48,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,07 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 7K €feb 2024: 944K €mar 2024: 79K €apr 2024: 504K €mag 2024: 372K €giu 2024: 1,4 Mln €lug 2024: 1,5 Mln €ago 2024: 941K €set 2024: 928K €ott 2024: 571K €nov 2024: 631K €dic 2024: 1,3 Mln €gen 2025: 47K €feb 2025: 638K €mar 2025: 742K €apr 2025: 1,5 Mln €mag 2025: 922K €giu 2025: 464K €lug 2025: 429K €ago 2025: 507K €set 2025: 570K €ott 2025: 1,3 Mln €nov 2025: 2 Mln €dic 2025: 916K €gen 2026: 1,1 Mln €feb 2026: 1,3 Mln €mar 2026: 1,1 Mln €apr 2026: 771K €mag 2026: 1,2 Mln €giu 2026: 946K €lug 2026: 581K €ago 2026: 1,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 12,1 Mln € 94,4% +55,4%
Regno Unito 640K € 5% -12,5%
Svizzera 83K € 0,6% +37,6%
Stati Uniti 811 € 0% -94,4%
Giappone 793 € 0% -94,3%
Cina 223 € 0% -95,3%
Bosnia ed Erzegovina 0 € 0% -100%
Marocco 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4403.26 · 238,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 389,8K USD389,8K USD+4,4 Mln USD+13,9 Mln USD+> 33,2 Mln USD

Esportazioni: 61
  1. Polonia: 34,5 Mln USD
  2. Giappone: 33,2 Mln USD
  3. Lettonia: 31,8 Mln USD
  4. Stati Uniti: 16,8 Mln USD
  5. Canada: 15 Mln USD
  6. Colombia: 13,9 Mln USD
  7. Germania: 12 Mln USD
  8. Estonia: 11,1 Mln USD
  9. Belgio: 9,6 Mln USD
  10. Norvegia: 9,2 Mln USD
  11. Sudafrica: 7,5 Mln USD
  12. Lituania: 7,2 Mln USD
  13. Nuova Zelanda: 5,7 Mln USD
  14. Lussemburgo: 4,7 Mln USD
  15. Italia: 4,4 Mln USD
  16. Finlandia: 4,4 Mln USD
  17. Slovacchia: 2,6 Mln USD
  18. Austria: 2,4 Mln USD
  19. Paesi Bassi: 2,1 Mln USD
  20. Cechia: 1,5 Mln USD
  21. Laos: 1 Mln USD
  22. Ungheria: 1 Mln USD
  23. Cina: 851,8K USD
  24. Francia: 630,8K USD
  25. Romania: 561K USD
  26. Regno Unito: 523,5K USD
  27. Spagna: 438,4K USD
  28. Svizzera: 424,3K USD
  29. Suriname: 404,1K USD
  30. Russia: 389,8K USD
  31. Slovenia: 366,6K USD
  32. Svezia: 272,3K USD
  33. Danimarca: 213K USD
  34. Vietnam: 205,9K USD
  35. Ecuador: 186,3K USD
  36. Zimbabwe: 164,3K USD
  37. Costa Rica: 129,5K USD
  38. Guyana: 118,9K USD
  39. Taiwan: 106,4K USD
  40. Bulgaria: 102,6K USD
  41. Croazia: 84,6K USD
  42. Uruguay: 78,2K USD
  43. Australia: 55,2K USD
  44. Tanzania: 55K USD
  45. Turchia: 46,1K USD
  46. Macedonia del Nord: 39,3K USD
  47. India: 34,8K USD
  48. Ghana: 19,9K USD
  49. Eswatini: 17,3K USD
  50. Nigeria: 17,2K USD
  51. Brasile: 9,1K USD
  52. Emirati Arabi Uniti: 8,2K USD
  53. Portogallo: 6,8K USD
  54. Mozambico: 6K USD
  55. Marocco: 5,7K USD
  56. Libano: 4,3K USD
  57. Indonesia: 3,8K USD
  58. Egitto: 1K USD
  59. Malaysia: 1K USD
  60. Guatemala: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Polonia 34,5 Mln USD 14,5%
2 Giappone 33,2 Mln USD 13,9%
3 Lettonia 31,8 Mln USD 13,4%
4 Stati Uniti 16,8 Mln USD 7,1%
5 Canada 15 Mln USD 6,3%
6 Colombia 13,9 Mln USD 5,8%
7 Germania 12 Mln USD 5%
8 Estonia 11,1 Mln USD 4,7%
9 Belgio 9,6 Mln USD 4%
10 Norvegia 9,2 Mln USD 3,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svezia 71 Mln USD 29,8%
2 Cina 62,7 Mln USD 26,3%
3 Francia 14,4 Mln USD 6,1%
4 Germania 14,4 Mln USD 6%
5 Corea del Sud 10,7 Mln USD 4,5%
6 Stati Uniti 10,2 Mln USD 4,3%
7 Austria 8,9 Mln USD 3,7%
8 Belgio 6,9 Mln USD 2,9%
9 Taiwan 6,6 Mln USD 2,8%
10 Danimarca 3,8 Mln USD 1,6%

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 4403.20.

La sottovoce 4403.26 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4403.26 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4403.26 per 12,8 Mln € (+49% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,07 € al kg; la Norvegia ne ha fornito il 94%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 238,3 Mln USD, con un aumento del 22,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Polonia, con il 14,5% del totale, davanti al Giappone.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «legno grezzo»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4403.26 del Sistema armonizzato (voce 4403), nella sezione IX. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «legno grezzo» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4403.26 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «legno grezzo» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4403.26 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «legno grezzo»?

La Polonia, con 34,5 Mln USD nel 2024 (il 14,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4,4 Mln USD (l’1,8% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 61 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4403.26?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (94%), il Regno Unito (5%) e la Svizzera (1%), su importazioni totali per 12,8 Mln €.

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