Sottovoce · Capitolo 44 · Voce 4403

4403.94

4403.94: di faggio (Fagus spp.), altri

La sottovoce 4403.94 appartiene alla voce 4403 (legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato), nel capitolo 44.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4403 94 00 di faggio (Fagus spp.), altri Esentem3

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord, Indonesia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Decision 0284/14, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina e altri 33
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
    Documenti
    • C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
    • Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y122 Merci originarie della Russia, provenienti da una regione in cui non è richiesto il DSCE-PP (allegato XI, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi419K €-41,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,15 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 94K €feb 2024: 127K €mar 2024: 212K €apr 2024: 140K €mag 2024: 138K €giu 2024: 99K €lug 2024: 50K €ago 2024: 68K €set 2024: 53K €ott 2024: 115K €nov 2024: 97K €dic 2024: 38K €gen 2025: 22K €feb 2025: 35K €mar 2025: 76K €apr 2025: 112K €mag 2025: 65K €giu 2025: 43K €lug 2025: 46K €ago 2025: 18K €set 2025: 25K €ott 2025: 31K €nov 2025: 13 €dic 2025: 29K €gen 2026: 27K €feb 2026: 17K €mar 2026: 65K €apr 2026: 80K €mag 2026: 51K €giu 2026: 31K €lug 2026: 34K €ago 2026: 29K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 385K € 91,8% -20,1%
Regno Unito 32K € 7,7% -86,1%
Cina 2K € 0,4% -32%
Giappone 217 € 0,1% —
Vietnam 57 € 0% —
Turchia 43 € 0% —
Pakistan 0 € 0% -100%
Serbia 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4403.94 · 48 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 168,4K USD168,4K USD+974,2K USD+5 Mln USD+> 7,1 Mln USD

Esportazioni: 38
  1. Croazia: 7,2 Mln USD
  2. Francia: 7,1 Mln USD
  3. Slovacchia: 6,8 Mln USD
  4. Germania: 5 Mln USD
  5. Ungheria: 4,9 Mln USD
  6. Polonia: 3,9 Mln USD
  7. Slovenia: 3,8 Mln USD
  8. Cechia: 2,4 Mln USD
  9. Belgio: 1,3 Mln USD
  10. Svizzera: 974,2K USD
  11. Regno Unito: 676,5K USD
  12. Italia: 643,6K USD
  13. Romania: 511,3K USD
  14. Spagna: 502,4K USD
  15. Bosnia ed Erzegovina: 385K USD
  16. Austria: 370,5K USD
  17. Grecia: 331,5K USD
  18. Georgia: 231,3K USD
  19. Svezia: 168,4K USD
  20. Stati Uniti: 141,5K USD
  21. Bulgaria: 133,1K USD
  22. Lussemburgo: 120,2K USD
  23. Irlanda: 103,3K USD
  24. Portogallo: 80,6K USD
  25. Danimarca: 57,6K USD
  26. Serbia: 45,5K USD
  27. Paesi Bassi: 44K USD
  28. Sudafrica: 43,9K USD
  29. Ucraina: 40,9K USD
  30. Estonia: 23,1K USD
  31. Cina: 15,4K USD
  32. Canada: 11K USD
  33. Lituania: 6,5K USD
  34. Giappone: 4,4K USD
  35. Emirati Arabi Uniti: 800 USD
  36. Turchia: 600 USD
  37. Norvegia: 200 USD
  38. Finlandia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Croazia 7,2 Mln USD 15%
2 Francia 7,1 Mln USD 14,8%
3 Slovacchia 6,8 Mln USD 14,1%
4 Germania 5 Mln USD 10,4%
5 Ungheria 4,9 Mln USD 10,2%
6 Polonia 3,9 Mln USD 8,1%
7 Slovenia 3,8 Mln USD 7,9%
8 Cechia 2,4 Mln USD 5,1%
9 Belgio 1,3 Mln USD 2,7%
10 Svizzera 974,2K USD 2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 9,3 Mln USD 19,4%
2 Austria 7,9 Mln USD 16,5%
3 Slovacchia 6,4 Mln USD 13,4%
4 Portogallo 5,9 Mln USD 12,2%
5 Ungheria 2,9 Mln USD 6%
6 Algeria 2,4 Mln USD 4,9%
7 Italia 1,9 Mln USD 3,9%
8 Germania 1,6 Mln USD 3,4%
9 Polonia 910K USD 1,9%
10 India 892K USD 1,9%

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 4403.92.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4403.94 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 4403.94 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4403.94 nell’UE hanno raggiunto 419K € (−42% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 92%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 48 Mln USD (+18,4% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Croazia (7,2 Mln USD), davanti alla Francia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di faggio (Fagus spp.), altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4403.94 del Sistema armonizzato (voce 4403), nella sezione IX. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di faggio (Fagus spp.), altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4403.94 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di faggio (Fagus spp.), altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4403.94 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di faggio (Fagus spp.), altri»?

La Croazia, con 7,2 Mln USD nel 2024 (il 15% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 643,6K USD (l’1,3% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 38 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4403.94?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Svizzera (92%), il Regno Unito (8%) e la Cina (0%), su importazioni totali per 419K €.

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