Sottovoce · Capitolo 44 · Voce 4418

4418.19

4418.19: Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti: altri

Finestre in legno, altre

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 4418.19 – finestre in legno, altre – rientra nella voce 4418, nel capitolo 44.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 3% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4418 19 altri:
  2. 4418 19 50 di conifere 3%p/st
  3. 4418 19 90 altri 3%p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT
    Si applica alle merci originarie di
    Indonesia
    Atto giuridico
    Decision 0284/14
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT-Ghana
    Si applica alle merci originarie di
    Ghana
    Atto giuridico
    Decision 0151/10
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—3%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi30,1 Mln €-8,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione7,67 € al kg
Aliquota preferenziale77%
gen 2024: 3,2 Mln €feb 2024: 3,6 Mln €mar 2024: 3,4 Mln €apr 2024: 3,2 Mln €mag 2024: 2,7 Mln €giu 2024: 2,8 Mln €lug 2024: 3,5 Mln €ago 2024: 2,3 Mln €set 2024: 3 Mln €ott 2024: 2,9 Mln €nov 2024: 3 Mln €dic 2024: 2,3 Mln €gen 2025: 2,9 Mln €feb 2025: 2,7 Mln €mar 2025: 3,1 Mln €apr 2025: 3,2 Mln €mag 2025: 2,9 Mln €giu 2025: 2,3 Mln €lug 2025: 2,4 Mln €ago 2025: 2,1 Mln €set 2025: 2,3 Mln €ott 2025: 2,7 Mln €nov 2025: 2,6 Mln €dic 2025: 1,9 Mln €gen 2026: 2,4 Mln €feb 2026: 2,7 Mln €mar 2026: 2,7 Mln €apr 2026: 2 Mln €mag 2026: 2,2 Mln €giu 2026: 3,1 Mln €lug 2026: 3 Mln €ago 2026: 2,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Serbia 7 Mln € 23,2% -15,4%
Regno Unito 4,9 Mln € 16,1% -21%
Turchia 4,7 Mln € 15,6% +37,6%
Bosnia ed Erzegovina 4,3 Mln € 14,3% -3,2%
Norvegia 2,5 Mln € 8,2% +47,7%
Cina 1,5 Mln € 4,9% -6,9%
Svizzera 1,2 Mln € 4,1% -33,3%
Liechtenstein 1,1 Mln € 3,6% +8,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4418.19 · 2,1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 278,9K USD278,9K USD+5,2 Mln USD+45,5 Mln USD+> 128 Mln USD

Esportazioni: 107
  1. Polonia: 594,6 Mln USD
  2. Danimarca: 340,9 Mln USD
  3. Germania: 262,4 Mln USD
  4. Lituania: 128 Mln USD
  5. Ungheria: 116,3 Mln USD
  6. Canada: 100,3 Mln USD
  7. Austria: 96,7 Mln USD
  8. Slovacchia: 72,7 Mln USD
  9. Belgio: 60,9 Mln USD
  10. Estonia: 53,7 Mln USD
  11. Stati Uniti: 45,5 Mln USD
  12. Cina: 41,1 Mln USD
  13. Lettonia: 29,9 Mln USD
  14. Italia: 25,4 Mln USD
  15. Romania: 22,4 Mln USD
  16. Slovenia: 19,7 Mln USD
  17. Serbia: 15,7 Mln USD
  18. Svezia: 13,2 Mln USD
  19. Cechia: 13,1 Mln USD
  20. Norvegia: 10,8 Mln USD
  21. Francia: 9,4 Mln USD
  22. Bosnia ed Erzegovina: 7,9 Mln USD
  23. Spagna: 7,2 Mln USD
  24. Finlandia: 6,9 Mln USD
  25. Kazakistan: 5,9 Mln USD
  26. Svizzera: 5,5 Mln USD
  27. Turchia: 5,2 Mln USD
  28. Paesi Bassi: 5,1 Mln USD
  29. Regno Unito: 3,3 Mln USD
  30. Croazia: 3,1 Mln USD
  31. Guatemala: 2,7 Mln USD
  32. Filippine: 1,6 Mln USD
  33. India: 1,4 Mln USD
  34. Sudafrica: 1,3 Mln USD
  35. Vietnam: 1,2 Mln USD
  36. Grecia: 1,2 Mln USD
  37. Irlanda: 1,2 Mln USD
  38. Ucraina: 1,1 Mln USD
  39. Bulgaria: 903,3K USD
  40. Lussemburgo: 837,9K USD
  41. Bielorussia: 813,4K USD
  42. Portogallo: 786,1K USD
  43. Macedonia del Nord: 776,5K USD
  44. Emirati Arabi Uniti: 595,5K USD
  45. Belize: 493,5K USD
  46. Malaysia: 491,7K USD
  47. Brasile: 477,4K USD
  48. Ecuador: 434K USD
  49. Arabia Saudita: 367,7K USD
  50. Moldavia: 335,6K USD
  51. Indonesia: 287,2K USD
  52. Messico: 283,3K USD
  53. Perù: 278,9K USD
  54. Corea del Sud: 255,1K USD
  55. Albania: 243,8K USD
  56. Egitto: 203,8K USD
  57. Russia: 201,2K USD
  58. Thailandia: 174,5K USD
  59. Taiwan: 172,3K USD
  60. Montenegro: 166,6K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Polonia 594,6 Mln USD 27,7%
2 Danimarca 340,9 Mln USD 15,9%
3 Germania 262,4 Mln USD 12,2%
4 Lituania 128 Mln USD 6%
5 Ungheria 116,3 Mln USD 5,4%
6 Canada 100,3 Mln USD 4,7%
7 Austria 96,7 Mln USD 4,5%
8 Slovacchia 72,7 Mln USD 3,4%
9 Belgio 60,9 Mln USD 2,8%
10 Estonia 53,7 Mln USD 2,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 422,5 Mln USD 19,7%
2 Regno Unito 252,2 Mln USD 11,8%
3 Francia 186,5 Mln USD 8,7%
4 Svizzera 156,3 Mln USD 7,3%
5 Danimarca 139,2 Mln USD 6,5%
6 Stati Uniti 132 Mln USD 6,1%
7 Belgio 94 Mln USD 4,4%
8 Paesi Bassi 79,2 Mln USD 3,7%
9 Svezia 70,6 Mln USD 3,3%
10 Austria 66,1 Mln USD 3,1%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N350718 U.S. CBP 3 luglio 2025 · 4418.19.00.00

    The tariff classification of wood-frame windows from China

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 4418.10.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4418.19 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari al 3%.

La sottovoce 4418.19 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 3%.

Le merci originarie di 151 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 3%; per 151 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4418.19 per 30,1 Mln € (−8% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 7,67 € al kg; la Serbia ne ha fornito il 23%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2,1 Mld USD, con un calo del 10,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Polonia, con il 27,7% del totale, davanti alla Danimarca.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4418.19 del Sistema armonizzato (voce 4418), nella sezione IX. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «finestre, porte-finestre e loro intelaiature e…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4418.19 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 3%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «finestre, porte-finestre e loro intelaiature e…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4418.19 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 3%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «finestre, porte-finestre e loro intelaiature e…»?

La Polonia, con 594,6 Mln USD nel 2024 (il 27,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 25,4 Mln USD (l’1,2% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 107 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «finestre in legno, altre»?

151 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 3%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «finestre in legno, altre»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Serbia (23%), il Regno Unito (16%) e la Turchia (16%), su importazioni totali per 30,1 Mln €.

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